Siti e blog a rischio con nuova
legge sull'editoria
Nicola Franco - Fulvio Del Deo - Giovanni
Lombardi
Vogliono imbavagliare internet e la sua
libertà di espressione e lo faranno per
legge. Limiteranno la possibilità di
avere un blog, costruire un proprio
sito.
Amici di ViviTelese, facciamo sentire la nostra
voce altrimenti sarà la fine di internet! Qui
sotto vi allego un estratto del disegno di
legge.
Nuova disciplina dell’editoria e delega
al Governo
per l’emanazione di un testo unico
sul riordino della legislazione
nel settore editoriale
(disegno di legge 3 agosto 2007)
Art. 1 (Finalità generali)
1. La disciplina prevista dalla presente
legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la
tutela e la promozione del principio del
pluralismo dell’informazione affermato
dall’articolo 21 della Costituzione e
inteso come libertà di informare e
diritto ad essere informati.
2. Tale disciplina mira
all’arricchimento della produzione e
della circolazione dei prodotti
editoriali, allo sviluppo delle imprese
e del settore editoriale in conformità
ai principi della concorrenza e del
pluralismo, al sostegno all’innovazione
e all’occupazione, alla
razionalizzazione e alla trasparenza
delle provvidenze pubbliche, nel
rispetto dei principi affermati dallo
stesso articolo 21 della Costituzione,
delle competenze assegnate alle Regioni
dall’articolo 117 della Costituzione,
delle norme comunitarie, della
giurisprudenza costituzionale. Capo I Il
prodotto e l’attività editoriale
Art. 2 (Definizione del prodotto
editoriale)
1. Per prodotto editoriale si intende
qualsiasi prodotto contraddistinto da
finalità di informazione, di formazione,
di divulgazione, di intrattenimento, che
sia destinato alla pubblicazione, quali
che siano la forma nella quale esso è
realizzato e il mezzo con il quale esso
viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali
quelli destinati alla sola informazione
aziendale, sia ad uso interno sia presso
il pubblico.
3. La disciplina della presente legge
non si applica ai prodotti discografici
e audiovisivi.
Art. 3 (Tutela del prodotto
editoriale)
1. L’originalità del prodotto editoriale
è riconosciuta e tutelata come
espressione dell’intelligenza e del
lavoro della persona. La protezione
della proprietà intellettuale sul
prodotto editoriale tiene conto
dell’interesse generale alla
circolazione delle informazioni e alla
diffusione della conoscenza.
Art. 4 (Prodotti editoriali
integrativi o collaterali)
1. Per prodotti editoriali integrativi o
collaterali si intendono i prodotti
editoriali, compresi i prodotti
discografici e audiovisivi, diffusi
unitamente al prodotto editoriale
principale. I prodotti editoriali
integrativi o collaterali seguono il
regime giuridico applicato al prodotto
principale al quale sono uniti. Le
disposizioni del presente comma non
hanno effetti ai fini fiscali.
2. All’articolo 74, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole “; se il costo del bene ceduto,
anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione è superiore al dieci per
cento del prezzo o dell’intera
confezione” sono sostituite dalle
seguenti: “; in tal caso”.
Art. 5 (Esercizio dell’attività
editoriale)
1. Per attività editoriale si intende
ogni attività diretta alla realizzazione
e distribuzione di prodotti editoriali,
nonché alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività
editoriale può essere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità
non lucrative.
Art. 6 (Registro degli operatori di
comunicazione)
1. Ai fini della tutela della
trasparenza, della concorrenza e del
pluralismo nel settore editoriale, tutti
i soggetti che esercitano l’attività
editoriale sono tenuti all’iscrizione
nel Registro degli operatori di
comunicazione, di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5, della
legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono
esclusi dall’obbligo della registrazione
i soggetti che operano come punti finali
di vendita dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro degli
operatori di comunicazione è condizione
per l’inizio delle pubblicazioni dei
quotidiani e dei periodici, e
sostituisce a tutti gli effetti la
registrazione presso il Tribunale, di
cui all’articolo 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i
diritti già acquisiti da parte dei
soggetti tenuti a tale registrazione in
base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione è curata
dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5, della
legge 31 luglio 1997 n. 249. 4.
