Il
Registro Mesoteliomi della Campania, nell’ambito
della sua attività istituzionale, ha rilevato
casi di Mesotelioma Maligno (MM) nel territorio
di Amorosi.
Nell’ambito dell’approfondimento di tali casi,
ha preso visione degli interventi pubblicati sul
sito internet “Vivitelese” in merito alla
esistenza nel succitato territorio di discariche
abusive con possibile presenza di materiali in
cemento amianto (“ETERNIT” ).
Lo
scrivente Registro è interessato ad un incontro
con i gestori del sito internet che si sono
interessati al problema amianto nell’area
telesina, al fine di completare la valutazione
dei casi attualmente in corso.
In
allegato troverete una informativa sul registro
Mesoteliomi della Campania, riguardante la sua
costituzione e le attività istituzionali.
Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione
che ci vorrete dedicare, vi forniamo il recapito
telefonico del Registro Mesoteliomi della
Campania al quale potrete contattarci dal lunedì
al venerdì dalle 9,30 alle 13,00:
0815665302.
Dott. Maria Luisa Canfora
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Con deliberazione n. 3901 del 02 agosto 2002, la
Regione Campania ha istituito il Registro
Regionale dei Mesoteliomi, affidato in
convenzione al Dipartimento di Medicina
Sperimentale della II Università di Napoli.
Successivamente, in data 10 dicembre 2002 veniva
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Decreto n. 308 “ Regolamento per
la determinazione del modello e delle modalità
di tenuta del registro dei casi di mesotelioma
asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36,
comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.
”
In
sintesi il DPCM n. 308 prevede la costituzione a
livello centrale, presso l’ISPESL di Roma, del
Registro Nazionale Mesoteliomi ( RENAM );
contestualmente in ogni regione viene istituito
un registro mesoteliomi come Centro Operativo
Regionale ( COR ) del RENAM.
Compiti istituzionali dei Registri Regionali dei
Mesoteliomi sono:
1.
La
raccolta tempestiva dei casi di mesotelioma
della pleura, del peritoneo, del pericardio e
della vaginale del testicolo diagnosticati
nell’ambito territoriale di ciascuna regione.
2.
L’accertamento della valutazione diagnostica.
3.
La
valutazione sulla pregressa esposizione
professionale ad amianto dei casi registrati.
4.
La
stima della incidenza dei casi di mesotelioma su
base comunale, provinciale e regionale.
5.
Il
riconoscimento attraverso tale attività di
sorgenti di contaminazione professionale e/o
ambientale da amianto.
6.
Promuovere attività di ricerca per la
valutazione della associazione tra i casi di
mesotelioma e la esposizione amianto.
Per sviluppare tali attività il Registro
Mesoteliomi della Campania, costituito presso la
II università di Napoli, si avvale delle
seguenti strutture:
a)
una
struttura centrale con servizio di segreteria
permanente di cui alla intestazione, per la
raccolta dati e per fornire qualunque
informazione utile;
b)
un
consiglio scientifico permanente in grado di
verificare problematiche emergenti relative sia
all’accertamento diagnostico dei casi di
mesotelioma, sia alla individuazione delle fonti
di esposizione ad amianto, sia a livello di
indirizzi terapeutici e di supporto psicologico
al paziente ( counselling mirato ).
c)
una
rete di referenti del Registro Mesoteliomi per
ogni singola ASL, individuati all’interno di
ogni Servizio di Igiene e Medicina del Lavoro e
delle istituende Unità Operative Amianto
previste dal Piano Regionale Amianto, approvato
dal Consiglio regionale della Campania in data
10 ottobre 2001.
Attività centrale del Registro Mesoteliomi è
quella di intercettare con la massima
tempestività la emersione di nuovi casi di
mesoteliomi, perché solo attraverso il contatto
precoce con queste persone malate è possibile:
·
pervenire ad una ricostruzione diretta della
pregressa esposizione ad amianto, in grado di
rilevare situazioni di esposizione ignorate (
discariche abusive, siti produttivi dismessi non
bonificati, condizioni abitative contaminate da
materiale edilizio contenente amianto etc.. );
·
identificare casi precoci per i quali è
possibile l’inserimento di specifici trial
terapeutici che hanno permesso di pervenire per
i pazienti con mesoteliomi epiteliomorfi, in
stadiazione I, ad una sopravvivenza media di 5
anni;
·
attribuire i dovuti riconoscimenti medico
assicurativi della malattia.
Per svolgere tale attività è necessario attivare
su tutto il territorio regionale una rete
di segnalazione attiva e tempestiva dei
casi di mesoteliomi individuati nella fase
precoce, rete costituita da quelle strutture
sanitarie pubbliche e private in grado di
fornire tale dati, secondo quanto previsto dal
comma 4 dell’articolo 3 ( Compiti dei Centri
Operativi Regionali ) del Decreto emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 308
.
Per quanto detto, viene attivata in sede
regionale una rete comprensiva dei seguenti
servizi di diagnosi e cura ( pubblici e privati
):
Art. 3
Compiti dei Centri Operativi Regionali
1. I COR provvedono:
a) alla raccolta ed archiviazione delle
informazioni su tutti i casi di
mesotelioma della pleura, del peritoneo
e della tunica vaginale del testicolo,
sulla base delle informazioni di cui al
comma 4;
b) alla definizione dei casi dal punto
di vista diagnostico;
c) alle verifiche di qualità delle
diagnosi pervenute;
d) alla ricerca ed integrazione
dell'informazione sulla pregressa
esposizione all'amianto dei casi
identificati;
e) al controllo periodico del flusso
informativo dei casi di mesotelioma,
anche al fine di valutarne la
completezza;
f) all'invio all'ISPESL, mediante la
scheda di notifica di cui all'allegato
1, delle informazioni relative alla
diagnosi ed alle valutazioni
dell'esposizione con salvaguardia delle
previsioni normative di cui alla legge
n. 675 del 1996 e del decreto
legislativo n. 135 del 1999.
2. I COR provvedono all'assolvimento dei
compiti di cui al precedente comma 1, in
conformità a standards definiti e
periodicamente aggiornati dall'ISPESL,
anche con la collaborazione dei COR,
attraverso la elaborazione delle
apposite linee guida.
3. Il personale dei COR e' tenuto al
rispetto del segreto professionale e
d'ufficio nello svolgimento dei compiti
di cui al comma 1.
4. Le strutture sanitarie pubbliche e
private forniscono ai COR le
informazioni di cui al comma 1, lettera
a).
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