3 dicembre 2007
LEX, profondo rosso
Aldo Maturo

 

 

 

 

 


Forse è la cartina di tornasole del bilancio in rosso che caratterizza la maggioranza delle famiglie italiane: nella seconda metà del 2006 gli assegni a vuoto sono aumentati del 16,6%.
E non è a dire che nel 2005 la situazione era stata rosea, calcolando 1.660.051 protesti elevati per assegni a vuoto, con un giro di diversi miliardi di euro.


Il Sud ha primeggiato, e la cosa non meraviglia, ma anche le altre parti d’Italia non ridono come non ridono tutti quelli che accettano gli assegni come sistema di pagamento ormai sostitutivo dei contanti e si ritrovano invece con un foglietto vuoto in mano.


Alla crescita del fenomeno contribuisce sia la difficoltà a gestire il bilancio familiare entro i limiti di stipendi insufficienti sia forse la depenalizzazione del vecchio reato di emissione di assegno a vuoto e di emissione di assegno senza autorizzazione, oggi oggetto di un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo che solo nei casi più gravi ha una tutela di carattere penale (D.Lgs.n. 507/99 e L. 15 dicembre 1990, n.386)

 


Distinguiamo allora i due tipi di assegno non senza aver prima ricordato che:


TERMINE DI PRESENTAZIONE

Gli assegni si presentano in banca, per il pagamento, entro 8 giorni dalla data riportata in intestazione, per gli assegni pagati nello stesso comune di emissione ed entro 15 giorni per quelli fuori piazza.


VALIDITA’ DELL’ASSEGNO
L'assegno di conto corrente bancario si prescrive dopo sei mesi dalla data di emissione. Se quindi il creditore presenta l’assegno alla banca dopo tale termine, la banca, anche se ci sono i soldi sul c/c, per pagare l'assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega, l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.

 

 


ASSEGNO A VUOTO (tecnicamente : SENZA PROVVISTA)
E’ l’ipotesi forse più ricorrente e si ha quando il soggetto effettua un pagamento emettendo un assegno che è privo di copertura. Il suo conto è in rosso, come si dice comunemente. Il cliente con l’assegno dà ordine alla banca di pagare la somma indicata detraendola dal suo conto corrente, ma nel conto corrente o non ci sono fondi o non sono sufficienti a coprire l’importo richiesto.


Chi emette questo tipo di assegno è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da €516 a €4000 e se l’assegno è di importo superiore a €10.000 si applica la sanzione pecuniaria da €1000 a €6197,48 (prima la pena era della reclusione da 3 mesi ad un anno)


Scattano poi le sanzioni amministrative accessorie più importanti, come il divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni, l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, l’incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Se si violano tali divieti c’è la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.


ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE
E’ questa l’ipotesi che ricorre quando ad esempio: 1) si firma un assegno ma il conto era stato chiuso prima di emettere l’assegno, 2)il conto bancario non prevedeva la possibilità di emettere assegni, 3) è stato emesso un assegno su conto intestato ad altro soggetto, 3) vi sono altre motivazioni che non giustifichino l’emissione di un assegno.


Le sanzioni sono uguali a quelle previste per l’assegno scoperto ma la sanzione amministrativa può arrivare fino a 12.395,00 euro. (prima era prevista la reclusione fino ad 8 mesi)

ARCHIVIO CAI (CENTRO DI ALLARME INTERBANCARIO)
Entrambe le ipotesi di assegno sopraindicate prevedono la registrazione negli archivi CAI (Centro di Allarme Interbancaria) che è una banca dati della Banca d’Italia in cui vengono inseriti tutti i dati nominativi di chi ha fatto questo tipo di operazione bancaria (o postale) . A seguito dell’iscrizione scatta la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo. Per lo stesso periodo è vietato a qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare i titoli da lui emessi dopo l’iscrizione del suo nominativo in archivio, anche se emessi con disponibilità di fondi (coperti).


