9 agosto 2009
Autovelox, come fare i ricorsi
AA.VV.

 

 

 

http://www.carlorienzi.it/

 

MULTE COL “TRUCCO” NEL CASERTANO:

RICHIEDETE INDIETRO I SOLDI!!!

5 Agosto 2009 @ 17:26

 

Come lanciato dai maggiori organi di informazione la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha reso noto l’elenco dei 29 Comuni coinvolti nella vicenda degli autovelox, photored e altri apparecchi col “trucco”.

 

L’indagine avrebbe evidenziato un sistema creato dai Comuni e dalle società che, in violazione di legge, rappresentava un modo di facile, ingiusto e rilevante profitto riscontrando, tra le altre cose, illecite modalità di rilevazione delle infrazioni stesse.

 

Con conseguente nullità della multa e delle sanzioni irrogate.

Ebbene: se vi è arrivata una multa per infrazione al codice della strada elevata in un Comune rientrante in una delle località sotto specificate, richiedete al Comune, previa verifica che la sanzione elevata provenisse da apparecchio “illegale”, la ripetizione di quanto pagato con interessi oltre alla restituzione dei punti patente eventualmente decurtati!!!

 

I capoluoghi interessati sono quelli di Caserta, poi di Tora e Piccilli, Pastorano, Villa di Briano, San Felice a Cancello, Marzano Appio, Francolise, Piana di Monteverna, Pontelatorne, Pratella, Orta di Atella.


Nell’elenco anche Castel Morrone, Rocca d’Evandro, Grazzanise, Villa Literno, Cancello Arnone, Ruviano, Teverola, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni.
Ci sono inoltre San Cipriano d’Aversa, Capua, Ciorlano, Pietravairano, Calvi Risorta, Bellona, Alvignano, Vitulazio e Pignataro Maggiore.
(fonte: ANSA).

 

Clicca per scaricare un fac simile di raccomandata con ricevuta di ritorno che, una volta personalizzata, potrai inviare al Comune che ha elevato la sanzione illegittima per richiedere la restituzione di quanto ingiustamente pagato oltre alla riattribuzione dei punti patente eventualemente decurtati. 

 

 

Elenco dei Comuni coinvolti (fonte altocasertano.wordpress.com)

Alvignano – Bellona – Calvi Risorta – Cancello Arnone – Capua -Caserta – Castel Morrone – Ciorlano – Francolise – Grazzanise -Marzano Appio – Orta di Atella – Pastorano – Piana di Monteverna – Pietravairano -Pignataro Maggiore – Pontelatone -Pratella – Rocca d’Evandro – Ruviano – San Cipriano d’Aversa -San Felice a Cancello – Teverola – Tora e Piccilli – Vairano Patenora -Valle di Maddaloni -Villa di Briano – Villa Literno -Vitulazio

 

 

 

 

 


 

 

Regole generali per i ricorsi

 

(articolo aggiornato il 2 giugno 2009)

Pubblicato da red. prov. “Alto Casertano-Matesino & d”

http://altocasertano.wordpress.com/2009/06/03/italia-truffe-da-autovelox-e-multe-immeritate-guida-a-come-fare-ricorso/

 

Più complesso il discorso per chi ha già pagato e a cui sono già stati tolti i punti. In questi casi non basterà un ricorso ma bisognerà iniziare un procedimento giudiziario. “Per quanto riguarda chi ha già pagato – scrive in un comunicato il Codacons – tale sanzione dovrebbe essere risarcita sia per quanto pagato e sia per i punti della patente persi. Qualora ciò non avvenisse siamo, come associazioni, pronti ad aprire contenziosi legali per tali risarcimenti. Certo è che ancora una volta è da ritenersi indispensabile l’introduzione nel nostro ordinamento dello strumento della class action”.

 

CONSIDERAZIONI GENERALI Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si è soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria), la cui applicazione è disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata può non avvenire e la multa arriva in un momento successivo. Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure al proprietario del veicolo. Il verbale deve essere inviato entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, considerando ciò che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli. E’ quindi chiaro che non è facile stabilire il giorno da cui partire col conteggio perché può variare da caso a caso, e non è pertanto possibile standardizzare né le regole né i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

 

I CASI PIU’ FREQUENTI IN CUI FARE RICORSOIl verbale che presenti “vizi di forma” sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato, tramite apposito ricorso. Ecco in quali casi:
- trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario) o del veicolo (targa, tipo).
- mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse.
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, però, se il verbale è redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la “firma autografa” è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
- mancanza del giorno, dell’ora o del luogo dell’infrazione od errore su tali dati.
- mancata esposizione dei fatti.
- errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo e caratteristiche dell’auto
- invio verbale dopo 150 giorni dall’identificazione del trasgressore
- assenza di indicazioni circa l’infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocità e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione).
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l’errore od il falso da parte degli agenti, con prove certe e inconfutabili).
- mancata indicazione dell’altezza del km e del luogo preciso della commessa violazione.
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.).
- mancata segnalazione dell’autovelox -o del telelaser- ai sensi di quanto previsto dal d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07 (segnalazione con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli). Quando possibile la cosa va dimostrata, con testimoni o documentazione.

 

Attenzione, però. La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullità, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Per fare degli esempi, se c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi è correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l’errore stesso è irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell’auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L’errore su questo elemento (o la sua mancanza) può invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l’infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo dove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione può avvenire in più punti perché -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).