L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni adotta un regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del
Registro degli operatori di
comunicazione e per la definizione dei
criteri di individuazione dei soggetti e
delle imprese tenuti all'iscrizione, ai
sensi della presente legge, mediante
modalità analoghe a quelle già adottate
in attuazione del predetto articolo 1,
comma 6 della legge 31 luglio 1997 n.
249 e nel rispetto delle disposizioni
già contenute nell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Art. 7(Attività editoriale su
internet)
1. L’iscrizione al Registro degli
operatori di comunicazione dei soggetti
che svolgono attività editoriale su
internet rileva anche ai fini
dell’applicazione delle norme sulla
responsabilità connessa ai reati a mezzo
stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su
internet dai soggetti pubblici si
considera responsabile colui che ha il
compito di autorizzare la pubblicazione
delle informazioni.
Roma
- Questa minaccia era proprio sfuggita agli
occhi di Punto
Informatico
e, purtroppo, anche a quelli di molti altri. Ma
non è sfuggita
a
Valentino Spataro,
curatore di
Civile.it,
che in un editoriale appena pubblicato
avverte tutti
del siluro sparato dal Governo contro la rete
in pieno agosto
e approvato formalmente dal Consiglio dei
ministri lo scorso 12 ottobre.
La novità è presto detta: qualsiasi
attività web dovrà registrarsi al ROC,
ossia al
Registro degli operatori di Comunicazione,
se il disegno di legge si tradurrà in una norma
a tutti gli effetti. Registrazione che porta con
sé burocrazia e procedure.
Il
testo
parte bene, spiega che "La disciplina prevista
dalla presente legge in tema di editoria
quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la
tutela e la promozione del principio del
pluralismo dell'informazione affermato
dall'articolo 21 della Costituzione e inteso
come libertà di informare e diritto ad essere
informati".
Bene, anche perché esplicita che si
parla di
editoria
e non, ad esempio, di pubblicazioni spurie prive
di intenti
editoriali,
come può esserlo un sito personale. Il problema,
come osserva Spataro, è che poi il testo si
contraddice quando va a definire cosa
è un prodotto editoriale.
Una definizione che chi legge Punto
Informatico
da almeno qualche anno sa essere già oggi molto
spinosa e che, con questo disegno governativo,
assume nuovi inquietanti connotati:
"Per prodotto editoriale si intende qualsiasi
prodotto contraddistinto da finalità di
informazione, di formazione, di divulgazione, di
intrattenimento, che sia destinato alla
pubblicazione, quali che siano la forma nella
quale esso è realizzato e il mezzo con il quale
esso viene diffuso" (art 2, comma 1).
Chi avesse
ancora dei dubbi su cosa
sia prodotto
editoriale
può leggere il comma seguente del medesimo
articolo, che stabilisce cosa non èprodotto
editoriale:
"Non costituiscono prodotti editoriali quelli
destinati alla sola informazione aziendale, sia
ad uso interno sia presso il pubblico".
Chi ritenesse che questa definizione non si
applichi, per esempio, al proprio blog personale
dove pubblica di quando in quando un post, dovrà
ricredersi passando al comma successivo
dell'articolo 2, il terzo comma, che recita:
La disciplina della presente legge non si
applica ai prodotti discografici e audiovisivi.
Il Governo, nel
redigere questo disegno di legge, non si è
dimenticato, peraltro, dei prodotti editoriali
integrativi
o
collaterali
che sono quei prodotti, compresi
quelli discografici o audiovisivi,
che siano "diffusi unitamente al prodotto
editoriale principale".
