Documento presentato dal Gruppo di Minoranza PdL
ed
approvato all'unanimità
dal Consiglio Comunale di San Salvatore T. il
22/07/09.
Fabio Massimo Romano
Sig. Presidente, Sig. Sindaco, Sigg.ri
Consiglieri,
il
Gruppo di minoranza PDL ha sempre manifestato la
sua volontà di collaborare con la maggioranza in
questa vicenda, se non altro per esperienza
vissuta, senza essere relegato a semplice
uditore o comparsa, sempre nel rispetto dei
ruoli e nella consapevolezza delle
responsabilità passate, presenti e future di
ciascuno dalle quali nessuno può esimersi.
Questa maggioranza, invero, non ha tenuto conto
della nostra manifestata volontà di
collaborazione.
Oggi prendiamo atto dell’importanza del
Consiglio Comunale del giorno 8 luglio u.s.
richiesto dalla minoranza che ha sollecitato
tutti gli amministratori ad adoperarsi in
maniera concreta e fattiva per la risoluzione
del problema.
Il
voto del nostro gruppo è senza dubbio alcuno
favorevole al documento predisposto dalla
maggioranza i cui contenuti validissimi
ricalcano e rispecchiano quasi tutti quegli
argomenti affrontati dalla precedente
amministrazione sia nella prima seduta della
conferenza di servizi sia con successivi atti e
documenti amministrativi esaminati e presentati
nelle le sedi regionali e provinciali.
Di
notevole fattura è la relazione tecnica
elaborata dall’ing. Fiorentino Gaetano che nel
corso di questi due anni, senza interesse
alcuno, ha messo a disposizione le proprie
competenze e capacità professionali per dare un
contributo fattivo e risolutivo alla vicenda. E’
stato sempre portatore argomenti brillanti ed
appropriati anche nei molteplici incontri tenuti
tra l’ex Sindaco, Assessori e Consiglieri
comunali della passata amministrazione, con i
comitati civici di Amorosi, Cerreto, Faicchio,
Puglianello e Telese Terme, e con il dott.
Gianluca Aceto, oggi assessore provinciale
all’ambiente.
Pur tuttavia ci preme sottolineare e sottoporre
alla Vostra attenzione alcune considerazioni che
potrebbero essere utili a chi ci rappresenterà
al tavolo della conferenza di servizi convocata
per domani.
La
scelta di tale iter procedimentale per
l’ottenimento dell’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto non è casuale.
La
VO.CEM. in tal modo tenta di superare le N.A.
del PRG ed i contrasti o pareri degli Enti
interessati che sostengono valide argomentazioni
in tema di agricoltura, turismo, ambiente ed
archeologia, con quelli, a suo favore,
strettamente tecnici di Istituti ed Enti che per
legge sono chiamati ad esprimersi in merito.
Allora unitamente alle valide argomentazioni e
documenti testè presentati, a nostro avviso
bisogna sviscerare e porre sul tavolo della
conferenza di servizi i molteplici profili di
illegittimità (violazione e falsa applicazione
delle leggi di settore, difetto di istruttoria,
difetto di motivazione, eccesso di potere per
sviamento carenza dei presupposti) che inficiano
irrimediabilmente il procedimento e quindi anche
l’eventuale atto amministrativo finale che la
Regione Campania andrà eventualmente ad
adottare.
1)
Il 4 ottobre 2004 la VOCEM presenta al Comune
una richiesta di lotti per la costruzione di una
centrale elettrica alimentata da un impianto a
biomasse. A tale richiesta il Comune risponde
con la nota n. 10999/04 sottofirmata
dall’assessore alle attività produttive ed
all’ambiente e dal Sindaco dell’epoca.
La
succitata nota, resa famosa nella recente
campagna elettorale, elaborata sulla scorta
delle indicazioni e delle raccomandazioni
ricevute dalla maggioranza all’uopo e
prioritariamente riunita, pur riscontrando in
quel momento positivamente la proposta della
VOCEM, NON AUTORIZZAVA AFFATTO la costruzione
dell’impianto, ma comunicava semplicemente che
nella zona S. Mennitto – Carpine e Selva di
Sotto era possibile la realizzazione
dell’impianto a condizione che rispettasse gli
indici urbanistici del PRG vigente e le relative
N.A. e che venissero acquisiti tutti i pareri
necessari per il tipo di attività previsti dalla
normativa in materia.
