13 agosto 2007
LEX, profumo di tasse
Aldo Maturo

 

 

Un terzo degli italiani evade il fisco. Parola di Prodi, Presidente del Consiglio, in una intervista a Famiglia Cristiana. Anzi ha rimproverato alla Chiesa di non parlare quasi mai di evasione fiscale durante le omelie delle sante Messe, nonostante la valenza etica del problema.   In realtà dalle ultime dichiarazioni dei redditi è risultato che solo 300.000 italiani su 40 milioni di contribuenti hanno dichiarato un reddito superiore a 100.000 euro annui.   Evidentemente questo popolo di poeti,navigatori ed evasori non ha paura del carcere o sa che non lo vedrà mai.

 

Il Valentino nazionale ha portato in primo piano il problema dell’evasione fiscale e ne approfittiamo per illustrare brevemente il problema specificando fin da subito che si intende per imposta evasa la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione oppure l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione.

 

         Il Decreto legislativo n.74 del 10 marzo 2000, tutt’ora in vigore ma forse non abbastanza temuto, ha  disciplinato le nuove sanzioni in materia di imposte dirette ed iva, prevedendo quattro ipotesi principali,sanzionate penalmente, che di seguito si riassumono e si richiamano all’attenzione di quanti fossero interessati. Con il nuovo decreto il processo tributario può continuare anche se è in corso il processo penale.

 

 

DICHIARAZIONE INFEDELE

(Reclusione da uno a tre anni)

 

E’ l’ipotesi più ricorrente e si ha quando si dichiara un attivo inferiore a quello vero ed un passivo, fittizio, superiore a quello subìto. Se dalla comparazione tra attivo e passivo risulta un’evasione superiore a 200 milioni e l’attivo sottratto all’imposizione fiscale è superiore del 10% dell’attivo indicato in dichiarazione (o comunque superiore a 4 miliardi), scatta la denunzia penale con la previsione della pena della reclusione da uno a tre anni.

 

OMESSA DICHIARAZIONE

(Reclusione da uno a tre anni)

 

Giornalmente la Guardia di Finanza scopre gli evasori totali, quelli sconosciuti al fisco, pur avendo un’attività imprenditoriale. Chi omette la dichiarazione annuale pur essendovi obbligato, al fine di evadere il fisco, è punito con la reclusione da uno a tre anni se l’ evasione è superiore a 150 milioni per singola imposta.

         Non vi è omissione se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o se, per errore, non è stata sottoscritta o non è stata redatta sullo stampato conforme al modelli prescritti.

 

 

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON FALSE FATTURE

(Reclusione da un anno e mezzo a sei anni)

 

La fantasia del contribuente non ha limiti e spesso si dichiara un falso passivo (per diminuire le tasse che si pagano sull’attivo)  corredato da fatture o altri documenti  che attestano operazioni in realtà inesistenti (le c.d. false fatturazioni).  Chi compie tale operazione è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

         Il reato scatta se tale falsa documentazione è registrata nelle scritture contabili obbligatorie, al fine di precostituire prove nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

         La pena è ridotta e va da sei mesi a due anni se il passivo documentato falsamente è inferiore a 300.000 milioni di lire.

 

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON ALTRI ARTIFICI

(Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni)

 

Ma oltre alle false fatture ci sono anche altri sistemi  se il legislatore ha previsto che il contribuente può cercare di evadere il fisco manomettendo le scritture contabili obbligatorie con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento fiscale,sempre al fine di far risultare un attivo inferiore a quello effettivo o un passivo fittizio superiore. In tal caso la pena prevista è della reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni, se l’imposta evasa è superiore a 150 milioni e l’ammontare dell’attivo sottratto all’imposizione è superiore al 5% dell’attivo indicato in dichiarazione (o comunque è superiore a 3 miliardi)

 

EMISSIONE DI FALSE FATTURE (Reclusione da un anno e 6 mesi fino a 6 anni)   Ma se c’è chi le usa evidentemente c’è anche chi le emette. Chi emette le false fatture o altri documenti idonei ad attestare operazioni in realtà inesistenti al fine di consentire ad altri di evadere le imposte, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni.   La pena è ridotta da sei mesi a due anni se l’importo delle false fatture è inferiore a 300 milioni.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Chi occulta o distrugge le scritture contabili per evadere le tasse o per consentire ad altri di evaderle, in maniera che non è possibile ricostruire i redditi e il volume di affari, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (se il fatto non costituisce anche più grave reato).

 

SOTTRAZIONE DI BENI

Quando il fisco arriva si può pensare di spogliarsi dei propri beni per risultare nullatenente. Chi vende in maniera simulata i propri beni o compie atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva  per non pagare le imposte,interessi o sanzioni pecuniarie superiori a 100 milioni,  è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (se la cosa non costituisce reato più grave).

 

PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO

In caso di ravvedimento (o di paura del carcere) si può pagare tardivamente estinguendo il debito e le sanzioni prima dell’apertura del dibattimento penale  di 1° grado. La somma da pagare può essere quella che è risultata dalla procedura conciliativa con il fisco o dall’avvenuto accertamento tributario.

 

ESTINZIONE DEL DEBITO PER PRESCRIZIONE ED EQUA RIPARAZIONE

Considerate le lungaggini procedurali, è possibile che il debito con il fisco si estingua per prescrizione o per decadenza. In tal caso, restando in piedi il procedimento penale,  l'imputato di taluno dei delitti fin qui indicati può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata. La somma deve essere ritenuta congrua dal giudice, sentito il PM (si omette di indicare tutta la procedura necessaria per tale ipotesi). Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata sarà restituita.

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


Per intervenire: invia@vivitelese.it