18 giugno 2007
LEX, ciak! si ascolta
Aldo Maturo

 

 

Nella provincia di Benevento nel 2006 sono stati spesi  181.421 euro, tra l’altro molto meno dei tre anni precedenti, per intercettazioni telefoniche, ambientali e  su altri obiettivi, disposte dalla magistratura in relazione a 204 procedimenti. In tutta Italia nello stesso anno la spesa è stata di circa 224 milioni di euro, poco meno di 440 miliardi di lire(Fonte Ministero della Giustizia).

 

Somme notevoli che si giustificano solo con l’importanza che le intercettazioni rivestono nel processo penale dove spesso sono indispensabili per costituire prove decisive a carico degli imputati.   Ma come funziona questa procedura, tra l’altro in questi giorni sulle prime pagine di tutti i giornali?

Il Pubblico Ministero che conduce un’inchiesta, se ritiene che è in presenza di gravi indizi (in qualche caso bastano anche sufficienti indizi) e che per poter proseguire le indagini è indispensabile effettuare delle intercettazioni, chiede al GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) di poter sottoporre ad intercettazione il telefono della persona indagata.

 

In caso di assoluta urgenza l’ordine può essere dato anche dal PM ma deve essere convalidato comunque dal GIP.

 

L’intercettazione può essere anche ambientale e in questo caso viene fatta con l’installazione di microspie nella casa della persona indagata o in altri posti da lui frequentati (automobile, posto di lavoro,etc..). Le microspie vengono installate da personale tecnico con modalità che appare inopportuno approfondire in questa sede. Qualche anno fa le microspie vennero installate davanti ad un bar di Roma frequentato giornalmente da indagati eccellenti.

 

Il Centro di Ascolto deve essere  negli Uffici della Procura della Repubblica e solo in casi particolari (es.indisponibilità delle apparecchiature già tutte occupate, motivi di opportunità processuale) il PM può autorizzare l’ascolto presso le sedi delle forze di polizia delegate all’ascolto.

 

La durata dell’intercettazione  non dovrebbe superare i 15 giorni ma in realtà si può chiedere la proroga di 15 in 15 giorni in presenza di validi motivi. Per la criminalità organizzata, invece, si parte da periodi di 40 giorni  rinnovabili di 20 in 20.

 

Non per tutti i reati si può procedere alle intercettazioni. Intanto sono ammesse per le inchieste sulla criminalità organizzata e in questo caso anche in deroga alle condizioni richieste per gli altri reati. Per il resto deve trattarsi di  reati gravi per i quali è previsto l’ergastolo o pene superiori a 5 anni, di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, di reati di armi,droga e contrabbando,di reati sessuali e di pedopornografia,di abusiva attività finanziaria ma anche molto più semplicemente quando l’inchiesta riguarda un’ingiuria,una minaccia o un disturbo a mezzo del telefono.

 

L’interessato verrà a conoscenza delle avvenute intercettazioni solo quando gli atti dell’inchiesta - con il contenuto delle intercettazioni  - verranno “depositati” dal PM e messi a sua disposizione affinché ne possa prendere visione insieme al suo avvocato.

 

Terminato il processo,con sentenza definitiva, le intercettazioni dovranno essere distrutte.

 

Nel momento in cui le intercettazioni sono a disposizione dell’imputato e del difensore in teoria sono accessibili anche ai giornalisti.

 

E’ comunque vietata la pubblicazione anche parziale degli atti fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.

 

Il parlamento il 17.4 2007 ha approvato un emendamento ad un disegno di legge governativo  che escluderà dalla pubblicazione, per la stessa fase processuale, degli atti dell’inchiesta  anche se  non più coperti dal segreto.

 

Sarà vietato inoltre la trascrizione delle parti di conversazione  appartenenti a persone estranee all’indagine.

 

Chi rivela notizie su atti coperti da segreto (personale giudiziario, avvocati,giudici, giornalisti,etc..) è punito con una pena da 6 mesi a 3 anni cui, per i giornalisti (oltre che  per il Direttore e per l’editore) si aggiunge una sanzione da 10.000 a 100.000 euro in base alla tiratura del giornale o al bacino di utenza televisivo ricoperto, fatta salva la richiesta di risarcimento danni in sede civile.

Se la pubblicazione riguarda il contenuto di intercettazioni illegali, il responsabile è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Per i giornalisti si aggiunge la sanzione già sopraindicata (L.281/2006)    

Quanto fin qui esposto vale per il comune cittadino. Per i parlamentari invece esiste una normativa diversa (L.140/2003). Per qualunque provvedimento di carattere giudiziario, e quindi anche se si rende necessaria un’intercettazione, il giudice deve richiedere prima l’autorizzazione alla Camera e il provvedimento resterà sospeso fino all’esito della risposta.

        

 

Nessuna autorizzazione è richiesta solo se si deve procedere all’ arresto obbligatorio di un parlamentare in flagranza di reato o se si deve eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

 

Il GIP, anche a richiesta del parlamentare che sia stato intercettato, qualora ritenga irrilevante, nei procedimenti a carico di terzi, le intercettazioni alle quali hanno partecipato anche parlamentari, può deciderne la  distruzione integrale o delle parti ritenute irrilevanti.

 

Ove sia necessario utilizzare le intercettazioni effettuate ai fini processuali, il GIP deve chiedere l’autorizzazione alla Camera al quale il parlamentare appartiene. Alla richiesta il GIP deve allegare l’enunciazione dei fatti per i quali  procede, gli elementi sui quali la richiesta si fonda, la copia integrale dei verbali,delle registrazioni e dei tabulati.

 

Se la Camera nega l’autorizzazione le intercettazioni devono essere immediatamente distrutte entro un termine massimo 10 giorni.

        

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


Per intervenire: invia@vivitelese.it