26 febbraio 2005
Valle Telesina: Autovelox, obbligo di contestazione
Il Sannio Quotidiano

 

 

nessuna

Una sentenza del Giudice di Pace di Solopaca

disapplica il decreto dell’ex Prefetto, Lomastro

L’atto sarebbe stato adottato senza una compiuta istruttoria e quindi motivato solo «per relationem»

di Vincenzo Palmieri

Sulla S.S. 372 meglio nota come Benevento - Caianello - ma anche su molti altri tratti stradali ricadenti nel territorio provinciale - in caso di utilizzo (da parte degli organi preposti) di dispositivi o mezzi tecnici (autovelox, ecc.) finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento prescritte dagli articoli 142 (limite di velocità) e 148 (sorpasso) del codice della strada sussiste l’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione rilevata nonostante ci sia un decreto prefettizio che stabilisca esattamente il contrario.

 

Una conclusione per certi versi rivoluzionaria quella cui è giunto il Giudice di Pace di Solopaca, avvocato Annarita Petrone, che nell’accogliere il ricorso con il quale un automobilista (tramite il proprio legale) aveva proposto opposizione avverso un verbale con il quale gli si contestava la violazione dell’articolo 142 comma 8 del codice della strada in quanto circolante su un tratto della Benevento-Caianello ad una velocità superiore al limite stabilito, ha emesso una sentenza destinata sicuramente a far discutere ma frutto di uno studio attento, approfondito e particolareggiato.

 

Più precisamente secondo il giudice onorario di Solopaca il decreto prefettizio n. 57, del 3/2/2003, con il quale l’allora prefetto di Benevento Ciro Lomastro aveva disposto che su una serie di strade o su singoli tratti di esse (S.S. 372; Fondo Valle Isclero; S.S. 90 bis «Delle Puglie»; S.S. 88; S.S. 87; S.S. 7 Appia; Raccordo A/16) era possibile utilizzare o installare dispostivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada senza l’obbligo della contestazione immediata, risulta essere stato adottato senza una compiuta e circostanziata istruttoria e motivato solo «per relationem» ragione per cui sussistono tutti i presupposti per poterlo, incidenter tantum (cioè limitatamente al caso di specie), disapplicare in quanto viziato da eccesso di potere. Secondo l’orientamento prefettizio sulle strade menzionate non vi sarebbe obbligo di contestazione immediata in quanto sulle stesse, «tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, palmo altimetriche e di traffico, non sarebbe possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati».

 

Ma, proprio l’aspetto motivazionale che sottende al decreto prefettizio è stato oggetto di accurato studio da parte del Giudice Petrone il quale ha argomentato la sua decisione basandosi su un articolato excursus normativo ed in particolare rifacendosi all’istituto della disapplicazione ex art. 5 l. 2248/1865 (cosiddetta legge abolitrice del contenzioso amministrativo) consistente nel privare di effetti (considerandolo tamquam non esset) con statuizione limitata al processo (incidenter tantum) un certo atto amministrativo che spieghi di riflesso effetto sul rapporto dedotto in lite. Il Giudice di Pace di Solopaca, rifacendosi anche alla giurisprudenza prevalente, che ha da tempo considerato «esplicabile il controllo giudiziale sull’atto amministrativo anche da parte del giudice ordinario con riferimento a tutti i vizi di legittimità ivi compreso l’eccesso di potere», ha ritenuto che il decreto prefettizio in esame non fosse esente da rilievi di illegittimità.

 

Più specificamente, secondo il Giudice Petrone, l’esame della parte motivazionale del provvedimento prefettizio evidenzierebbe in maniera inequivocabile che «è stato eluso l’obbligo motivazionale utilizzando espressioni assolutamente generiche, anodine, meramente parafrastiche di disposizioni di legge e in definitiva affatto apodittiche» e che è stato «disatteso l’onere di effettuare una congrua istruttoria». Inoltre, nel decreto non ci sarebbe alcun cenno alle «peculiari caratteristiche oggettive di ciascuna delle strade considerate che dovrebbero concretare fattori specifici ostativi rispetto all’immediata contestazione. Le stesse sono considerate indistintamente come se avessero tutte uguali caratteristiche».

 

Senza contare poi che le cause giustificative della deroga all’obbligo di contestazione immediata non vengono considerate cumulativamente bensì addirittura alternativamente come se le stesse «fossero fra loro fungibili e configurabili - l’una o l’altra - per ciascuna e tutte le strade o i tratti di strada». Infine, inidoneo, da un punto di vista motivazionale, è stato anche considerato il rinvio ai pareri favorevoli espressi dagli enti proprietari delle strade in questione.

 

 

 

    

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