Provincia di Benevento
Comunicato Stampa n. 805 del 12 giugno 2009
Torna in primo piano la vicenda della progettata
realizzazione di una centrale termica a turbogas
da parte della Società “Luminosa” nell’area di
Ponte Valentino in Benevento. L’assessore
provinciale all’ambiente, Gianluca Aceto,
infatti, ha formalmente contestato al Consorzio
per l’area di sviluppo industriale (ASI), con
sede nelle immediate vicinanze dell’area di
insediamento dell’impianto, i contenuti di una
nota del 14/7/2004. Con quel documento, ricorda
l’assessore, l’ASI attestava la propria capacità
"a garantire la fornitura idrica nella misura di
8-10 m3/h, di cui 2 m3/h per uso potabile, ed
alla immissione delle acque reflue della
centrale nell'impianto di depurazione
consortile".
L’assessore Aceto, a tale proposito, in un suo
documento inviato all’ASI testualmente scrive:
«per quanto attiene la capacità autonoma di
garantire forniture idriche, codesto Consorzio
non era e non è ancora in possesso di alcun
titolo autorizzativo per poter prelevare acque
da pozzi».
L’assessore Aceto, inoltre, per quanto invece
concerne la capacità dello stesso Consorzio di
provvedere all’immissione delle acque reflue
della centrale nell'impianto di depurazione
consortile, ha fatto presente testualmente
quanto segue:
«1. alla data dell'attestazione codesto Ente non
aveva ancora prodotto istanze di autorizzazione
allo scarico per l'impianto di depurazione
consortile - ancora in fase di ultimazione - e,
quindi, non era ancora in possesso di alcuna
autorizzazione allo scarico per le acque reflue
provenienti dall'impianto di depurazione in
questione, perché l'autorizzazione allo scarico
è stata rilasciata, per la prima volta
l'8/10/2008;
2.
lo scarico, inoltre, è stato autorizzato con la
prescrizione di non diluire il refluo
dell'impianto di depurazione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo e le acque di
raffreddamento provenienti dalla centrale
termica di fatto andrebbero, invece, a diluire
il refluo e, probabilmente, a causa della loro
temperatura potrebbero anche inficiare la fase
biologica del trattamento depurativo con
probabili ripercussioni negative sullo scarico;
3.
l’art. 101, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06,
infine, non consente di diluire gli scarichi con
acque di raffreddamento e prescrive che lo
scarico delle acque di raffreddamento, di
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione dì
energia sia tenuto comunque separato dagli
scarichi». |