15 giugno 2007
LEX, quando doppio significa uguale
Aldo Maturo

 

 

 

Prima o poi doveva succedere, nel nome delle pari opportunità.

 

 “L’attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia,la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale,non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e donna”

 

Non è un proclama tratto da una rivista femminista ma molto più autorevolmente un passo della sentenza della Corte Costituzionale, la n.61 del 16.2.2006 che nello stesso contesto invitava il Governo a rispettare i trattati internazionali che impegnano gli Stati ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare.

 

L’invito non poteva trovare migliore accoglienza e dalla fine di maggio 2007 il nostro Senato sta discutendo il disegno di legge che rivoluzionerà il cognome dei  figli (Ddl Senato 9).

 

Attualmente infatti la disciplina dell’assunzione del cognome paterno non è disciplinata da alcuna legge specifica. “Non esiste nel nostro ordinamento una specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. Si tratta, infatti, di una usanza, in origine, divenuta tradizione e di una tradizione divenuta diritto vivente” (Cass.18.7.2004).

 

Esaminiamo allora brevemente i punti salienti della nuova  normativa, rivoluzionaria per i padri italiani, nel testo  all’esame dei parlamentari. Sono attualmente otto gli articoli e già dal primo si stabilisce che con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

 

A decorrere dall’ approvazione della legge sarà possibile inoltre:

 

a) attribuire al figlio dei genitori coniugati il cognome del padre o quello della madre o di entrambi i genitori secondo l’ordine da loro scelto. Tale scelta sarà fatta all’atto del matrimonio e sarà revocabile o modificabile fino alla nascita del primo figlio.

 

b) in caso di mancato accordo o in caso di morte,irreperibilità o incapacità di entrambi i genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Se il genitore ha già due cognomi si sceglie il primo.

 

c)ai figli comuni successivi al primo, riconosciuti dagli stessi genitori, è attribuito lo stesso cognome attribuito al primo.

 

d) se al figlio è stato attribuito il doppio cognome egli può a sua volta trasmetterne al proprio figlio soltanto uno,a sua scelta.

 

         Dagli atti giuridici sparirà la voce “figlio legittimo” e “figlio naturale”, sostituite rispettivamente da “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori del matrimonio”.

La regola della scelta del cognome o del doppio cognome vale anche per i figli nati fuori del matrimonio se riconosciuti da entrambi i genitori, altrimenti sarà attribuito il cognome del genitore che li avrà riconosciuti. Se l’altro genitore si ravvede o se la filiazione è accertata successivamente per legge, il suo cognome è aggiunto a quello del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento, con il  consenso di quest’ultimo e con quello del figlio minore che abbia compiuto 14 anni.

 

L’ adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al suo. Se ha già due cognomi, sceglie quale vuol conservare. Se l’adottante ha due cognomi sarà quest’ultimo a scegliere quale cognome vuole trasmettere all’adottato.

Per effetto dell’adozione l’adottato acquista nei confronti dei genitori adottanti lo stato di figlio nato nel matrimonio e cessa qualunque rapporto con la famiglia di origine (fatti i salvi i divieti matrimoniali con i suoi ex parenti).

 

         E’ vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre vivente, di un fratello o di una sorella viventi se ne deriva omonimia. E’ vietato altresì imporre al bambino un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.

 

Le norme esaminate si applicano a tutti i bambini nati dopo l’ entrata in vigore della nuova legge a meno che non abbiano già fratelli (o sorelle) nati dagli stessi genitori (e quindi con il  cognome della vecchia normativa), per evitare che nella stessa famiglia ci siano figli con un cognome e figli con due cognomi.

Per i bambini del 3° millennio, quindi, il doppio cognome non sarà più  identificativo di retaggi nobiliari o di pregresso inserimento in una famiglia adottiva ma molto più semplicemente il segno del tramonto della potestà maritale e la riaffermazione del principio di eguaglianza tra il papà e la mamma.

        

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


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