25 novembre 2009

Lia Buono: educazione e rieducazione alla legalità

Lia Buono

 

Gocce di giustizia minorile: educazione e rieducazione alla legalità.

“L’umanità si impegna ad offrire quanto di meglio possiede per i propri fanciulli”

In Italia, benché forti di una tradizione romanistica che prevedeva un trattamento penale differenziato per il minori, si è giunti a fatica ed in ritardo, rispetto ad altri ordinamenti alla istituzione del TRIBUNALE PER I MINORENNI  (R.D.L. 20 luglio 1934n.1404,convertito in legge 7 maggio 1935,835).

Il Tribunale per i minorenni ha competenza civile e penale, ed anche una competenza in materia di educazione del minore degli anni diciotto che “da’ manifesta prova di irregolarità della condotta e del carattere”.

In tal caso “ il procuratore della repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designati dal presidente,esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: affidamento del minore al servizio sociale minorile;collocamento in una casa di rieducazione o in istituto”.

Tale competenza è definita dalla dottrina amministrativa per distinguere chiaramente le misure rieducative da quelle penali, si evidenzia che questo tipo di intervento è basato su valutazioni di opportunità e discrezionalità, essendo consentita una continua revocabilità e trasformabilità delle misure adottate.

 In ambito penale la competenza del Tribunale per i minorenni è piena ed assoluta per tutti i reati commessi dai minori imputabili, pertanto la natura del reato non assurge a criterio differenziatore.

 Parte della dottrina sostiene che il processo penale minorile costituisca una particolare forma di intervento educativo.

La giustizia minorile sarebbe,pertanto, impegnata ad assicurare al minore “quella effettiva,piena attuazione del suo diritto alla educazione e,cioè, ad una adeguata strutturazione di personalità”.

L’esercizio della giurisdizione penale nei confronti degli imputati minorenni,quindi,perseguirebbe “fini non soltanto punitivi, ma anche e soprattutto educativi”.

E’ in questa prospettiva che nel processo penale minorile “il Pubblico Ministero non accusa,l’Avvocato non difende e il Giudice non giudica perché il rito non è inteso come strumento di garanzia giurisdizionale nell’accertamento di una responsabilità in ordine ad un reato, ma come occasione di mobilitazione di tutte le risorse che circondano il minore finalizzate alla sua educazione e alla sua tutela”.

Il processo minorile è educazione e rieducazione alla legalità.

Il processo, in altri termini, ha fini diversi da quelli del processo penale in generale e persegue, oltre che la tutela sociale, la specificità della condizione minorile, antepone gli interessi di quest’ultimo alle pretese punitive dello stato.

Per quanto riguarda il procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del D.P.R. 448/88 e per quanto da esse non previsto il codice di procedura penale, naturalmente con le modifiche e le integrazioni imposte dalla particolare posizione psicologica del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze legate alla sua educazione.

La giustizia minorile ha una particolare struttura,in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca della forma più adatta alla rieducazione del minorenne, peculiarità sorretta dalla prevalente finalità di recupero del minore e di tutela della sua personalità,nonché da obiettivi pedagogici, rieducativi, piuttosto che retributivi e punitivi”.

Si può senza dubbio affermare che la funzione della pena nel processo minorile è, quasi esclusivamente, una funzione di prevenzione speciale.

E’ evidente che nel processo minorile assume un ruolo fondamentale la “humanitas” del pubblico amministratore,e proprio in virtù della esigenza fondamentale di un funzionamento reale di una struttura burocratica tanto importante per i fini politici istituzionali di una nazione evoluta e civile, la legge ha imposto agli amministratori tutti dei ruoli della “piramide” burocratica e giudiziaria minorile, specifica  competenza e specializzazione.

Specializzazione e competenza richiesta ai magistrati tutti, agli avvocati ,ai servizi sociali, alla polizia giudiziaria … nel noto principio sancito ai primi articoli della Carta Internazionale di Protezione dell’Infanzia: “L’umanità si impegna ad offrire quanto di meglio possiede per i propri fanciulli” .

Dott.ssa Rosalia Anna Buono

 (detta Lia Buono)

 

P.S. mi è stato chiesto...il Tribunale per i Minorenni di Napoli è competente anche per Telese...tutta la Campania!! Ed è un organo non ben conosciuto da noi...ancora e PURTROPPO abbiamo il più alto tasso di dipendenze e depressioni adolescenziali in Campania...di inedia muoiono i nostri ragazzi! muoiono...

 

     

  Il Crogiuolo


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