20 agosto 2007
LEX, trucchi pericolosi
Aldo Maturo

 

 

 

Muoversi in moto in Italia  è 7-8 volte più pericoloso che muoversi in auto.   Lo ha ammesso anche  il Presidente della Federazione Italiana Motociclisti ed è stato accertato anche che nel 33% degli incidenti mortali in cui è coinvolta una moto e un’auto la colpa è da attribuire alla condotta di guida della prima.  Tra i mezzi a due ruote è pressoché imprecisato il numero dei ciclomotori in circolazione - i famosi motorini o cinquantini – il primo mezzo di trasporto dei 14enni e il più diffuso e veloce mezzo di circolazione nelle città, anche per gli adulti.  

 

 

Ma i nostri ragazzi non si accontentano delle prestazioni del proprio scooter ed è normale “truccarlo” per aumentarne le prestazioni e la velocità. Un amico o un meccanico compiacente in un attimo tolgono “i fermi” o intervengono sulla marmitta o il carburatore. Pochi minuti e il motorino passa da 45 km  orari – suo limite massimo di legge – a 60-70 km orari ed oltre.

 

Il fatto è che contemporaneamente, per legge, passa da scooter a motoveicolo, per la cui guida non bastano più i 14 anni. E’ necessario invece avere la patente A, che si consegue ad almeno 16 anni, ed assicurarli come motoveicoli e non come scooter 50 cc.

 

Ma cosa succede se un simile scooter viene coinvolto in un incidente stradale anche perché superava il limite di velocità previsto dalla Casa costruttrice o comunque perché era stato “truccato”?

 

La Compagnia di Assicurazione risarcirà il danno alla parte lesa ma potrà rivalersi sui genitori del conducente minorenne se nella polizza, con apposita clausola, non era esclusa tale possibilità di rivalsa.


Infatti una recente sentenza della Cassazione – la n.6685 del 21.3.2007 – ha stabilito che, in caso di incidente causato da un minore alla guida di un motorino truccato,  i genitori sono responsabili in tutto e per tutto delle eventuali modifiche apportate dal figlio o dalla figlia minorenne al proprio motorino per aumentarne la velocità. E’ una responsabilità oggettiva e non serve a niente dichiarare che non si sapeva nulla delle modifiche apportate al motorino. Addirittura in caso di genitori separati  e di minore che vive con uno dei due coniugi, sarà responsabile comunque il genitore che esercita la patria potestà – anche se lontano -  perché su lui incombe l’onere di verificare la regolarità del mezzo affidato al minore.

        

Il principio della rivalsa è valido, evidentemente, anche per i motorini truccati guidati da adulti. Non è un problema da poco e significa che si può essere chiamati a rimborsare alla propria assicurazione  migliaia se non centinaia di migliaia di euro, in base alla gravità dell’incidente.

 

Il rimedio – oltre al divieto tassativo di modificare il motorino – è quello di concordare con l’Assicurazione  la rinuncia alla rivalsa, annotando nelle condizioni particolari una clausola che dica più o meno che la compagnia assicuratrice, in deroga alla Condizioni generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 990/1969, applicabile qualora il ciclomotore assicurato presenti caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 52/b del Codice della Strada.

 

Il problema sarà trovare una Compagnia di assicurazione disposta a farlo e che si accontenti di una integrazione contenuta del premio che si paga annualmente.

E’ da ricordare in ogni caso che un motorino truccato può essere oggetto di “fermo” o di “confisca” da parte degli organi di controllo stradale, mentre la riforma del Codice della Strada prevede un inasprimento delle pene pecuniarie per chi modifica i «cinquantini»: chi fabbricherà o venderà ciclomotori che oltrepassino il limite di 45 chilometri all'ora rischia di pagare da mille a 4mila euro di sanzione amministrativa, mentre chi li modifica successivamente dovrà sborsare una multa che varia da 148 a 594 euro.

 

Sarà difficile far comprendere queste cose ai propri ragazzi, ma almeno proviamoci.

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


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