La
VOCEM contrariamente a quanto dichiarato nella
sua prima richiesta del 04/10/04 e senza mai
ottemperare ai vincoli prescritti dalla
succitata famosa nota 10999/04, invece di
presentare il progetto, completo delle
prescritte autorizzazioni e pareri, allo
sportello edilizio comunale e/o seguire le
procedure previste per gli impianti a biomasse
del D.lgs. 387/2003, sceglie altra strada,
quella della conferenza di servizi invocando il
D.lgs. 22/1997.
La
scelta aveva un preciso obiettivo: baipassare
tutte le ordinarie procedure e addirittura
presentare un progetto diverso da quello
comunicato in prima istanza al Comune, ignorando
persino la mancanza del necessario atto
consiliare di assenso dei comuni interessati.
Ecco il primo dei tanti errori e delle tante
violazioni che qui di seguito cercheremo di
evidenziare.
2)
La VOCEM in data 27/7/05 ha presentato alla
Regione Campania la richiesta di approvazione ed
autorizzazione alla realizzazione, ex art. del
D.lgs. 22/97 e succ. mod. ed all’esercizio delle
operazioni di smaltimento con recupero
energetico a mezzo di un impianto di
valorizzazione energetica attraverso ciclo
termico in forno a griglie di rifiuti non
pericolosi.
La
suddetta società, con successiva domanda del
29/11/05 ha altresì presentato richiesta di
pronunzia di compatibilità ambientale ex
D.P.C.M. 10/8/1988 n. 379 come anche del
regolamento del DPR 146/96 per le operazioni di
smaltimento con recupero energetico come detto
nella precedente richiesta del mese di luglio
2005.
3)
Il Comune di S.S.T. in data 05/04/06 ha
presentato osservazioni e manifestato molteplici
perplessità in ordine alla richiesta avanzata
dalla VOCEM sulla pronunzia di compatibilità
ambientale
4)
Sempre il Comune di S.S.T. il 13/4 e l’8/5 2006
ha espresso parere negativo ai sensi dell’art. 7
del DPR 203/88 anche sulla richiesta di
autorizzazione all’emissione in atmosfera.
5) La Regione Campania con decreto assessoriale
del 20/10/06 ha tuttavia espresso parere
favorevole sulla compatibilità ambientale del
progetto con obbligo per la VOCEM di adeguare il
progetto stesso alle normative sulla tutela
dell’atmosfera che andavano in vigore e con
l’osservanza di altre prescrizioni.
6)
Nel prosieguo si sono succeduti diversi fatti
ed atti quali, in sintesi non
esaustiva:
a-
l’indizione da parte della Regione Campania
della conferenza dei servizi per il 25/7/07
(oggi contenuto nell’art. 208 del D.Lgs
15672006), poi rinviata a data da destinarsi;
b-la richiesta di partecipazione alla conferenza
di servizi prima del Comune di Telese Terme,
interessato dal cavidotto, poi degli altri;
c-l’adozione di delibere comunali di contrarietà
all’impianto da parte di tutti i Sindaci riuniti
in assemblea permanente dal Sindaco p.t. di S.
Salvatore T.;
d-il Consiglio provinciale di Benevento su
iniziativa del Consigliere Giuseppe Creta nella
seduta del 20/8/07 adotta delibera di modifica
al parere favorevole precedentemente espresso in
conferenza;
e-le audizioni sollecitate dai Consiglieri
Ascierto e Colasanto presso le commissioni III e
VI del Consiglio regionale;
f-la presentazioni di interrogazioni da parte di
alcuni consiglieri regionali, tra i quali
Ascierto e Colasanto, volte ad ottenere
chiarimenti sul procedimento dall’Assessorato
all’Ambiente della Regione;
g-la risposta alle interrogazioni dell’assessore
regionale competente che comunicava di aver
inoltrato alla Vocem la richiesta di adeguamento
al piano della qualità dell’aria in data
7-9-2007, con contestuale sospensione sia
dell’efficacia del parere favorevole espresso
dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 6
luglio 2006, sia della procedura autorizzativa
attivata presso lo STAP di Benevento.
7)
Appare in stridente contrasto con la normativa
di riferimento e con quanto disposto dall’art.
27 del D.lgs 22/1997 la circostanza –
incontrovertibile – della mancata allegazione
alla domanda di autorizzazione presentata dalla
Vocem della comunicazione del progetto alla
competente autorità per la pronuncia sulla
compatibilità ambientale. Difatti, dal confronto
delle due istanze presentate risulta che la
domanda di autorizzazione porta la data del 27
luglio 2005, mentre la richiesta di
compatibilità ambientale porta la data del 29
novembre 2005: quindi, appare evidente che alla
data di presentazione della domanda di
autorizzazione non è stata allegata alcuna
comunicazione, posto che la domanda di pronuncia
sulla VIA è di ben quattro mesi successivi.
