14 agosto 2009
LEX, colf e badanti escono dall'ombra
Aldo Maturo

 

 

Il decreto anticrisi è legge e con esso la possibilità di regolarizzare colf e badanti. Il problema interessa tantissime persone e sottoponiamo alla loro attenzione i punti centrali di questa parte del provvedimento:


I soggetti interessati alla procedura sono:

a) il datore di lavoro,che può essere italiano, comunitario (appartenente a uno dei paesi della comunità europea) o extracomunitario ma in possesso di carta di soggiorno. Deve essere il datore di lavoro ad attivare tutto l’iter per la regolarizzazione;

b)il lavoratore  -  colf o  badante -  che al 30 giugno 2009 era già occupato  presso di lui da almeno 3 mesi, praticamente con un rapporto di lavoro – anche in nero - iniziato almeno dal  1 aprile 2009 e naturalmente in corso alla data di presentazione della domanda.

Può essere regolarizzata la posizione delle badanti impiegate in attività di assistenza del datore di lavoro o di un componente della sua famiglia,anche se con lui non convivente, in quanto affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. La regolarizzazione può essere fatta per un massimo di due badanti per ogni portatore di handicap.

Per le colf (collaboratrice  occupata nel lavoro domestico) la posizione è un po’ diversa. La domanda di regolarizzazione va fatta dal datore di lavoro, per una sola colf. La domanda – diversamente che per le badanti -  non può essere presentata da persona diversa dal datore di lavoro dove la colf espleta la sua attività.

Esempio: la signora “Cecioni”  può presentare domanda di regolarizzazione per la badante della madre anche se la madre vive in un’altra città. Non può presentare, invece, domanda di regolarizzazione della colf in servizio presso la madre.

 

La domanda andrà presentata dal 1 al 30 settembre 2009 e sarà inviata all’INPS se il lavoratore è italiano o comunitario. Sarà trasmessa invece, con procedura informatica, allo Sportello Unico dell’Immigrazione, se riguarda lavoratore extracomunitario. Per ogni lavoratore il datore di lavoro pagherà un contributo di 500 euro.

Per regolarizzare la colf il datore di lavoro deve avere un reddito, certificato dalla dichiarazione dei redditi, di almeno 20.000 euro se da solo e di 25.000 euro se la famiglia è composta da più persone conviventi e percettori di reddito.

Per regolarizzare la badante non è necessario alcun reddito ma si dovrà produrre un certificato della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro.

Presentata la domanda di regolarizzazione, restano sospesi i procedimenti penali ed amministrativi aperti nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per violazione alle norme sull’immigrazione o sul lavoro. Se la pratica va a buon fine, questi illeciti saranno “condonati”.

Il lavoratore in attesa di regolarizzazione non può essere espulso se non per motivi di pericolosità. Se un lavoratore extracomunitario è stato espulso, ma l’espulsione non è stata eseguita, ne può essere richiesta la regolarizzazione (in presenza delle altre condizioni) purché l’espulsione non sia stata disposta per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo.

 

Non può essere richiesta la regolarizzazione di un lavoratore straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
Se la domanda risulta ammissibile, il datore di lavoro e il lavoratore saranno convocati per la stipula del contratto di soggiorno.

Il datore di lavoro o il lavoratore che rilascia false attestazioni corredate da documenti contraffatti o alterati o utilizza tali documenti per chiedere la regolarizzazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

 


 

 

LEX : COLF E BADANTI PASSO PER PASSO

 

 

Nel richiamare il mio precedente contributo sullo stesso argomento, datato 3 agosto – Colf e badanti escono dall’ombra -  riporto integralmente la circolare firmata il 10 agosto dal Ministro degli Interni e da quello del Welfare sulle modalità da seguire per regolarizzare colf e badanti:

 

UTENTI INTERESSATI

Potranno effettuare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro:

- cittadini italiani;

- cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea residenti in Italia;

- cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE di lungo periodo;

- familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno.

 

La dichiarazione di emersione può essere presentata a favore dei lavoratori extracomunitari che al 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.

 

REQUISITI PER L’EMERSIONE:

COLF

Lavoro di sostegno al bisogno familiare – Colf

Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo, per il 2008, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).

Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno.

Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

 

BADANTI

Assistenza a persone affette da patologie o handicap - Badanti

Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell’autosufficienza - propria o della persona per cui si richiede l’assistenza - al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile.

Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare. Nel caso in cui si presentino due domande per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestarne la necessità.

Ciascun nucleo familiare può, quindi, chiedere la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e 2 badanti).

 

LA PROCEDURA

Quanto e come pagare

Prima di iniziare la procedura di emersone on line è necessario pagare un contributo di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Il pagamento potrà avvenire utilizzando il modello F24 che potrà essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - unitamente alle istruzioni per la compilazione.

È necessario, inoltre, acquistare una marca da bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre telematico verrà richiesto durante la compilazione della domanda.

 

Presentazione della domanda on line

Il datore di lavoro potrà presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, attraver­so il sito internet del Ministero dell’Interno - www.interno.it. -

Dal sito, infatti, sarà possibile scaricare il programma per l’accesso al modulo che dovrà es­sere compilato ed inviato entro il 30 settembre 2009.

È possibile, eventualmente, compilare la domanda, salvarla ed inviarla successivamente, ma sempre entro la data stabilita.

Nella sezione dedicata saranno disponibili, inoltre, il manuale d’uso ed un servizio di help desk per supportare l’utente nella compilazione.

Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dell’utente che ha effettuato la richiesta. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail.

La ricevuta sarà disponibile all’interno del sito nell’area “elenco domande inviate” e potrà essere stampata successivamente alla ricezione della e-mail di conferma.

È importante che il datore di lavoro consegni una copia della ricevuta al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di emersione.

 

IL SUPPORTO DEI COMUNI

 

I datori di lavoro potranno richiedere assistenza ai Comuni per la compilazione e la spedi­zione delle dichiarazioni di emersione in via informatica.

I comuni, quindi, potranno scaricare i moduli, acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative alle procedure di emersione ed informare i cittadini ai quali abbiano assicurato l’assistenza.

 

COSA SUCCEDE DOPO

 

Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande.

Acquisito il parere della Questura su eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro ed il lavoratore saranno convocati per:

la verifica delle dichiarazioni rese per via informatica nella domanda di emersione;

l’acquisizione delle documentazioni reddituali o sanitarie necessarie;

la verifica dell’avvenuto versamento del contributo di 500,00 euro;

la verifica del codice identificativo dell’imposta di bollo (codice a barre telematico).

Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sotto­scrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.

Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione saranno, inoltre, presenti operatori INPS per consentire al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente

È IMPORTANTE SAPERE CHE:

 

- non ci sono graduatorie a tempo né quote d’ingresso, quindi le domande presentate il 30 settembre avranno le stesse possibilità di ammissione di quelle presentate il 1 settembre;

- la compilazione e l’invio del modulo on line sono completamente gratuiti;

- in caso di mancata presentazione della documentazione, o di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, la domanda verrà rifiutata;

- in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il contributo di 500,00 euro non sarà restituito;

- se la documentazione presentata risulta insufficiente, si potrà richiedere un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione;

- non presentarsi alla convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della domanda;

- la presentazione della dichiarazione di emersione comporta la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato già presentata per il lavoratore attraverso la programmazione dei flussi di ingresso 2007/2008;

- i procedimenti penali ed amministrativi relativi alla violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale (ad esclusione dell’art. 12 del Testo Unico per l’Immigrazione) sono sospesi dall’entrata in vigore del provvedimento fino alla conclusione del procedimento. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi”

 

info 800.196.196

 

 

     

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