Il legislatore ha
preso in considerazione alcune ipotesi, le più
gravi e le più ricorrenti nelle cronache di
tutti i giorni: guida sotto effetto di alcool o
droga, lesioni, omicidio colposo, omissione di
soccorso. Ed allora pugno di ferro e tolleranza
zero con modifiche (in peggio) non solo del
codice della strada ma anche del codice penale e
di quello di procedura penale.
Il decreto è
lungo ed articolato. Non è stato facile
schematizzarlo e ridurlo in due paginette ma è
un servizio reso al lettore per una immediata
consultazione.
Precisiamo
intanto che si ha stato di ebbrezza quando il
tasso alcolemico nel sangue supera il valore
minimo di 0,5 g/l.
Il tasso alcolemico, si sa, è determinato da
diversi fattori, come massa corporea, sesso,
condizioni di salute, assunzione di farmaci,
abitudine all’ alcol, cibo ingerito, tempo
trascorso dall'assunzione del cibo e delle
bevande alcoliche.
In genere comunque, sulla base dei parametri
adottati dai tabulati normalmente in uso, si
ritiene che il valore di 0,5 g/l si supera
facilmente dopo aver bevuto due bicchieri di
vino o un boccale di birra o un bicchierino di
superalcolico.
Ecco di seguito
le varie ipotesi previste dal decreto :
ALCOOL
IPOTESI |
SANZIONE PRINCIPALE |
AGGRAVANTI |
Valore alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l |
Ammenda da euro 500 ad euro 2000
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi |
Se si provoca un incidente stradale, le
pene sono raddoppiate e scatta il
fermo del veicolo per 90 gg.*
|
Valore alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l |
Ammenda da euro 800 ad euro 3200
Arresto fino a 6 mesi
Sospensione della patente da 6 mesi a 1
anno |
Se si provoca un incidente stradale, le
pene sono raddoppiate e scatta il
fermo del veicolo per 90 gg.* |
Valore alcolemico superiore a 1,5 g/l |
Ammenda da euro 1500 ad euro 6000
Arresto da 3 mesi ad 1 anno
Sospensione della patente da 1 a 2 anni
Dopo la sentenza definitiva di condanna:
confisca del veicolo* |
Se si provoca un incidente stradale, le
pene sono raddoppiate e scatta il
fermo del veicolo per 90 gg.* |
*:
se l’auto è di proprietà di chi guida
Accertamenti alcolemici |
Con apparecchi portatili a disposizione
delle pattuglie o con altri strumenti
previo accompagnamento all’Ufficio
Comando |
In caso di incidente con cure mediche
l’esame si fa presso strutture
ospedaliere |
Rifiuto di sottoporsi ad accertamento
con l’etilometro |
Ammenda da euro 1500 ad euro 6000
Arresto da 3 mesi ad 1 anno
In caso di condanna:
sospensione patente da 6 mesi a 2 anni.
Fermo del veicolo per 180 giorni
disposto dal giudice |
Se il fatto è commesso da guidatore già
condannato nei due anni precedenti per
lo stesso reato : Revoca patente di
guida |
SOSTANZE
STUPEFACENTI O PSICOTROPE *
IPOTESI |
SANZIONE |
AGGRAVANTI |
Guida in stato di alterazione psico
fisica per assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope |
Ammenda da euro 1500 ad euro 6000
Arresto da 3 mesi ad 1 anno
Dopo la condanna:sospensione della
patente da 6 mesi a 1 anno e auto
confiscata* |
Se si provoca un incidente stradale le
pene sono raddoppiate ed è
disposto il fermo dell’auto per 90
giorni** |
Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti |
Ammenda da euro 1500 ad euro 6000
Arresto da 3 mesi ad 1 anno
Sospensione patente da 1 a 2 anni
Dopo la sentenza definitiva di condanna:
confisca del veicolo* |
Se il fatto è commesso da guidatore già
condannato nei due anni precedenti per
lo stesso reato : Revoca patente di
guida |
*
Tra
gli stupefacenti si annoverano, ad esempio, la
morfina, l’eroina, il metadone, la cocaina, la
cannabis. Tra le sostanze psicotrope si
ricordano le amfetamine, l’ecstasy, l’LSD, la
ketamina, le benzodiazepine, i barbiturici.
**
se l’auto è di proprietà di chi guida
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE
IPOTESI |
SANZIONE |
AGGRAVANTE |
Fuga dopo incidente con feriti |
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
con facoltà di arresto in flagranza |
Sospensione patente di guida da 1 a 3
anni |
Omissione di soccorso |
Reclusione da 1 a 3 anni |
Sospensione della patente da 1 anno e 6
mesi e fino a 5 anni |
REATI CONNESSI
ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
LESIONI COLPOSE
(per guida in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti)
GRAVI
(oltre 40 giorni di prognosi, indebolimento
permanente di un senso o di un organo):
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
GRAVISSIME
(malattia insanabile,perdita di un senso,perdita
o mutilazione di un arto,sfregio permanente):
reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 4 anni
OMICIDIO COLPOSO
CON PENA DA 2 A 6 ANNI
Se il reato è
stato commesso per semplice violazione delle
norme del codice della strada. Prima la pena era
da 1 a 5 anni.
OMICIDIO COLPOSO
CON PENA DA 3 A 10 ANNI
Se il reato è
stato commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica con valore superiore ad
1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.
Nel caso di morte
di più persone o di morte di una o più persone
e lesioni ad altre, la pena può essere aumentata
fino al triplo e con un massimo di 15 anni.
AGGRAVANTI
SPECIALI
La patente di
guida è sempre revocata quando la guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti è commessa dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di
complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva
nel biennio.
Calcolando tutti
i giochi processuali di sospensione
condizionale, riduzione di pena per
patteggiamento, aggravanti, attenuanti ed altri
artifizi giuridici, il peso delle sanzioni resta
comunque molto pesante. La speranza è che non
restino solo virtuali, per la solita mancanza di
pattuglie, per la carenza di etilometri a loro
disposizione, per il cronico ingolfamento degli
uffici giudiziari, per le tante variabili che
servono a trasformare leggi giuste in inutili
aspettative.
|