Ebbene, su tale punto la Regione Campania non
sembra abbia mosso alcun rilievo. Ciò denota un
difetto di istruttoria oltre che violazione e
falsa applicazione dell’art. 27 D.lgs 22/1997.
8)
La Vocem ha pubblicato l’annuncio della domanda
di pronuncia sulla compatibilità ambientale del
progetto solo su un giornale nazione di tipo
settoriale: “Il Sole 24 Ore”, che tutto è
all’infuori di un giornale di primaria valenza
regionale. Tale comportamento inficia
irrimediabilmente l’intera procedura, atteso che
risultano violati l’art. 5 del DPCM 10/08/1988,
n. 377, l’art. 6 legge 18/7/1986, n. 349 e
l’art. 8. c.2, DPR 12/4/1996, i quali
prescrivono che l’annuncio dell’avvenuta
comunicazione debba essere pubblicato sia sul
quotidiano più diffuso nella Regione
territorialmente interessata, che su un
quotidiano a diffusione nazionale.
Stando così le cose appare chiara la violazione
del principio di massima pubblicità e
trasparenza che ha impedito la partecipazione al
procedimento di tutti quei soggetti interessati
– a vario titolo – dalla realizzazione
dell’impianto in questione.
9)
Risulta violato, altresì, anche l’art. 5 DPR
12/4/1996, che onera il committente (quindi la
Vocem) di trasmettere “… la domanda completa
di copia del progetto e dello studio di impatto
ambientale alla Provincia ed ai Comuni
interessati….”.
Ora, non v’è dubbio che rientrano tra i Comuni
interessati anche quelli limitrofi, cioè quei
Comuni il cui territorio è interessato dalle
emissioni (derivano dalle “operazioni di
smaltimento a mezzo di incenerimento”, così si
legge testualmente nella domanda di
autorizzazione) provenienti dall’impianto che
intende realizzare la Vocem.
Ai
Comuni limitrofi si dovranno aggiungere anche
gli Enti Parco come quel del Taburno e del
Matese e il Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano che ha impianti di irrigazioni rurali
con tubazioni attraversanti proprio i terreni
interessati dall’impianto di che trattasi. Enti
questi evidenziati anche nel suo documento dal
Sindaco Izzo.
Ebbene, dall’esame degli atti non risulta che la
Vocem abbia trasmesso il progetto e la relativa
documentazione anche a tutti ai suddetti Comuni
ed Enti sovracomunali interessati.
10) La Regione Campania non ha ravvisato che la
Vocem, al tempo della presentazione della
domanda di autorizzazione, non risultava
proprietaria del terreno interessato alla
realizzazione progettuale, posto che dall’ICI
2006 emerge con chiarezza come l’atto di
compravendita sia del 23 marzo 2006 mentre la
domanda è stata presentata nel luglio 2005 con
espressa dichiarazione di piena disponibilità e
proprietà dei terreni indicati.
11) Manca l’indicazione dell’oggetto sociale
della Vocem dello svolgimento di operazioni di
smaltimento, requisito questo essenziale per
l’iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori
Rifiuti per la categoria 6H.
12) La Regione Campania, per di più, nel
pronunciarsi favorevolmente sulla richiesta di
compatibilità ambientale avanzata dalla Vocem
non ha fornito alcuna motivazione al riguardo e
tantomeno si è espressa sulle circostanziate
osservazioni contrarie alla pronuncia
favorevole, peraltro tempestivamente presentate
dal Comune di San Salvatore Telesino. Tutto ciò
comporta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 DPR 12/4/1996, il quale prescrive
che: “….la procedura di valutazione
ambientale deve concludersi con un giudizio
motivato prima dell’eventuale rilascio del
provvedimento amministrativo che consente in via
definitiva la realizzazione del progetto e
comunque prima dell’inizio dei lavori…..”.
13) Sono presenti molteplici incompatibilità del
progetto con il PRG e soprattutto con il P.E.A
della Provincia di Benevento, il quale prevede
sì la possibilità di realizzare un impianto a
biomassa (si badi, biomassa e non un impianto
interessato a operazioni di smaltimento mediante
incenerimento) ma con una potenza non superore a
8 MW (mentre quello oggetto di approvazione ha
una potenza di 10 MW) e da ubicarsi peraltro a
S. Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo e
non già S. Salvatore Telesino.
