4 giugno 2007
LEX, ...a proposito di discariche abusive
Aldo Maturo

 

 

…A PROPOSITO DI DISCARICHE ABUSIVE

 

di Aldo Maturo

 

In questo periodo parlare di rifiuti in Campania è come parlare di corda in casa dell’impiccato. Tranquilli, non ho nessuna intenzione di affrontare  questo tema irrisolto e dilungarmi sulle conseguenze, radiografate giornalmente da tv e giornali, per l’ambiente, per l’igiene pubblica e per il vivere civile. Anche il prestigioso New York Times ha voluto dedicare alla spazzatura napoletana la prima pagina con foto. Un colpo basso per quanti vivono di turismo.

        

Qualche breve nota, invece, sull’aspetto giuridico di un fenomeno - ben presente anche in Campania - delle discariche abusive, piccole o grandi, che costellano il nostro territorio.

Quante volte, in giro per le campagne o per le nostre periferie, troviamo abbandonati cumuli di rifiuti,water rotti,frigo arrugginiti e oggetti ormai inutilizzabili. Anche se le Aziende della nettezza urbana provvedono al periodico ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti tanti preferiscono…lo smaltimento diretto ed immediato.

 

E’ allora opportuno sapere che una recentissima sentenza  della Cassazione penale (Sez.III, n. 10484 del 12.3.2007) ha riconosciuto la corresponsabilità del proprietario del terreno su cui viene effettuata una discarica abusiva  se l’accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno – pur effettuato da altri - gli può essere addebitato almeno a titolo di negligenza. Egli in tal caso sarà obbligato alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino della situazione preesistente.

 

Ma cos’è una discarica? Il D.Lgs.36/2003 all’art.2 lettera G chiarisce che si è in presenza di una discarica quando si adibisce un’area allo smaltimento o deposito anche temporaneo di rifiuti per più di un anno. E’ considerata discarica anche lo spazio interno – destinato allo smaltimento o accumulo illegale di materiali di risulta -  della stessa azienda che ha prodotto tali materiali (E’ questo il caso di quegli spazi abbandonati retrostanti tante fabbriche o aziende dove, per consuetudine, si buttano ed abbandonano a tempo indeterminato rifiuti,pezzi rotti,macchinari in disuso,etc..)

 

La sentenza, dopo aver esaminato altri punti del processo che non interessano in questa sede, ha stabilito che “il proprietario del terreno è corresponsabile della realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l’accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato almeno a titolo di negligenza: ad esempio, se pure essendo consapevole dell’attività di discarica effettuata da altri, non si attiva con segnalazioni,denunzie all’autorità,installazione di una recinzione,etc..”

        

Il Decreto Ronchi, all’articolo 14, aveva già stabilito l’obbligo per il proprietario del terreno di attivarsi per evitare che sul suo terreno venissero abbandonati i rifiuti. Il proprietario è obbligato,insieme a quello o a quelli che hanno abbandonato la spazzatura o gli oggetti in disuso, alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi se il fatto gli può essere imputato a titolo di dolo o colpa.

        

Il proprietario del terreno sul quale sono abbandonati i rifiuti, che non sia anche produttore degli stessi, non avrà quindi alcuna responsabilità se non sarà dimostrato il suo dolo (Es. egli ha voluto o ha accettato o ha disposto lo smaltimento dei rifiuti accettandone le conseguenze) o la sua colpa (Es. sapeva, ha visto,ma non è intervenuto).

        

 Le operazioni di sgombero sono ordinate dal Sindaco con ordinanza d’urgenza per motivi  igienico-sanitari ed ambientali. L’ordine in teoria va impartito a chi ha abbandonato i rifiuti in aree pubbliche o private e non al proprietario dell’area, a meno che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario, anche solo colposa, per mancata vigilanza.

        

Prima di emettere l’ordinanza, quindi, il Comune deve dimostrare di aver effettuato una accurata istruttoria da cui è risultata la responsabilità del proprietario del terreno a cui carico deve essere provato il dolo - partecipazione attiva nell’abbandono dei rifiuti (Es. sapeva che…era complice…) - o la colpa (Es. sapeva e non ha fatto nulla, non ha denunciato, non ha messo cartelli di divieto, non ha recintato) e perciò ha omesso di vigilare per evitare che altri potessero abbandonare i rifiuti.

 

Se non può essere dimostrata la colpa o il dolo del proprietario, l’ordinanza del sindaco è illegittima e i destinatari del provvedimento devono essere i produttori dei rifiuti e non il proprietario del terreno dove i rifiuti sono stati depositati.

 

La tesi della Cassazione è stata adottata alla luce del principio che “chi inquina paga” e, qualora non è possibile individuare immediatamente il soggetto che ha prodotto il danno, si ricerca il proprietario o comunque chi ha la disponibilità dell’area al quale il divieto di discarico è imputabile a titolo di dolo o di colpa. Egli, se ha avuto una condotta quanto meno negligente e non si è adoperato per evitare il danno, deve provvedere a bonificare la discarica. Si è voluto stabilire il principio che bisogna intervenire intanto sull’inquinamento indipendentemente da chi lo ha determinato.

 

A dire il vero  il Consiglio di Stato è andato oltre ed  ha ritenuto che il Sindaco può ordinare al proprietario dell’area, e prescindendo da alcuna sua responsabilità, di provvedere allo smaltimento qualora sia necessario per fronteggiare una situazione di urgenza. Fermo restando la responsabilità di chi materialmente ha effettuato lo smaltimento dei materiali, deve essere individuato nel proprietario l’immediato destinatario dell’ordinanza. Egli infatti, per avere il possesso del terreno, può eseguire con la massima urgenza gli interventi di ripulitura richiesti per fronteggiare una situazione di pericolo igienico sanitario. Successivamente si individuerà il vero responsabile per addebitargli le spese sostenute.

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


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