 

RICORSO AL PREFETTO

 

Entro 60 giorni dalla notifica del verbale, potete presentare ricorso tramite raccomandata A/R (SCARICA IL MODULO) alla Prefettura del luogo dove è stata rilevata l’infrazione oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l’organo accertatore. Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all’agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorché pochissimi casi di palese ovvietà, di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia come quando si paga oltre 60 giorni dalla notifica, poiché non è possibile chiedere alcuna sospensione.
L’ordinanza dev’essere emessa entro 210 giorni nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 giorni per l’invio della pratica all’organo accertatore, 60 giorni per l’istruttoria e 120 per l’emissione), oppure entro 180 giorni nel caso ci si sia rivolti all’organo accertatore. Appena decorso il termine è consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l’ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potrà intendersi accolto e ne potrà essere chiesta l’archiviazione. L’ordinanza, in ogni caso, dev’essere notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla sua emissione. E’ possibile proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto è avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l’ordinanza oltre i termini suddetti, ciò costituisce motivo di opposizione.

 

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

 

Può essere fatto sempre entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Dev’essere presentato alla cancelleria dell’ufficio del Giudice di pace del luogo dove il fatto è avvenuto, esibendo l’atto dimostrativo o una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa. La presentazione può avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato però che si deve comunque presenziare all’udienza, pena l’annullabilità del procedimento.

 

 Occorre domiciliarsi entro l’area operativa dell’Ufficio del giudice di pace dove è stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà prenderlo presso la cancelleria del Giudice di pace ed informarsi costantemente sull’eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l’udienza, etc., anche tramite telefono.
Il ricorso è nullo se il ricorrente non si presenta all’udienza. Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 giorni, la multa raddoppierà e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovrà comunque pagare il doppio. Per cui, è indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell’accettazione o meno della sospensione.  E’ difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l’unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio è quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrerà richiedere il rimborso di quanto pagato.
Il Giudice di pace fisserà la data dell’udienza, che dovrà svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sarà possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006, del febbraio 2006.

 

CHI PUO’ FARE RICORSO
Il Codice della strada prescrive che il ricorso può essere fatto dal “trasgressore/conducente o dagli altri obbligati” (tipicamente il proprietario del mezzo). In termini pratici, è bene precisare che la persona legittimata a fare ricorso è quella a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo.

Nel particolare ma diffusissimo caso in cui il verbale non viene notificato subito al trasgressore ma giunge successivamente al proprietario che è persona diversa, la questione si complica. In questi casi il conducente che intenda far ricorso dovrà farlo insieme al proprietario, cointestandolo e facendosi poi accompagnare dal proprietario per l’udienza dal Giudice di pace. Laddove intenda andare da solo deve farsi delegare alla sostituzione processuale per l’udienza fissata, altrimenti il ricorso potrebbe decadere oppure il giudice potrebbe dichiararlo inammissibile.
E’ importante, in questi casi, che il ricorso appaia comunque presentato dal proprietario con propria firma. 

 

Specificare bene l’organo contro cui ricorrere. Una sentenza della Corte di Cassazione (n.1010/07 del 10/10/06) ha stabilito che l’individuazione del resistente -la parte contro cui si fa ricorso- dev’essere fatta da chi presenta ricorso e non dalla cancelleria del giudice. Va individuato e specificato, in pratica, l’organo centrale – istituzionale- da cui dipende quello periferico che ha elevato la multa. Per esempio, se la multa è stata emessa dalla Polizia stradale il ricorso va impostato contro il ministero dell’Interno, se l’hanno emessa i Carabinieri si dovrà ricorrere contro il ministero della Difesa mentre se è stata elevata dalla Polizia municipale l’organo da specificare è il Comune di appartenenza del Comando specifico. “La sentenza - sostengono gli esperti dell’associazione dei consumatori Aduc – è particolarmente sconcertante perché ha stabilito che se non viene impostato bene il ricorso con la corretta indicazione della controparte lo stesso può ritenersi inammissibile, ovvero nullo a prescindere dal merito”.

 

Nota sugli ausiliari del traffico. In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze. Di recente la Cassazione ha stabilito con la sentenza 5621/2009 che non sono valide le multe elevate dai cosiddetti “ausiliari del traffico” per divieto di sosta al di fuori delle aree a pagamento delimitate dalle strisce blu. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto da tempo e fornendo l’interpretazione ufficiale in materia.

 

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA
Se non si paga (entro i 60 giorni oppure dopo il rigetto del ricorso) si riceverà, entro 5 anni dall’ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell’auto, un pignoramento o addirittura l’iscrizione di un’ipoteca sulla casa (dipende dall’entità del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati,etc.).

 

Ricorrere contro la cartella esattoriale. Contro la cartella è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono però contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti). Non sono più opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile).

 

Ricorrere contro il pignoramento. Una volta scaduto il termine per il ricorso avverso la cartella, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia già stata pagata); non sarà comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche.

 

Ricorrere contro l’ipoteca.  Nel caso invece in cui si sia attivata la procedura di fermo amministrativo o sia stata iscritta un’ipoteca, potrà essere fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o di notifica- alla commissione provinciale tributaria di competenza.

(la guida è stata redatta con la consulenza dell’associazione dei consumatori ADUC)autovelox, cassazione, codice della strada, giudice di pace, multe, prefettura, ricorso  (Fonte: Kataweb)

 


 

 

     

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