22 ottobre 2007
LEX, non c'è solo San Cristoforo
Aldo Maturo

 

 

Quasi un incidente mortale ogni 24 ore. E’ questo il dato medio della Campania ed è di 6000 annui quello nazionale.  2000 persone in più di tutti i soldati americani morti in quattro anni e mezzo di guerra in Iraq.  Sono dati da brivido e, fatti gli scongiuri,  ci riguardano molto da vicino. E’ tempo quindi della tolleranza zero. Ben vengano le norme del nuovo codice della strada (legge Bianchi), ben vengano le proposte di modifica dell’omicidio colposo - visto che tanti utilizzano l’auto come un’arma ed allora non si può parlare di colpa - ben vengano le pattuglie,

i controlli, i palloncini, il ritiro della patente e, speriamo presto, il sequestro dell’auto.  Una sacrosanta campagna di sicurezza stradale non può  trasformarsi, però, in una raccolta indifferenziata…di soldi.

 

Stop quindi a quei Comuni che  svuotano ogni giorno le tasche degli automobilisti per sanare incolmabili buchi di bilancio: semafori trappola, giallo in agguato, telecamere nascoste,  autovelox dietro l’angolo, segnaletica balorda, limiti di velocità impossibili, utili solo a imballare il motore o a prendere multe, strisce blu dappertutto, vigili col cronometro pronti a multare appena scade il grattino o lo scontrino del parking. Multe, multe e ancora multe e sempre più si scopre che dietro non c’è volontà di prevenire ma solo di rastrellare soldi.

 

E’ utile allora ricordarsi che, oltre a ricorrere a S. Cristoforo – patrono degli automobilisti – si hanno a disposizione anche alcuni strumenti giuridici (pochi) a tutela dei propri diritti.

 

A)   MULTA CONTESTATA CON IMMEDIATEZZA (Verbale di contestazione) Alt, patente e libretto : chi ci ferma può controllare la patente, il libretto di circolazione, lo scontrino assicurativo, la ricevuta della tassa di circolazione (che non deve essere esposta) e a volte anche il veicolo (luci, ”frecce”, stop, bagagliaio, etc.) A chi non è in regola  deve contestare il motivo per il quale sta elevando la multa, cioè quale articolo del codice della strada  ha violato.  Il verbale di contestazione, infatti, ai sensi dell’art.383 del regolamento c.d.s.,deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo

e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata”.

 

Specialmente se  si ritiene di non pagare subito la somma minima prevista, perché ad esempio si prevede di impugnarla nelle sedi opportune, si può chiedere di inserire a verbale una  dichiarazione con la quale  si contesta succintamente l’asserita violazione e si da la propria versione dei fatti.

 

B) MULTA NOTIFICATA A CASA

 

Può succedere che l’addetto al controllo del traffico non ha potuto contestare la multa con immediatezza perchè era impossibilitato a fermare l’automobilista.

 

Capita quando le circostanze della violazione commessa non lo hanno consentito (es. impossibilità di raggiungere un  veicolo  lanciato  ad  eccessiva velocità, attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (e, secondo la cassazione, anche gialla), sorpasso vietato, accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della velocità, rilevazione video per accesso nelle zone a traffico limitato).

 

In tal caso il verbale – che dovrà indicare i motivi per i quali non si è potuto procedere alla contestazione immediata – dovrà essere notificato entro 150 giorni dall’accertamento al conducente e, se non identificato, a chi, dai dati della targa, risulti proprietario dell’auto. A tal proposito si ricorda che il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) è stato abolito.

 

Decorso inutilmente un tempo superiore a 150 giorni senza che sia stata notificata l’infrazione, viene meno l’obbligo di pagare la multa.  

 

C)   PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE LASCIATO SUL PARABREZZA  

E’ l’ipotesi più ricorrente in caso di divieto di sosta o decorso del termine di sosta consentita o sosta in doppia fila. Al ritorno si trova il preavviso ( c.d. “multa”) sotto al tergicristallo perché  l’automobilista non era presente al momento dell’accertamento.

