DOCUMENTI
|
CONSERVIAMOLI PER…..
|
Abbonamento TV (ricevute di pagamento)
|
10 anni
|
Affitto (ricevute di pagamento)
|
5 anni
|
Atti di compravendita casa - atti di
proprietà della casa …
|
sempre
|
Atti notarili in genere
|
sempre
|
Atti di matrimonio - di separazione ecc…
|
sempre
|
Assicurazioni (ricevute pagamento premi)
|
1
anno dalla scadenza - Nel caso in cui le
quietanze (es. polizze vita) siano state
utilizzate a fini fiscali, si devono
conservare per 5 anni
|
Bollette/fatture energia elettrica - gas
- rifiuti
|
5 anni è la prescrizione prevista per
legge,meglio però tenerle per 10 anni.
Nel caso di domiciliazione bancaria è
opportuno conservare
gli
estratti conto da cui risulta l'avvenuto
pagamento
|
Bollette telefono fisso
|
5 anni è la prescrizione prevista per
legge ma è opportuno
conservarle
per 10
anni
|
Bollettini-ricevute pagamento ICI
|
5 anni dall'anno successivo a quello di
pagamento
|
Bollo auto (ricevute di pagamento)
|
3 anni oltre l'anno cui si riferisce il
pagamento.
Meglio conservare le ricevute per almeno
5 anni
|
Contributi previdenziali INPS
|
sempre
|
Contratti di affitto
|
sempre
|
Documentazione relativa a dichiarazioni
dei redditi
|
fino alla scadenza del 5° anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
|
Fatture di alberghi e ristoranti
|
6
mesi
|
Fatture di artigiani
|
10 anni
|
Estratto conto bancario
|
si ha tempo 60 giorni dal ricevimento
per contestare le risultanze
dell’estratto conto
|
Multe stradali
|
il termine entro il quale la cartella
esattoriale deve essere notificata è di
5 anni dalla data di notifica del
verbale (Polizia,Carabinieri,G.D.F.etc..).
Il verbale di contravvenzione va invece
sempre notificato entro 150 giorni
dall’infrazione. L’art.1 comma 153 della
Legge Finanziaria
2008 ha apportato
modifiche ai termini per quanto riguarda
le multe di spettanza comunale fatte dai
vigili urbani (vedi nota*)
|
Mutui (ricevute di pagamento delle rate)
|
per sempre - ai fini fiscali il termine
è fino alla fine del quinto anno
successivo a quello dell'ultima
detrazione
|
Pagamenti rateali
|
5
anni
|
Parcelle/fatture di liberi
professionisti (avvocati-notai…)
|
3
anni dalla conclusione della prestazione
|
Scontrini di acquisto merce
|
Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall'acquisto
(consegna del prodotto). Il consumatore
ha due mesi di tempo dalla scoperta per
contestarli al venditore, quindi in
realtà la prescrizione finale e' di 26
mesi
|
Spese condominiali
|
5 anni
|
|
Nota * : A decorrere dal 1.1.2008 gli
agenti della riscossione (Es. Equitalia)
non possono svolgere attività
finalizzate al recupero di somme, di
spettanza comunale,riferite a
contravvenzioni non pagate, se sono
passati più di due anni tra la consegna
del ruolo da parte del Comune e
la
notifica della cartella di pagamento
all’utente
|