3° intervento
Caro Sandro,
la convenzione secondo la quale la
sosta va effettuata lungo il margine destro della carreggiata ha motivi
ben fondati.
Ogni utilitaria è dotata di specchietti
retrovisori in grado di aiutare il guidatore nell'individuazione di
altri veicoli che procedono posteriormente e lateralmente (soprattutto
in fase di sorpasso, quindi normalmente a sinistra). E' lecito pensare
che questi dispositivi siano utili anche quando si esce da uno stallo di
sosta per immettersi sulla carreggiata. L'autista del veicolo in sosta
oltre a servirsi degli specchietti gira la testa verso sinistra per
rendersi conto se ci sono veicoli in avvicinamento nello "angolo morto"
e decide l'immissione nella carreggiata.
La stessa operazione dal lato sinistro
vedrebbe la quasi inefficacia degli specchietti e la parziale copertura
della visibilità dell'autista (dell'auto in sosta) causata:
1) dai montanti del proprio veicolo;
2) dalla carrozzeria dei veicoli in
sosta dietro la propria autovettura;
quindi sarebbero ridotte le condizioni
di sicurezza.
Da valutare inoltre che se la manovra
si svolgesse in orario notturno, quindi con gli anabbaglianti accesi, i
veicoli i transito si troverebbero negli specchietti le luci quasi
abbaglianti (perché i fari sono asimmetrici) del veicolo che esce dallo
stallo di sosta.
Dal momento che in questa strada sono
state apportate recentemente delle modifiche, sia l'ufficio tecnico che
i Vigili Urbani avrebbero dovuto effettuare per tempo le opportune
varianti, al momento la mia proposta mi sembra valida.
___________________________________________
Art.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
- La fermata e la sosta sono
vietate:
- in corrispondenza o in
prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee
ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la
marcia;
- nelle gallerie, nei sottovia,
sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
- sui dossi e nelle curve e, fuori
dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in
loro prossimita';
- in prossimita' e in
corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo
da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali
orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- fuori dei centri abitati, sulla
corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
- nei centri
abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del
bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa
segnalazione;
- sui passaggi pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
- sui marciapiedi, salvo diversa
segnalazione.
- La sosta di un veicolo e'
inoltre vietata:
- allo sbocco dei passi carrabili;
- dovunque venga impedito di
accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo
spostamento di veicoli in sosta;
- in seconda fila, salvo che che
si tratti di veicoli a due ruote;
- negli spazi riservati allo
stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei
veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a
una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio
di piazza;
- sulle aree destinate al mercato
e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore
stabilite;
- sulle banchine, salvo diversa
segnalazione;
- negli spazi riservati alla
fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui
all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra
i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
- nelle corsie o carreggiate
riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato
per i veicoli non autorizzati;
- negli spazi asserviti ad
impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di
igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- davanti ai cassonetti dei
rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- limitatamente alle ore di
esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante
ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m
prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
- Nei centri abitati e' vietata la
sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante,
salvo diversa segnalazione.
- Durante la sosta e la fermata il
conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare
incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
- Chiunque viola le disposizioni del
comma I e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a
euro 275,10 .
- Chiunque viola le altre
disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a
euro 137,55 .
- Le sanzioni di cui al presente
articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale
si protrae la violazione.
Per intervenire:
invia@vivitelese.it
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