Benevento 2009
Dott. Gianluca
Aceto
Assessore
Provinciale
All’Ambiente
E p.c. Prof.
Aniello Cimitile
Presidente della
Provincia di
Benevento
Prot.: n. 543 del
19/06/2009
OGGETTO: Centrale
Termica “Luminosa”.
Vs rif.: nota n. 6118 del
12/06/2009
*
* *
Prendiamo atto
della Sua nota di cui in oggetto, pur dovendo
evidenziare che ne avete taciuto le finalità e
dunque le stesse restano a noi oscure.
Precisiamo, ad
ogni buon conto, che, con la nota in data
14/7/2004, da Lei menzionata, questo Consorzio
non risulta aver attestato o anche solo
dichiarato che, a quella data, fosse dotato di
autorizzazione all’emungimento di acque tramite
il campo pozzi ex Casmez, in proprietà del
Consorzio, o di autorizzazione allo scarico
delle acque trattate dal depuratore consortile,
Con la predetta
nota, si intendeva soltanto affermare che il
Consorzio aveva (come, a maggior ragione, ha
oggi) la capacità tecnica di garantire la
fornitura di acqua e lo smaltimento di reflui
nella misura richiesta dalla società
Luminosa.S.r.l..
Infatti, già
disponevamo (e ancora oggi disponiamo) di
concessione della Regione Campania sulla
Torano-Biferno (sarà titolo autorizzativo?), di
per sé sufficiente a coprire il fabbisogno
idrico dichiarato da Luminosa, Disponevamo,
peraltro, (e ancora oggi disponiamo) del
summenzionato campo pozzi, il quale, onde poter
essere utilizzato per l’emungimento di acqua,
necessita unicamente del perfezionamento delle
relative pratiche amministrative.
Parimenti, già
all’epoca, era stato ultimato e collaudato
l’impianto di depurazione consortile, che poteva
essere messo in esercizio, come di fatto è di
recente avvenuto, previo il completamento
dell’iter burocratico occorrente a consentire lo
scarico dei reflui.
Quanto ai Suoi
rilievi in merito alla diluizione indotta dallo
scarico delle acque di raffreddamento, che, a
Suo dire, sarebbero prodotte dal futuro impianto
Luminosa, verrebbe spontaneo dedurre che,
quantunque prima facie appiano impropri, saranno
tenuti nel debito conto, per ciò che è di ns.
competenza, se e quando in futuro questo
Consorzio sarà chiamato a vagliare eventuali
richieste di allacciamento alla rete fognaria
consortile da parte della Luminosa.
Tuttavia la
costruzione della Sua nota ci induce a
osservazioni.
Ovvero che:
a) Non è
condivisibile l’affermazione di cui al punto 2)
della Sua nota circa la natura delle acque di
raffreddamento. La norma, infatti vieta la
diluizione dello scarico con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. È del tutto
evidente, invece, che le acque di raffreddamento
in quanto partecipanti al ciclo produttivo non
solo non sono prelevate esclusivamente allo
scopo ma costituiscono per definizione (art. 74,
comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06) refluo
industriale! Tant’è che sono spesso condizionate
da antiincrostanti ed anticorrosivi nonché
biocidi per cui non possono essere scaricate (in
corpo idrico) se non previo trattamento
depurativo. Per quello che attiene la
temperatura, dette acque verranno accettate in
rete solo entro i limiti dei 30°-35° di
temperatura.
b) Non è
parimenti condivisibile l’affermazione di cui al
punto 3 in quanto il citato art. 101, comma 5,
si applica alle aziende classificate secondo il
precedente comma 4 ovvero ad aziende che
trattano scarichi contenenti sostanze
pericolose specificatamente individuate alla
Tabella 5 Allegato 5 Parte Terza del medesimo
decreto legislativo 152/06. Sono questi
scarichi, quindi, che vanno tenuti separati da
acque di raffreddamento, lavaggio o impiegati
nella produzione di energia. Laddove gli
scarichi di “Luminosa” contenessero sostanze
classificate nell’allegato, pare evidente che
l’obbligo di adeguamento ricadrebbe
sull’azienda. Per cui l’osservazione non può
essere rivolta a questo Consorzio.
E’ opportuno,
infine, evidenziare che, come a Voi ben noto,
questo Consorzio non ha competenze nel
procedimento di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio dell’impianto
della Luminosa.
- dott. Giuseppe
Rillo -
Consorzio Asi Benevento
lì 19/06
|