14) La Regione Campania (come pure contenuto nel
documento presentato dal Sindaco Izzo) non ha
minimamente valutato in sede VIA tutta una serie
di aspetti tecnici (maggiore inquinamento che un
tale impianto provocherebbe in una zona ricca di
siti archeologici, parchi maturali e attività
agricole Doc, natura di zona vulnerabile ai
nitrati di origine agricola, come da Delibera di
Giunta Regionale n. 700/2003 – dell’area
interessata) che ove valutati avrebbero di certo
portato al diniego di compatibilità.
Tutto ciò è contenuto nella istanza di
annullamento in autotutela del decreto 507 del
2/10/2006, a firma dell’assessore pro-tempore
On. Nocera, con il quale era stato rilasciato il
VIA al progetto Vocem e di ogni altro atto
connesso e consequenziale, afferente il
procedimento di autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto in parola, trasmessa
dal Comune alla Regione Campania in data
18/4/2008, prot. n. 3589, in esecuzione della
delibera di Giunta comunale n. 23
dell’11-3-2008.
Tale procedura è stata avviata su suggerimento
di stimati Studi Legali all’uopo interpellati,
atteso che tutti gli atti, col procedimento in
itinere, compreso il decreto di pronuncia
favorevole sulla compatibilità ambientale del
progetto, sono endoprocedimentali e come tali
insuscettibili di autonoma impugnazione e
conseguente richiesta di sospensiva, pena la
dichiarazione di inammissibilità degli eventuali
ricorsi.
Successivamente, allo scadere dei termini di
legge e senza risposta da parte della Regione
all’istanza surriportata, il Comune avrebbe
potuto e dovuto presentare un reclamo alla
Commissione Europea per violazione della
normativa in materia di ambiente. Ciò non è
stato fatto per la sopravvenuta crisi amm.va e
conseguente scioglimento del consiglio comunale.
Nel frattempo la Regione Campania chiudendo la
precedente sospensione dell’iter amministrativo
si è pronunciata per la seconda volta
favorevolmente sulla compatibilità ambientale
del progetto Vocem.
Il Commissario straordinario
nominato a reggere le sorti del Comune di San
Salvatore Telesino, il Comune di Amorosi e la
Provincia di Benevento hanno deciso di
presentare comunque ricorso al TAR avverso tale
provvedimento. A distanza di cinque o sei mesi
il TAR ancora non si è pronunciato. Per quanto
riguarda il Comune di San Salvatore Telesino
oggi insistono dinanzi al TAR due ricorsi: uno
dell’Ente contro il parere VIA, l’altro della
Vocem che chiede l’annullamento della delibera
commissariale e del parere dell’area tecnica ad
essa allegata che autorizzavano l’avvio del
procedimento dinanzi al TAR.
Ci
auguriamo che i procedimenti si concludano con
esito favorevole per gli Enti.
A
nostro avviso la questione che maggiormente
dovrà essere affrontata e rimarcata in
conferenza di servizi è quella relativa alla
mancanza della Valutazione Ambientale Strategica
cosiddetta V.A.S.
In
effetti, a seguito dell’allargamento del campo
di applicazione della V.A.S. ai sensi del D.Lgs.
16/01/2008 n. 4 recante “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152, norme in materia ambientale”, che,
in particolare, ha sostituito integralmente la
parte II di quest’ultimo a partire dal 13/02/08,
il progetto in questione necessita
inderogabilmente della Valutazione Ambientale
Strategica.
Le
norme che regolano tale materia, tra altro,
tendono a garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente ed assicurare la
valutazione ambientale dei piani e programmi che
possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
A
titolo esemplificativo si richiama l’art. 4 del
D.Lgs. 206/152.
Siamo certi che tale argomento di per sè possa
paralizzare e/o annullare il procedimento
amministrativo e far sì che l’impianto non venga
mai realizzato sul nostro territorio.
Infine, consigliamo al rappresentante del Comune
di respingere e far annullare pareri pronunciati
con riserva e/o dichiarazioni volte ad esprimere
il parere solo a conclusione del procedimento.
I
pareri DEVONO ESSERE espressi al tavolo della
conferenza e motivati senza riserva alcuna.
Tutto ciò che risulterà dagli atti della
Conferenza di Servizi sarà oggetto di esame da
parte del T.A.R. in caso di eventuale
impugnativa del provvedimento finale.
Il
Gruppo Consiliare di Minoranza
PDL
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