Il decreto anticrisi è legge e con esso la
possibilità di regolarizzare colf e badanti. Il
problema interessa tantissime persone e
sottoponiamo alla loro attenzione i punti
centrali di questa parte del provvedimento:
I soggetti interessati alla procedura sono:
a) il datore di lavoro,che può essere italiano,
comunitario (appartenente a uno dei paesi della
comunità europea) o extracomunitario ma in
possesso di carta di soggiorno. Deve essere il
datore di lavoro ad attivare tutto l’iter per la
regolarizzazione;
b)il lavoratore - colf o badante - che al 30
giugno 2009 era già occupato presso di lui da
almeno 3 mesi, praticamente con un rapporto di
lavoro – anche in nero - iniziato almeno dal 1
aprile 2009 e naturalmente in corso alla data di
presentazione della domanda.
Può essere regolarizzata la posizione delle
badanti impiegate in attività di assistenza del
datore di lavoro o di un componente della sua
famiglia,anche se con lui non convivente, in
quanto affetto da patologie o handicap che ne
limitano l’autosufficienza. La regolarizzazione
può essere fatta per un massimo di due badanti
per ogni portatore di handicap.
Per le colf (collaboratrice occupata nel lavoro
domestico) la posizione è un po’ diversa. La
domanda di regolarizzazione va fatta dal datore
di lavoro, per una sola colf. La domanda –
diversamente che per le badanti - non può
essere presentata da persona diversa dal datore
di lavoro dove la colf espleta la sua attività.
Esempio: la signora “Cecioni” può presentare
domanda di regolarizzazione per la badante della
madre anche se la madre vive in un’altra città.
Non può presentare, invece, domanda di
regolarizzazione della colf in servizio presso
la madre.
La domanda andrà presentata dal 1 al 30
settembre 2009 e sarà inviata all’INPS se il
lavoratore è italiano o comunitario. Sarà
trasmessa invece, con procedura informatica,
allo Sportello Unico dell’Immigrazione, se
riguarda lavoratore extracomunitario. Per ogni
lavoratore il datore di lavoro pagherà un
contributo di 500 euro.
Per regolarizzare la colf il datore di lavoro
deve avere un reddito, certificato dalla
dichiarazione dei redditi, di almeno 20.000 euro
se da solo e di 25.000 euro se la famiglia è
composta da più persone conviventi e percettori
di reddito.
Per regolarizzare la badante non è necessario
alcun reddito ma si dovrà produrre un
certificato della struttura sanitaria pubblica o
del medico convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale attestante la limitazione
dell'autosufficienza del soggetto per il quale
viene richiesta l'assistenza al momento in cui è
sorto il rapporto di lavoro.
Presentata la domanda di regolarizzazione,
restano sospesi i procedimenti penali ed
amministrativi aperti nei confronti del datore
di lavoro e del lavoratore per violazione alle
norme sull’immigrazione o sul lavoro. Se la
pratica va a buon fine, questi illeciti saranno
“condonati”.
Il lavoratore in attesa di regolarizzazione non
può essere espulso se non per motivi di
pericolosità. Se un lavoratore extracomunitario
è stato espulso, ma l’espulsione non è stata
eseguita, ne può essere richiesta la
regolarizzazione (in presenza delle altre
condizioni) purché l’espulsione non sia stata
disposta per motivi di sicurezza, ordine
pubblico o terrorismo.
Non può essere richiesta la regolarizzazione di
un lavoratore straniero condannato per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale.
Se la domanda risulta ammissibile, il datore di
lavoro e il lavoratore saranno convocati per la
stipula del contratto di soggiorno.
Il datore di lavoro o il lavoratore che rilascia
false attestazioni corredate da documenti
contraffatti o alterati o utilizza tali
documenti per chiedere la regolarizzazione è
punito con la reclusione da uno a sei anni.
LEX : COLF E BADANTI PASSO PER PASSO
Nel richiamare il mio precedente contributo
sullo stesso argomento, datato 3 agosto – Colf e
badanti escono dall’ombra - riporto
integralmente la circolare firmata il 10
agosto dal Ministro degli Interni e da quello
del Welfare sulle modalità da seguire per
regolarizzare colf e badanti:
UTENTI INTERESSATI
Potranno effettuare la dichiarazione di
emersione i datori di lavoro:
- cittadini italiani;
- cittadini di un Paese membro dell’Unione
Europea residenti in Italia;
- cittadini extracomunitari in possesso del
titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
- familiari extracomunitari di cittadino
comunitario che siano in possesso di carta di
soggiorno.
La dichiarazione di emersione può essere
presentata a favore dei lavoratori
extracomunitari che al 30 giugno 2009 erano
occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.
REQUISITI PER L’EMERSIONE:
COLF
Lavoro di sostegno al bisogno familiare – Colf
Possono presentare la domanda i datori di lavoro
in possesso di un reddito annuo, per il 2008,
non inferiore a 20 mila euro (se famiglia
monoreddito).
Il reddito del nucleo familiare, invece, non
potrà essere inferiore a 25 mila euro se i
soggetti conviventi che percepiscono reddito
sono più di uno.
Si può presentare una sola domanda per ciascun
nucleo familiare.