Rimarrebbe una
scappatoia,
quella delle pubblicazioni, on e off line, che
sono sì di informazione o divulgazione, o
formazione o intrattenimento, ma non sono a
scopo di lucro. Rimarrebbe se solo il Governo
non ci avesse pensato. Ed invece dedica alla
cosa l'intero articolo 5:
"Per attività editoriale si intende ogni
attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonché
alla relativa raccolta pubblicitaria.
L'esercizio dell'attività editoriale può essere
svolto anche in forma non imprenditoriale per
finalità non lucrative".
Un paragrafo che
dunque non
lascia scampo ai "prodotti" non professionali,
lasciando forse, ma è una questione accademica,
un micro-spiraglio a chi non ottiene o non cerca
pubblicità di sorta sulle proprie pubblicazioni.
Qualcuno potrebbe pensare che il solleone ad
agosto abbia giocato brutti scherzi. In realtà
all'articolo 7 viene raccontato il
motivo del provvedimento.
Con espresso riferimento a quanto pubblicato
online, si spiega che l'iscrizione al ROC serve
"anche ai fini delle norme sulla responsabilità
connessa ai reati a mezzo stampa".
Senza contare la montagna di introiti extra che
il Registro otterrebbe con questa manovra, ne
consegue che la giustificazione che viene
addotta a questo abominio nuovo
provvedimento sia la necessità di
tutelare dalla diffamazione.
Come se fino ad oggi chiunque avesse avuto mano
libera nel diffamare chiunque altro. Il che non
è, tanto che più volte siti non professionali e
altre pubblicazioni online, anche del tutto
personali come dei blog, e anche senza alcuna
finalità di lucro, si sono ritrovati coinvolti
in un processo per diffamazione.
"Potessero, - conclude Spataro - chiederebbero
la carta d'identità a chiunque parla in
pubblico. Su internet il controllo è più facile.
E imporre procedure burocratiche per l'apertura
di un blog sarà il modo migliore per far finire
l'internet Italiana".
Il Governo ha approvato un
disegno di legge che riscrive le regole del
mondo editoriale,
Internet
compresa. Si tratta di 20 pagine e 35 articoli
che destano già molta preoccupazione. Anche per
piccoli siti o blog si profila infatti la
possibilità di dover effettuare la registrazione
e doversi sottoporre ad altre procedure
burocratiche.
Previste anche sanzioni penali più forti in caso
di diffamazione.
L'articolo sei del provvedimento che ora dovrà
passare all'esame del Parlamento, prevede
infatti che "tutti i soggetti che esercitano
attività editoriale" dovranno iscriversi al ROC,
Registro Operatori Comunicazione. Per attività
editoriale "si intende ogni attività diretta
alla realizzazione e distribuzione di prodotti
editoriali, nonché alla relativa raccolta
pubblicitaria. L'esercizio dell'attività
editoriale può essere svolto anche in forma non
imprenditoriale per finalità non lucrative".
Per prodotto editoriale, invece, si intende
"qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità
di informazione, di formazione, di divulgazione,
di intrattenimento, che sia destinato alla
pubblicazione, quali che siano la forma nella
quale esso è realizzato e il mezzo con il quale
esso viene diffuso".
Una definizione abbastanza ampia che include,
per esempio, anche i blog sebbene Ricardo Levi,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
dica che non è questo lo spirito del progetto.
"Non abbiamo interesse a toccare i siti
amatoriali o i blog personali, non sarebbe
praticabile".
Dopo l'eventuale varo parlamentare spetterà
comunque all'autorità per le Comunicazioni
stilare il regolamento di attuazione della
normativa.
Non si tratta solo di un problema di iscrizione
al ROC. Entrare a fare parte del registro
significa infatti aumentare le responsabilità
penali per chi ha un sito.
Il nuovo disegno di legge trasforma infatti la
diffamazione su Internet da semplice in
aggravata.