21 ottobre 2007
Siti e blog a rischio con nuova legge sull'editoria
Nicola Franco - Fulvio Del Deo - Giovanni Lombardi

 

 

Vogliono imbavagliare internet e la sua libertà di espressione e lo faranno per legge. Limiteranno la possibilità di avere un blog, costruire un proprio sito.

 

NON CI RIDURRANNO COME LA BIRMANIA!!!!

 

www.beppegrillo.it/index.html

 

http://www.antoniodipietro.it/

 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Promotore della Legge sull'Editoria:

levi_r@camera.it

 

.....FAGLI SENTIRE LA TUA VOCE!!

 

Pierluigi Gallia

Segnalazione di Nicola Franco

Amici di ViviTelese, facciamo sentire la nostra voce altrimenti sarà la fine di internet! Qui sotto vi allego un estratto del disegno di legge.

 

Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo

per l’emanazione di un testo unico

sul riordino della legislazione

nel settore editoriale

(disegno di legge 3 agosto 2007)

 

Art. 1 (Finalità generali)

1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.

2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza costituzionale. Capo I Il prodotto e l’attività editoriale

 

Art. 2 (Definizione del prodotto editoriale)

1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.

2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.

3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

 

Art. 3 (Tutela del prodotto editoriale)

1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona. La protezione della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione della conoscenza.

 

Art. 4 (Prodotti editoriali integrativi o collaterali)

1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.

2. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell’intera confezione” sono sostituite dalle seguenti: “; in tal caso”.

 

Art. 5 (Esercizio dell’attività editoriale)

1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

 

Art. 6 (Registro degli operatori di comunicazione)

1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.

2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.

3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. 4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

 

Art. 7 (Attività editoriale su internet)

1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

 


 

Segnalazione di Fulvio Del Deo:

Il Governo vara la Internet Tax

di Paolo De Andreis

venerdì 19 ottobre 2007

Le dimensioni del siluro (pagina 1 di 2)

 Roma - Questa minaccia era proprio sfuggita agli occhi di Punto Informatico e, purtroppo, anche a quelli di molti altri. Ma non è sfuggita a Valentino Spataro, curatore di Civile.it, che in un editoriale appena pubblicato avverte tutti del siluro sparato dal Governo contro la rete in pieno agosto e approvato formalmente dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 ottobre.

La novità è presto detta:
qualsiasi attività web dovrà registrarsi al ROC, ossia al
Registro degli operatori di Comunicazione, se il disegno di legge si tradurrà in una norma a tutti gli effetti. Registrazione che porta con sé burocrazia e procedure.

Il
testo
parte bene, spiega che "La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati".

Bene, anche perché esplicita che si parla di editoria e non, ad esempio, di pubblicazioni spurie prive di intenti editoriali, come può esserlo un sito personale. Il problema, come osserva Spataro, è che poi il testo si contraddice quando va a definire cosa è un prodotto editoriale.

Una definizione che chi legge
Punto Informatico da almeno qualche anno sa essere già oggi molto spinosa e che, con questo disegno governativo, assume nuovi inquietanti connotati:

"Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso" (art 2, comma 1).

Chi avesse ancora dei dubbi su cosa sia prodotto editoriale può leggere il comma seguente del medesimo articolo, che stabilisce cosa non è prodotto editoriale:

"Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico".

Chi ritenesse che questa definizione non si applichi, per esempio, al proprio blog personale dove pubblica di quando in quando un post, dovrà ricredersi passando al comma successivo dell'articolo 2, il terzo comma, che recita:

La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

Il Governo, nel redigere questo disegno di legge, non si è dimenticato, peraltro, dei prodotti editoriali integrativi o collaterali che sono quei prodotti, compresi quelli discografici o audiovisivi, che siano "diffusi unitamente al prodotto editoriale principale".

Rimarrebbe
una scappatoia, quella delle pubblicazioni, on e off line, che sono sì di informazione o divulgazione, o formazione o intrattenimento, ma non sono a scopo di lucro. Rimarrebbe se solo il Governo non ci avesse pensato. Ed invece dedica alla cosa l'intero articolo 5:

"Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative".

Un paragrafo che dunque non lascia scampo ai "prodotti" non professionali, lasciando forse, ma è una questione accademica, un micro-spiraglio a chi non ottiene o non cerca pubblicità di sorta sulle proprie pubblicazioni.

Qualcuno potrebbe pensare che il solleone ad agosto abbia giocato brutti scherzi. In realtà all'articolo 7 viene raccontato il
motivo del provvedimento. Con espresso riferimento a quanto pubblicato online, si spiega che l'iscrizione al ROC serve "anche ai fini delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa".

Senza contare la montagna di introiti extra che il Registro otterrebbe con questa manovra, ne consegue che la giustificazione che viene addotta a questo abominio nuovo provvedimento sia la necessità di
tutelare dalla diffamazione. Come se fino ad oggi chiunque avesse avuto mano libera nel diffamare chiunque altro. Il che non è, tanto che più volte siti non professionali e altre pubblicazioni online, anche del tutto personali come dei blog, e anche senza alcuna finalità di lucro, si sono ritrovati coinvolti in un processo per diffamazione.

"Potessero, - conclude Spataro - chiederebbero la carta d'identità a chiunque parla in pubblico. Su internet il controllo è più facile. E imporre procedure burocratiche per l'apertura di un blog sarà il modo migliore per far finire l'internet Italiana".

Questa notizia continua >>>

  1. Le dimensioni del siluro
  2. Un breve commento (P. De Andreis)

 

Segnalazione di Giovanni Lombardi:

Il ROC sia con voi

Vi segnalo questa notizia che sicuramente farà discutere il popolo sul web... e non solo

 Siti e blog a rischio con la nuova legge sull'editoria

di Redazione di 01net · sabato 20 ottobre 2007

www.01net.it

Il Governo ha approvato un disegno di legge che riscrive le regole del mondo editoriale, Internet compresa. Si tratta di 20 pagine e 35 articoli che destano già molta preoccupazione. Anche per piccoli siti o blog si profila infatti la possibilità di dover effettuare la registrazione e doversi sottoporre ad altre procedure burocratiche.


Previste anche sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.
L'articolo sei del provvedimento che ora dovrà passare all'esame del Parlamento, prevede infatti che "tutti i soggetti che esercitano attività editoriale" dovranno iscriversi al ROC, Registro Operatori Comunicazione. Per attività editoriale "si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative".


Per prodotto editoriale, invece, si intende "qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso".


Una definizione abbastanza ampia che include, per esempio, anche i blog sebbene Ricardo Levi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dica che non è questo lo spirito del progetto. "Non abbiamo interesse a toccare i siti amatoriali o i blog personali, non sarebbe praticabile".


Dopo l'eventuale varo parlamentare spetterà comunque all'autorità per le Comunicazioni stilare il regolamento di attuazione della normativa.
Non si tratta solo di un problema di iscrizione al ROC. Entrare a fare parte del registro significa infatti aumentare le responsabilità penali per chi ha un sito.
Il nuovo disegno di legge trasforma infatti la diffamazione su Internet da semplice in aggravata.

 

 

 

     

  Il Crogiuolo


Per intervenire: invia@vivitelese.it