7 giugno 2007
LEX, pochi maledetti e subito
Aldo Maturo

 

 

Dal 1 febbraio 2007 il cittadino danneggiato da un incidente stradale può chiedere di essere risarcito del danno direttamente dalla sua Compagnia di Assicurazione, se non è responsabile dell’incidente o se lo è solo in parte.

           

Ma quando scatta il risarcimento diretto? 

In caso di incidente:

a) tra non più di due veicoli a motore;

b) aventi targa italiana (o San Marino o Città del Vaticano);

c) con entrambi i guidatori identificati;

d) regolarmente assicurati con una Compagnia che ha sottoscritto questo tipo di accordo  (praticamente tutte);

e) anche se il danneggiato ha riportato lesioni lievi ma con invalidità fino al 9%.

           

Cosa viene rimborsato?

a) i danni ai veicoli, compreso il fermo tecnico e le spese del traino fino all’officina;

b) le lesioni riportate, con le limitazioni sopraindicate,compreso il danno biologico,danno patrimoniale e non patrimoniale;

c) i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario e al conducente.

                                                                      

 

Chi paga i danni ai passeggeri trasportati?

I passeggeri trasportati, su qualunque veicolo si trovino, hanno diritto ad ottenere il risarcimento danni – anche gravi - dalla compagnia di assicurazione dell’auto su cui si trovavano, a prescindere dalla responsabilità del conducente del veicolo.  

Cosa succede negli altri casi? Si applica la precedente normativa e cioè ci si rivolge alla compagnia di assicurazione della controparte: a)    in caso di incidente fra più di due veicoli; b)    in caso di lesioni non lievi (superiori al 9% di invalidità permanente) c)    se viene coinvolto un ciclomotore con il vecchio targhino e non con la targa che dal 2006 autorizza il trasporto di due persone.

 

 

 

Cosa fare se l’incidente  rientra nelle ipotesi del risarcimento diretto?

1)    Si compila il Modello che tutti hanno a bordo (Mod.CAI,Mod.Blù,);

2)    Si prepara una richiesta di risarcimento danni contenente le seguenti indicazioni:

a)  il modello e le targhe delle auto, il nome dei guidatori e quello degli assicurati;

b)  il nome delle Compagnie di Assicurazione

c)  le modalità, il luogo, l’orario e la data dell’incidente;

d)  le generalità di eventuali testimoni;

e)  l’organo di Polizia eventualmente intervenuto;

f)     il luogo e l’orario dove la macchina è disponibile per essere vista dal perito;

g)    la data e  la firma dei conducenti.

3)    Si firma da solo il modulo se la controparte non è d’accordo sulla sua responsabilità.

4)    Se il risarcimento riguarda anche le lesioni personali, bisogna:

a)    indicare l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

b)    indicare l’entità delle lesioni subite sulla base del referto medico che sarà rilasciato dall’ospedale dove ci si è recati;

c)    indicare se si è stati già pagati da Enti previdenziali per gli stessi danni;

d)    allegare certificato medico-legale comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e)    allegare eventuale consulenza medico legale con l’ammontare della parcella pagata.

5)    Si trasmette il Modulo alla propria Compagnia di Assicurazione anche se si pensa di aver ragione solo in parte. La denunzia di sinistro è obbligatoria in ogni caso.

La richiesta va spedita con raccomandata A.R. o consegnata a mano al proprio Agente o spedita via fax o per email (se previsto dal contratto).

           

 

Cosa fa la Compagnia di Assicurazione?

La Compagnia istruisce il sinistro e  fa un’offerta di risarcimento:

1)    entro 30 giorni se il Modello ricevuto era firmato da tutti e due gli automobilisti coinvolti (il proprio cliente e la controparte) e il danno riguarda veicoli e cose;

2)    entro 60 giorni se il Modello ricevuto era firmato solo dal proprio cliente e il danno riguarda solo veicoli e cose;

3)    entro 90 giorni  se il risarcimento riguarda lesioni personali.

Se la richiesta di risarcimento fatta alla Compagnia è incompleta,la stessa dovrà chiedere al suo cliente, entro 30 giorni, l’integrazione dei dati mancanti.

Fatta l’offerta di risarcimento, la Compagnia deve effettuare comunque il pagamento della somma offerta entro 15 giorni.

Se il danneggiato non è d’accordo con la somma offerta, può trattenere intanto in acconto la somma e proporre contemporaneamente azione legale di risarcimento danni, rivolgendosi ad un avvocato.

         Se la Compagnia ritiene che il sinistro non rientra nelle ipotesi di risarcimento diretto, dovrà entro 30 giorni darne comunicazione al danneggiato trasmettendo contemporaneamente la richiesta alla Compagnia di Assicurazione della controparte.

         L’azione di risarcimento danni si prescrive decorsi due anni dalla data del  sinistro.

 

 

Ci si può rivolgere ad un’avvocato?

 

No, a meno che non lo si voglia fare a proprie spese. Per l’eventuale assistenza di un avvocato, infatti, le spese legali sono a carico del danneggiato in tutte le fasi extragiudiziali che riguardano la richiesta di risarcimento, le trattative con la Compagnia, etc..

La parcella dell’avvocato sarà pagata dall’Assicurazione solo se, in caso di disaccordo, si decide di “far causa” all’Assicurazione e il Giudice darà ragione al danneggiato.

Quest’ultimo, con la nuova normativa, dovrà quindi seguirsi la pratica da solo anche se, in teoria, dovrebbe essere assistito dalla sua stessa Compagnia di Assicurazione, cioè la stessa che dovrà risarcirgli il danno. Sarà perciò l’Agente  a fornire ogni assistenza al proprio cliente-danneggiato per richiedere alla sua stessa Compagnia il risarcimento danni (Art.9 del D.P.R.254 del 18.7.2006). Visto che le Compagnie di Assicurazione sono società a scopo di lucro, sarebbe altamente professionale una simile disponibilità. A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova legge appare prematuro esprimere giudizi.

         Un’ultima annotazione per non alimentare false aspettative: in caso di lesioni i tempi si dilatano notevolmente. Il proprio medico legale  dovrà rilasciare un certificato, da allegare alla richiesta di danni, attestante la presenza o meno di postumi conseguenti alle lesioni riportate. Tale certificato ben difficilmente potrà essere rilasciato prima di un anno dal sinistro proprio per poter valutare, attestare o escludere la presenza di postumi.

 

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


Per intervenire: invia@vivitelese.it