Regolamento per l’accensione di fuochi in terreni - 19-07-04 - Sandro Forlani

 

 

Ecco un esempio di regolamento per l’accensione di fuochi in terreni.

 

Si evince che il fatto di accendere fuochi non è in sé e per sé proibito, ma c’è la volontà di regolamentare questa pratica al fine di evitare il propagarsi di incendi.

 

Addirittura, nel regolamento (vedi sotto) redatto in ambito regione Sicilia nel 1996, questa regolamentazione fa un chiaro riferimento temporale, ravvisandosi solo nel periodo estivo e dopo le 08,00 del mattino, la necessità di regolamentazione.

 

Rimane il fatto che il fuoco va acceso da personale esperto, con cautele particolari ed accorgimenti tali da rendere il meno pericoloso possibile questa pratica. Il resto lo deve fare il buon senso e l’esperienza: se taglio e brucio immediatamente erbacce e sterpaglie, produrrò un forte e maleodorante fumo, così come se non avrò cura di scartare eventuali oggetti in plastica e polistirolo, il fumo sarà anche tossico.

 

Al contrario se lascerò al sole per qualche giorno  i prodotti in un cumulo adeguatamente protetto, il successivo falò non produrrà che un leggero fumo che si disperderà immediatamente, specialmente se avrò cura di accendere il falò in giorni di alta pressione, il fumo salirà ben oltre i 10 metri dal suolo e si disperderà immediatamente.

 

Non deve essere presente nemmeno il vento, che disperderebbe ancor più velocemente il fumo, ma che sarebbe un pericolosissimo vettore per faville capaci di incendiare in un attimo boschi e prati circostanti.

 

Va poi tenuto conto che il controllo del falò va ben oltre il momento della fiamma, ma va estinto quel che rimane, carboni ed altro, con acqua e terra in modo che non sia possibile un reinnesco del fuoco anche a distanza di molte ore.

 

Queste precauzioni sono indispensabili anche e specialmente dopo i pic nic in montagna, i fuochi vanno spenti sotto le ceneri con apporto di terra sufficiente ad esaurire i carboni e senza scavare buche ma usando terra di superficie.

 

E tutti vissero felici e contenti. Sandro.

 


 

Giovanni Forgione - 19-07-04

 

Grazie Sandro per le tue puntuali precisazioni.

 

Quello che hai appena esposto è pura teoria. Non c'è una sola postilla del regolamento che viene rispettata nella valle telesina. E in più non c'è un solo ente che faccia rispettare queste regole. Solo su richiesta di cittadini esasperati intervengono le forze dell'ordine.

 

Quando con il primo articolo di ViviTelese, tre anni fa, chiesi al Comando Forestale, alla Asl, ai Vigili Urbani, all'assessore Caruso, quale fosse il regolamento vigente in tema di accensione sterpaglie... nessuno, dico nessuno, mi ha saputo rispondere. E ho detto tutto ....

 

Ti ripeto, Sandro che è una sensazione bruttissima aprire gli occhi la mattina alle sei ed accorgersi che la stanza è invasa da fumo e che il mal di testa ti accompagnerà tutto il giorno.

 

Non mi pare che vivo felice e contento...

 


 

Esempio concreto - segnalazione di Sandro Forlani

 

 

Regolamento per l’accensione dei fuochi in agricoltura e/o terreni

incolti nei periodi di massima pericolosità (art. 40 L.R. 16/96)

 

Art. 1 

Fatte salve le norme statali e regionali in materia, dal 15 giugno a 1° ottobre è vietato:

a)   bruciare residui vegetali, ristoppie, sterpaglie e quant’altro d’infiammabile, oltre le ore 08,00 d’ogni giorno. Nelle giornate ventose o di particolare calura tale divieto è assoluto. In ogni caso, la zona circostante il punto fuoco deve essere opportunamente circoscritta con una fascia d’aratura dello spessore di almeno ml. 10,00 e l’operazione di bruciatura deve essere costantemente sorvegliata da idoneo personale.

b)   Fare brillare mine, usare apparecchiature a fiamma o elettriche per tagliare metalli, motori fornelli inceneritori che producono faville o brace, fumare o mettere in atto qualsiasi altra operazione che possa causare pericolo immediato di incendio in zone boscose e/o in terreni cespugliati.

 

Art. 2

            Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e/o statali, devono provvedere, entro il 1° luglio d’ogni anno, alla pulitura delle scarpate, al taglio delle siepe vive, dei cespugli e dei rami che protendono sul ciglio stradale.

            I residui provenienti dalla pulitura devono essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli, all’interno della proprietà a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a mt. 30,00 dal ciglio della via pubblica.

 

Art. 3

            E’ fatto obbligo iniziare le operazioni di falciatura delle messi dalle zone più vicine alle strade pubbliche e le stesse appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

 

Art. 4

            All’interno delle aie si devono osservare le seguenti precauzioni:

a)   i singoli cumuli di frumento devono essere distanziati tra loro almeno mt. 5,00;

b)   il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di scherno parafaville;

c)   il combustibile necessario per il funzionamento delle macchine motrici deve essere posto a distanza non minore di m. 10,00 dalle stesse macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;

d)   il rifornimento delle macchine motrici deve essere effettuato a motore fermo;

e)   sulle macchine tebbiatrici deve essere installato un estintore idrico della capacità almeno 10 litri e, per ogni macchina motrice, uno schiumogeno di almeno 8 litri;

f)    si devono allontanare, dalle macchine motrici, i residui di paglia o d’altro materiale facilmente infiammabile;

g)   devono essere applicati, in punti ben visibili dall’aia, i cartelli monitori con la dicitura “VIETATO FUMARE E ACCENDERE FIAMME LIBERE”;

h)   i proprietari e gli affittuari devono inoltre adottare tutte le misure precauzionali indicate dal Corpo Forestale dello Stato, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di impedire ogni propagazione d’incendio;

i)    i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, spallacci e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, devono lasciare intorno a tali costruzioni e/o impianti una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami sterpi, per un raggio di almeno 30 (trenta) metri.

   

Art. 5

            Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate (uliveti, vigneti, noccioleti, mandorleti, agrumeti, etc.) e consentito procedere alla distruzioni delle sterpaglie nelle prime ore della giornata e comunque entro le ore 08,00  e solo ed esclusivamente se la zona circostanze il punto fuoco è zappata per un raggio di almeno 10 metri. E’ assolutamente vietato accendere fuochi, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso.

 

Art. 6

            Chiunque avvista un incendio deve dare comunicazione all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al più vicino posto della Polizia di Stato o alla locale Stazione dei Carabinieri per le successive informazioni ai VV.F. (incendi campestri, incendi che minacciano abitazioni, etc.) oppure al Corpo Forestale dello Stato (incendi in aree protette e in zone boscate e/o immediate vicinanze).

 


 

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Per intervenire: invia@vivitelese.it