24 settembre 2007
LEX, sosta pagata sosta sfortunata
Aldo Maturo

 

 

Ci può capitare di lasciare la macchina parcheggiata in una zona servita da parchimetro e al ritorno trovare sotto al tergicristallo una contravvenzione elevata da un ausiliario del traffico, quei signori autorizzati dal Sindaco, ai sensi della legge 127/1997, ad elevare contravvenzioni solo in materia di divieto di sosta, ben riconoscibili perché indossano una casacca gialla  o azzurra con la scritta “AUSILIARI DEL TRAFFICO”.

Il fatto che si espone è capitato a una signora che si è vista elevare una contravvenzione  ai sensi dell’art. 157 del codice della strada che prevede per l’automobilista l’obbligo di segnalare in modo visibile (in genere con disco orario) l’ora in cui ha avuto inizio la sosta ove questa è prevista per un tempo limitato. Lì dove c’è il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione, cioè inserire le monete in  quantità sufficiente al previsto tempo della sosta, ritirare lo scontrino che indica l’ora in cui scade la sosta ed esporlo in misura ben visibile nell’auto.

Nel caso specifico la contravvenzione è stata fatta perchè secondo il verbalizzante non risultava esposto all’interno o all’esterno dell’ auto lo scontrino attestante l’avvenuto pagamento della sosta.

La signora ha presentato ricorso al Prefetto contestando il verbale ed allegando anche lo scontrino che l’ausiliario non aveva visto.

Il ricorso è stato rigettato perché il verbalizzante  aveva dichiarato che nel corso di due controlli, effettuati a distanza di tempo, sul veicolo non era esposto il dispositivo di controllo della sosta. D’altra parte lo scontrino allegato al ricorso non poteva considerarsi un elemento di prova in grado di invalidare il verbale d’accertamento, dato che non vi è alcuna attinenza tra lo stesso e il veicolo sanzionato.

Tra l’altro – continuava l’ordinanza prefettizia – il verbale dell’ausiliario è un atto  che gode di fede privilegiata ai sensi dell’ art.2700 del codice civile, cioè è un atto che proviene da un pubblico ufficiale e pertanto ha efficacia fino a querela di falso

L’ordinanza del Prefetto è stata impugnata davanti al Giudice di Pace competente e in tale sede si è ribadito che lo scontrino attestante l’avvenuto pagamento della sosta era all’interno dell’auto, cosa che poteva essere testimoniata dal marito della signora.  Si è contestata anche la scelta del Prefetto di aver ritenuto irrilevante l’esibizione dello scontrino. Se è vero che gli scontrini di parcheggio non riportano  la targa del veicolo in sosta ma solo il giorno e gli orari di inizio e fine sosta – per cui quello scontrino non può  essere fatto risalire alla sosta di una certa auto –  è altrettanto vero allora che per l’automobilista non ci sarebbe mai la possibilità di provare compiutamente di avere sostato in modo regolare per cui  non potrebbe mai contestare una eventuale multa elevata per errore.

D’altra parte vi è anche la possibilità che, poggiato lo scontrino sul cruscotto, si chiude la portiera e, a seguito dello spostamento d’aria che ne deriva all’interno, lo scontrino può scivolare a terra sul pavimento  dell’auto e non essere visibile.

Se  tale documento si  considera privo di efficacia probatoria, allora siamo tutti  a rischio contravvenzione, perché qualunque ausiliario o appartenente alle forze dell’ordine ci può contravvenzionare, a nulla valendo la nostra successiva esibizione dello scontrino di pagamento, visto che la  prova da noi esibita vale meno della parola del verbalizzante che è un pubblico ufficiale.

 
Ritornando al fatto, l’ausiliario  sentito dal Giudice, ha dichiarato di non escludere che il tagliando sia stato pagato, ma di certo lui dopo aver fatto il giro dell’auto non lo ha visto. Il Giudice di Pace, valutate le varie posizioni processuali ed esaminate le eccezioni sollevate dalla ricorrente, ha deciso di superare la presunzione di fede privilegiata invocata dal Prefetto per il verbale redatto dall’Ausiliario.

Secondo tale Giudice,infatti, l'accertamento effettuato dall'ausiliario, secondo il quale non risultava esposto all’interno o all'esterno dell’auto lo scontrino attestante il pagamento della sosta, si configura come una circostanza di fatto oggetto di  valutazione personale e in quanto tale è caratterizzata da un margine di apprezzamento personale che esclude la fede privilegiata prevista dall’art.2700 del codice civile. La Cassazione infatti,in relazione a tale articolo, ha affermato che viene attribuita piena prova all’atto proveniente dal pubblico ufficiale  solo per le dichiarazioni relative ai  fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Il verbale che attesta che non c’era lo scontrino  è invece  frutto di una valutazione personale dell’Ausiliario e quindi non può essere applicato l’art.2700 codice civile.

Non avendo il verbale  i connotati  della certezza e della oggettività e non essendo state fornite prove sufficienti della responsabilità della ricorrente, il ricorso è stato accolto ed è stata annullata l’ordinanza di pagamento del Prefetto.

La sentenza in linea teorica è stata ineccepibile. Ci auguriamo solo di trovare, ove ne avessimo bisogno, un Giudice di Pace che la condivida. 

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


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