 

Il preavviso di contravvenzione – contro il quale non è possibile ricorrere perché per farlo bisogna attendere, se non si paga, l’arrivo del verbale -  rileva l’infrazione ed indica che la sanzione amministrativa pecuniaria può essere pagata entro i  termini indicati  sul biglietto,  decorrenti dalla data di accertamento e nella misura ridotta al minimo previsto dalla legge. In questo caso il pagamento può essere effettuato tramite il bollettino di conto corrente postale allegato all’avviso oppure presso il Comando cui appartiene chi ha elevato la multa. L’avviso contiene i dati rilevati dall’agente accertatore, relativi a data e ora dell’infrazione, targa e tipo del veicolo, luogo dell’accertamento.

 

Ricevuta la multa secondo una delle tre ipotesi indicate, si deve decidere se pagarla, se fare ricorso, se ignorare il tutto.  

 

1)   se si decide di pagare, si effettua il versamento presso l’ufficio postale o presso il Comando di appartenenza di chi ha elevato la multa. Il termine è di 60 giorni e si paga la sanzione minima prevista. Per alcune ipotesi e contravvenzioni indicate dall’art.202 c.d.s. non è possibile il pagamento ridotto (ad es: automobilista che non si è fermato all’alt, che si è rifiutato di esibire i documenti, altre ipotesi).


Decorsi 60 giorni la somma da pagare sarà maggiore. La ricevuta  di avvenuto pagamento va conservata per 5 anni.

 

2) Se si decide di non pagare la multa, perché ritenuta ingiusta, la si può impugnare con ricorso al Prefetto o -  in alternativa -  al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

 

RICORSO AL PREFETTO

Il ricorso, in carta semplice, va presentato al Prefetto, preferibilmente tramite l’organo di Polizia che ha elevato la multa, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa. Contro  l'esito negativo del ricorso al Prefetto – che comporta il pagamento di una somma pari al doppio della multa -  si può proporre ricorso al Giudice di Pace chiedendo la sospensione e l’annullamento della sua ordinanza. 

 

Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto ha respinto il ricorso. Il provvedimento del Prefetto, se il ricorso era stato presentato tramite l’organo di Polizia che aveva elevato la multa, deve essere emesso entro 120 giorni e va notificato all’automobilista entro altri 150 giorni. Ci sono quindi 330 giorni per sapere l’esito (60+120+150). Decorso questo termine senza esito, il ricorso si deve intendere accolto.

 

La Corte di Cassazione con sentenza n° 2792 del 1990, ha previsto la nullità dell’ordinanza-ingiunzione nel caso in cui il ricorrente abbia chiesto di “essere sentito” dal Prefetto e questi non lo abbia convocato. Anche in questo caso  l’impugnazione va fatta davanti al Giudice di Pace per far valere l’invalidità dell’atto. Se il Giudice di Pace respinge il ricorso, si deve pagare la sanzione indicata nell’ordinanza ingiunzione, oppure si può impugnare in Cassazione la sentenza del Giudice di Pace.

 

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

E’ la soluzione che garantisce di più l’automobilista (conducente o proprietario). Va presentato entro 60 giorni dalla notifica della multa alla cancelleria del giudice di pace del luogo dove è stata elevata la multa. Va seguita tutta la procedura per cui è meglio affidarsi ad un avvocato, ricordandosi comunque che bisognerà presentarsi all’udienza per essere sentiti in contraddittorio con gli agenti che hanno elevato la multa. Si può chiedere al Giudice la sospensiva del pagamento in attesa del giudizio di merito. Siccome però il giudice non si pronuncerà entro i 60 giorni previsti per pagare la multa, è meglio pagarla prima e se il giudice accoglie il ricorso, si chiederà il rimborso di quanto pagato.

 

3) Se si decide di non pagare la sanzione e di non proporre ricorso, la sanzione diventa definitiva e viene iscritta nel ruolo delle violazioni non pagate per la somma corrispondente alla metà del massimo previsto per la violazione indicata nel verbale più le spese del procedimento.

Successivamente al trasgressore sarà notificata la cartella esattoriale contenente la somma sopra indicata più le maggiorazioni per le spese esattoriali, il tutto da notificarsi in un termine massimo di 5 anni decorrenti dalla data in cui si è commessa l’infrazione. La cartella esattoriale può essere impugnata davanti al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

Se arriva la cartella esattoriale nonostante la multa sia stata pagata, si dovrà esibire la ricevuta – conservata per 5 anni – all’Ufficio Contravvenzioni del Comune competente.

 

 

     

  LEX di Aldo Maturo


Per intervenire: invia@vivitelese.it