Illegittimo il verbale non contestato - 24-05-04 - da Il Mattino

 

 

Il Mattino - Sabato 1 Maggio 2004

TRAFFICO IN TRIBUNALE

È illegittimo il verbale di contravvenzione per inosservanza del semaforo rosso, rilevata col Photored e non contestata immediatamente dall’agente operante.

 

Lo ha sancito il Giudice di Pace di Caserta con una recente sentenza di accoglimento del ricorso di un automobilista a cui era stato notificato il verbale quattro mesi dopo il rilevamento dell’infrazione per aver superato l’intersezione semaforizzata in Caserta tra via Camusso e via Santorio nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa.

 

Il magistrato, Generoso Bello, ha statuito innanzi tutto che l’utilizzo dell’apparecchiatura Photored F17A, quantunque regolarmente omologata, non è sufficiente ai fini della contestazione della trasgressione nè è sufficiente affermare che la contestazione immediata non è stata effettuata ai sensi dell’articolo 384/b del Codice della Strada del ’92.

 

«Tale dizione - afferma il Giudice di Pace di Caserta - è assolutamente insufficiente perché non specifica le ragioni organizzative dell’Ente accertatore che hanno impedito la contestazione immediata poiché il successivo articolo 345 stabilisce chiaramente che ”qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione l’organo accertatore compila il verbale con gli elementi che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende».

 

Poiché - ragiona il magistrato - tra la data della redazione del verbale e quella dei rilievi fotografici è intercorso notevole tempo «deve pacificamente dedursi che al momento della trasgressione nessun agente della Polizia Municipale presiedeva l’intersezione semaforizzata con l’ausilio del Photored.

 

E poiché nessuna norma del Codice della Strada stabilisce che qualunque violazione, operata con apparecchiatura elettronica, possa avvenire in assenza dell’organo accertatore, ne discende la illegittimità del verbale anche per violazione del principio costituzionale protetto del diritto alla difesa». Annullato il verbale opposto, ovviamente, è stata anche annullata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente.

 


 

Per intervenire: invia@vivitelese.it