Per gli assegni senza autorizzazione l’iscrizione nell’archivio informatizzato viene richiesta entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento del titolo. Nell’ipotesi di assegno a vuoto (totale o parziale) l’iscrizione è eseguita dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo ed il medesimo non sia stato coperto. In realtà i giorni sono più di 60 e in particolare 60+8 (termine di presentazione su piazza)=68 giorni dalla data di emissione oppure 60+15 (termine di presentazione per assegni fuori piazza)=75 giorni dalla data di emissione.


Se l’assegno è presentato in banca fuori dei termini di 8 e 15 giorni (in piazza o fuori piazza) non scattano gli estremi di emissione senza provvista ( a vuoto) e quindi la banca non può attivare la procedura da cui scattano le sanzioni.


Se l’assegno non è pagato (insufficienza di fondi) o è pagato dalla banca in modo parziale (carenza di fondi) chi ha emesso l’assegno dovrà pagare anche una penale pari al 10% della somma dovuta e non pagata.


PREAVVISO DI REVOCA
Per i casi di mancato pagamento di assegno a vuoto (senza provvista), prima di chiedere l’iscrizione negli archivi CAI la banca entro 10 giorni deve mandare all’indirizzo indicato dal traente (cliente infedele) una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente il preavviso di revoca con cui lo si invita a coprire l’assegno - sia pur con pagamento tardivo comprensivo di capitale,penale del 10% ed interessi del 3% - entro 60 giorni di calendario, avvisandolo delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione nell’archivio CAI. Sarà avvisato poi che dalla data di iscrizione al CAI – data che dovrà essergli indicata - scatterà la revoca di autorizzazione ad emettere assegni e dovrà restituire tutto il carnet di assegni in suo possesso. Il cliente può effettuare il pagamento dell’ assegno “scoperto” nelle mani del portatore, presso la banca o presso il pubblico ufficiale che ha elevato il protesto.

RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
La banca (o l’ufficio postale) è obbligato in solido a pagare l’assegno a vuoto se omette o ritarda l’iscrizione al CAI oltre i termini di legge e se autorizza il rilascio del carnet di assegni in favore di un soggetto che risulta iscritto nel registro CAI o provvede a rilasciare una nuova autorizzazione prima della scadenza del termine di 6 mesi dalla data di iscrizione al CAI.
In ogni caso la responsabilità della banca è limitata fino ad un importo di euro 10329,14 per ogni titolo(Art.35 del D.Lgs.507/1999 e art.10 L.386/1990). In queste ipotesi il destinatario dell’assegno potrà valersi per la rivalsa sia nei confronti del cliente(traente) che della banca (trattario)


LE SANZIONI
In presenza di assegni a vuoto la banca provvede ad attivare la procedura per l’informativa al Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno, competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni amministrative non si applicano se il traente (chi ha emesso l’assegno a vuoto), entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.


Se invece la violazione contestata è relativa ad emissione di assegno senza autorizzazione, il pagamento dell'assegno e delle relative spese non consente l'archiviazione degli atti e al verbale di contestazione seguirà  ordinanza ingiunzione prefettizia con l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria sulla base del numero e dell'ammontare degli assegni emessi e con la conseguente sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo non inferiore a due anni. L’interessato può presentare scritti difensivi al Prefetto e produrre documentazione giustificativa. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti provvede con raccomandata a notificare la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno. L’interessato ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione e non può chiedere di essere sentito personalmente. Il Prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, emette ordinanza di archiviazione o ordinanza di ingiunzione al pagamento.

 

Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di ordinanza ingiunzione, il trasgressore deve effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria dandone comunicazione alla Prefettura – alla quale può chiedere anche la rateizzazione del pagamento - oppure proporre opposizione al provvedimento davanti al Giudice di Pace, competente per territorio. L’opposizione non sospende l’esecutività del procedimento.

 

     

Maturo Per