E’ la recente direttiva del Commissario di Governo di Trento, diretta a tutti i Sindaci ed alle Autorità deputate alla circolazione della strada in Trentino, emanata dopo la sentenza del
Giudice di Pace di Mezzolombardo che ha annullato una contravvenzione stradale ai sensi dell’art. 146 C.d.S.(violazione della segnaletica stradale) dichiarando l’illegittimità del semaforo c.d. “intelligente”, le cui lanterne semaforiche
si azionano in base alla velocità dei veicoli. La sentenza ha trovato il conforto del Ministero dei Trasporti, opportunamente interpellato, che ha integralmente riconfermato il
contenuto delle sue precedenti circolari. A dire il vero di sentenze simili ce ne sono molte altre, emanate nella convinzione che i semafori servono per regolamentare correnti di traffico veicolare o per tutelare
l’attraversamento dei pedoni. Al di fuori da tali ipotesi, le norme regolamentari vigenti non prevedono l’utilizzo del sistema di rilevamento della velocità. La
possibilità di essere tamponati è tanto alta che lo stesso Dipartimento Generale della Motorizzazione ha definito i semafori utilizzati per regolamentare la velocità “fonte di pericolo per la circolazione” Una decina di giorni
fa lo stesso Ufficio Ministeriale, massimo organo in materia, ha negato l’installazione di questi semafori ai Ponti della Valle, sulla SS 265 di Maddaloni (CE) perché considerati “fonte di pericolo per la circolazione se
utilizzati per governare la velocità” (fonte: Casertaweb). Gli unici a non convincersi della illegalità di questi semafori sono le diverse Amministrazioni comunali e
provinciali – invero quella di Maddaloni si è subito adeguata - che continuano ad installarli o a tenerli in funzione nonostante i Giudice di Pace di mezza Italia da tempo annullano le multe prese dagli automobilisti sia per
la precipua funzione attribuita ai semafori dall’art.158 del Regolamento del codice della strada: Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento
delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale,sia per la precisa posizione assunta dai massimi organismi ministeriali. Con circolare prot. n. 77901 del 10 agosto 2007,ad esempio, il Ministero dei
Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, aveva scritto : "….per quanto riguarda gli impianti semaforici regolati sulla velocità dei veicoli si ribadisce che tali dispositivi non sono coerenti con le disposizioni
del Nuovo Codice della strada e del connesso Regolamento" "l'azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base ai cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di
traffico, non risponde alla previsione normativa" "questa Direzione Generale non ha mai rilasciato omologazioni per impianti funzionanti con tale modalità, né può autorizzarne la sperimentazione".
"Eventuali dispositivi funzionanti sia come misuratori di velocità che come documentatori fotografici di infrazioni commesse alle intersezioni non possono svolgere simultaneamente
le due funzioni, in quanto tale eventualità è espressamente esclusa dai decreti di approvazione" Lo stesso Ministero in un’altra Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia
di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione aveva scritto: "a parere di questo Ministero l'azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o
alla richiesta degli eventuali pedoni, può costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione" "questo Ministero, infine, non ha mai rilasciato approvazione per i dispositivi in questione, per cui non è dato
sapere neppure se le misurazioni di velocità effettuate sono corrette". A distanza di qualche mese,in data 29-10-2007, con parere prot. n° 98945, il Ministero dei Trasporti aveva nuovamente ribadito che i semafori non possono
essere utilizzati per regolare la velocità. Invero aveva anche dichiarato non ammissibile l’utilizzo contemporaneo sullo stesso impianto semaforico di attrezzature per la rilevazione di velocità e per la rilevazione
fotografica. Ma l’orientamento ministeriale è sempre stato coerente con questa linea tanto che già nella Circolare n. 2488/2004 del 5.9.2005 aveva scritto "..le lanterne
semaforiche servono per regolare nel tempo l'avanzamento delle correnti di traffico. Altre utilizzazioni non risultano coerenti con l'art. 158 del DPR 495/1992 e "….l'azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei
veicoli può costituire fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione per il probabile rischio di tamponamenti o di pericolose manovre evasive" ed ancora "….In tal caso l'amministrazione competente vorrà assumersi ogni
responsabilità civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri comunque riconducibili all'impiego di tali impianti". "Qualora il dispositivo in questione venga usato come mezzo di controllo della velocità, si
ribadisce che tale uso non è previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari" Il Ministero concludeva con "Questa Direzione Generale, infine, non ha mai rilasciato approvazioni per i dispositivi in questione".
Chissà se i Comuni o le Province vorranno adeguarsi o se, nel dubbio, continueranno a far cassa spingendo gli automobilisti ad inflazionare ancor più gli uffici giudiziari con migliaia di
ricorsi. E gli avvocati,grati, ringraziano. |