Una
sentenza del Giudice di Pace di Solopaca
disapplica il decreto dell’ex Prefetto,
Lomastro
L’atto sarebbe
stato adottato senza una compiuta
istruttoria e quindi motivato solo «per
relationem»
di Vincenzo Palmieri
Sulla S.S. 372 meglio nota come
Benevento - Caianello - ma anche su
molti altri tratti stradali ricadenti
nel territorio provinciale - in caso di
utilizzo (da parte degli organi
preposti) di dispositivi o mezzi tecnici
(autovelox, ecc.) finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento prescritte
dagli articoli 142 (limite di velocità)
e 148 (sorpasso) del codice della strada
sussiste l’obbligo della
contestazione immediata dell’infrazione
rilevata nonostante ci sia un decreto
prefettizio che stabilisca esattamente
il contrario.
Una
conclusione per certi versi
rivoluzionaria quella cui è giunto il
Giudice di Pace di Solopaca, avvocato
Annarita Petrone, che nell’accogliere il
ricorso con il quale un automobilista
(tramite il proprio legale) aveva
proposto opposizione avverso un verbale
con il quale gli si contestava la
violazione dell’articolo 142 comma 8 del
codice della strada in quanto circolante
su un tratto della Benevento-Caianello
ad una velocità superiore al limite
stabilito, ha emesso una sentenza
destinata sicuramente a far discutere ma
frutto di uno studio attento,
approfondito e particolareggiato.
Più
precisamente secondo il giudice onorario
di Solopaca
il decreto prefettizio n. 57, del
3/2/2003, con il quale l’allora
prefetto di Benevento Ciro Lomastro
aveva disposto che su una serie di
strade o su singoli tratti di esse (S.S.
372; Fondo Valle Isclero; S.S. 90 bis
«Delle Puglie»; S.S. 88; S.S. 87; S.S. 7
Appia; Raccordo A/16) era possibile
utilizzare o installare dispostivi o
mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni di cui agli articoli
142 e 148 del codice della strada senza
l’obbligo della contestazione immediata,
risulta essere stato adottato senza una
compiuta e circostanziata istruttoria e
motivato solo «per relationem» ragione
per cui sussistono tutti i presupposti
per poterlo, incidenter tantum (cioè
limitatamente al caso di specie),
disapplicare in quanto viziato da
eccesso di potere. Secondo
l’orientamento prefettizio sulle strade
menzionate non vi sarebbe obbligo di
contestazione immediata in quanto sulle
stesse, «tenuto conto del tasso di
incidentalità, delle condizioni
strutturali, palmo altimetriche e di
traffico, non sarebbe possibile il fermo
di un veicolo senza recare pregiudizio
alla sicurezza della circolazione alla
fluidità del traffico o all’incolumità
degli agenti operanti e dei soggetti
controllati».
Ma,
proprio l’aspetto motivazionale che
sottende al decreto prefettizio è stato
oggetto di accurato studio da parte del
Giudice Petrone il quale ha argomentato
la sua decisione basandosi su un
articolato excursus normativo ed in
particolare rifacendosi all’istituto
della disapplicazione ex art. 5 l.
2248/1865 (cosiddetta legge abolitrice
del contenzioso amministrativo)
consistente nel privare di effetti
(considerandolo tamquam non esset) con
statuizione limitata al processo (incidenter
tantum) un certo atto amministrativo che
spieghi di riflesso effetto sul rapporto
dedotto in lite. Il Giudice di Pace di
Solopaca, rifacendosi anche alla
giurisprudenza prevalente, che ha da
tempo considerato «esplicabile il
controllo giudiziale sull’atto
amministrativo anche da parte del
giudice ordinario con riferimento a
tutti i vizi di legittimità ivi compreso
l’eccesso di potere», ha ritenuto che il
decreto prefettizio in esame non fosse
esente da rilievi di illegittimità.
Più
specificamente, secondo il Giudice
Petrone, l’esame della parte
motivazionale del provvedimento
prefettizio evidenzierebbe in maniera
inequivocabile che «è stato eluso
l’obbligo motivazionale utilizzando
espressioni assolutamente generiche,
anodine, meramente parafrastiche di
disposizioni di legge e in definitiva
affatto apodittiche» e che è stato
«disatteso l’onere di effettuare una
congrua istruttoria». Inoltre, nel
decreto non ci sarebbe alcun cenno alle
«peculiari caratteristiche oggettive di
ciascuna delle strade considerate che
dovrebbero concretare fattori specifici
ostativi rispetto all’immediata
contestazione. Le stesse sono
considerate indistintamente come se
avessero tutte uguali caratteristiche».
Senza
contare poi che le cause giustificative
della deroga all’obbligo di
contestazione immediata non vengono
considerate cumulativamente bensì
addirittura alternativamente come se le
stesse «fossero fra loro fungibili e
configurabili - l’una o l’altra - per
ciascuna e tutte le strade o i tratti di
strada». Infine, inidoneo, da un punto
di vista motivazionale, è stato anche
considerato il rinvio ai pareri
favorevoli espressi dagli enti
proprietari delle strade in questione.
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