BADANTI
Assistenza a persone affette da patologie o
handicap - Badanti
Possono presentare la domanda i soggetti in
grado di dimostrare la limitazione
dell’autosufficienza - propria o della persona
per cui si richiede l’assistenza - al momento in
cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la
documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i
cittadini in precedenza riconosciuti invalidi,
invece, sarà sufficiente presentare la
documentazione di invalidità civile.
Si possono presentare massimo due domande per
nucleo familiare. Nel caso in cui si presentino
due domande per assistere la stessa persona, la
certificazione medica dovrà attestarne la
necessità.
Ciascun nucleo familiare può, quindi, chiedere
la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1
colf e 2 badanti).
LA PROCEDURA
Quanto e come pagare
Prima di iniziare la procedura di emersone on
line è necessario pagare un contributo di 500,00
euro per ciascun lavoratore. Il pagamento potrà
avvenire utilizzando il modello F24 che potrà
essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle
Entrate -
www.agenziaentrate.gov.it - unitamente alle
istruzioni per la compilazione.
È necessario, inoltre, acquistare una marca da
bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre
telematico verrà richiesto durante la
compilazione della domanda.
Presentazione della domanda on line
Il datore di lavoro potrà presentare la domanda,
esclusivamente in via telematica, attraverso il
sito internet del Ministero dell’Interno -
www.interno.it. -
Dal sito, infatti, sarà possibile scaricare il
programma per l’accesso al modulo che dovrà
essere compilato ed inviato entro il 30
settembre 2009.
È possibile, eventualmente, compilare la
domanda, salvarla ed inviarla successivamente,
ma sempre entro la data stabilita.
Nella sezione dedicata saranno disponibili,
inoltre, il manuale d’uso ed un servizio di help
desk per supportare l’utente nella compilazione.
Inoltrato il modulo, il sistema informatico
invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di
posta elettronica dell’utente che ha effettuato
la richiesta. La data effettiva della
dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail.
La ricevuta sarà disponibile all’interno del
sito nell’area “elenco domande inviate” e potrà
essere stampata successivamente alla ricezione
della e-mail di conferma.
È importante che il datore di lavoro consegni
una copia della ricevuta al lavoratore per
attestare l’avvenuta presentazione della domanda
di emersione.
IL SUPPORTO DEI COMUNI
I datori di lavoro potranno richiedere
assistenza ai Comuni per la compilazione e la
spedizione delle dichiarazioni di emersione in
via informatica.
I comuni, quindi, potranno scaricare i moduli,
acquisire notizie sullo stato delle pratiche
relative alle procedure di emersione ed
informare i cittadini ai quali abbiano
assicurato l’assistenza.
COSA SUCCEDE DOPO
Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per
l’Immigrazione riceverà le domande.
Acquisito il parere della Questura su eventuali
motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno, il datore di lavoro ed il lavoratore
saranno convocati per:
la verifica delle dichiarazioni rese per via
informatica nella domanda di emersione;
l’acquisizione delle documentazioni reddituali o
sanitarie necessarie;
la verifica dell’avvenuto versamento del
contributo di 500,00 euro;
la verifica del codice identificativo
dell’imposta di bollo (codice a barre
telematico).
Successivamente si procederà alla stipula del
contratto di soggiorno attraverso la
sottoscrizione dell’apposito modello da parte
del datore di lavoro e del lavoratore.
Al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da
presentare, per la richiesta del permesso di
soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio
Postale.
Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione
saranno, inoltre, presenti operatori INPS per
consentire al datore di lavoro di effettuare la
comunicazione obbligatoria di assunzione
direttamente
È IMPORTANTE SAPERE CHE:
- non
ci sono graduatorie a tempo né quote d’ingresso,
quindi le domande presentate il 30 settembre
avranno le stesse possibilità di ammissione di
quelle presentate il 1 settembre;
- la compilazione e l’invio del modulo on line
sono
completamente gratuiti;
- in caso di mancata presentazione della
documentazione, o di documentazione priva dei
requisiti previsti dalla legge, la domanda verrà
rifiutata;
- in caso di irricevibilità, archiviazione o
rigetto delle domande di emersione, il
contributo di 500,00 euro non sarà restituito;
- se la documentazione presentata risulta
insufficiente, si potrà richiedere
un’integrazione, fissando una nuova data di
convocazione;
- non presentarsi alla convocazione, senza
giustificati motivi, comporta l’archiviazione
della domanda;
- la presentazione della dichiarazione di
emersione comporta la rinuncia alla richiesta di
nulla osta al lavoro subordinato già presentata
per il lavoratore attraverso la programmazione
dei flussi di ingresso 2007/2008;
- i procedimenti penali ed amministrativi
relativi alla violazione delle norme sull’ingresso
e soggiorno nel territorio nazionale (ad
esclusione dell’art. 12 del Testo Unico per
l’Immigrazione) sono sospesi dall’entrata in
vigore del provvedimento fino alla conclusione
del procedimento. La sottoscrizione del
contratto di soggiorno, congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione
all’INPS, ed il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, per il datore di lavoro e
per il lavoratore extracomunitario, l’estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi”
info 800.196.196
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