[doc. web n. 634369]
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e propaganda elettorale. Decalogo elettorale - 12 febbraio 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la
documentazione in atti;
VISTE le
osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il
prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. FINALITA’ DEL
PROVVEDIMENTO
Le iniziative
di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici,
comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un
momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita
democratica (art. 49 Cost.) che deve però rispettare i diritti e le
libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le
informazioni utilizzate.
Con
l’approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali,
l’Autorità ritiene necessario richiamare l’attenzione sulle garanzie
vigenti dopo l’entrata in vigore del Codice in materia di protezione
dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni
sull’informativa alle persone interessate.
A tal fine,
verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono
utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli
interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui
al contrario il consenso è necessario. Saranno poi evidenziati i
diritti degli interessati di conoscere le modalità di utilizzazione
dei dati che li riguardano e di far interrompere l’attività di
propaganda nei propri confronti.
2. DATI TRATTI DA REGISTRI
O ELENCHI PUBBLICI
a) Quando
si può prescindere dal consenso
E’ possibile
utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la
propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti
“pubbliche” nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da
chiunque senza limitazioni.
Questa ipotesi
ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che
sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono
liberamente accessibili –senza discriminazioni- in base ad
un’espressa disposizione di legge o di regolamento.
Se non ricorre
questa condizione, l’amministrazione o l’ente pubblico che detiene i
dati non può permetterne l’utilizzo a partiti, forze politiche o
candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni
istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso
per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art.
18, commi 2 e 3, d.lg. cit.), che a volte rendono i dati
“pubblici” solo per permetterne l’uso per alcune finalità.
Possono essere
ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:
a) le c.d.
liste elettorali
(ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i
comuni), le quali "possono
essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo… o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso"
(art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come modificato dall’art. 177,
comma 5, del d.lg. n. 196/2003);
b) gli
elenchi di iscritti ad albi e
collegi professionali (art.
61, comma 2, d.lg. n. 196/2003), e i dati contenuti in
taluni registri detenuti dalle
camere di commercio;
c) altri
elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo.
Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo,
risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti:
-
l’elenco degli
elettori italiani residenti all’estero per le elezioni del
Parlamento europeo
(formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e
trasmesso agli uffici consolari: art. 4, commi 1 e 5, d.l. 24
giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
-
le c.d.
liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro
dell’Unione europea (istituite a livello comunale
anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1°
maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare
il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (d.lg. n.
197/1996; circolare Min. interno 30 dicembre 2003, n. 134, in G.
U. 8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com. della Commissione europea
COM (2003) 174 def. dell’ 8 aprile 2003);
-
l’elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato
alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari
(art. 5 l. 27 dicembre 2001, n. 459);
-
l’elenco dei
cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per
l’elezione del Comitato degli italiani all’estero (Comites), reso pubblico con modalità
definite con un regolamento (artt. 13 e 26 l. 23 ottobre 2003, n.
286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma
1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).
Va comunque
segnalato a chi utilizza fonti “pubbliche” la necessità di porre
attenzione:
-
alle modalità
prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per
identificare il soggetto che ne ottiene copia);
-
alla circostanza
che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalità
specifiche. Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini
di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla
pubblicazione degli esiti di attività scolastiche, oppure gli
elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di
beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni
comunali a portatori di
handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie per
il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli
elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con
ridotta capacità motoria;
-
alle condizioni
e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i
dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione deve poi
avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e registrati (art.
11, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003), e che in alcuni
casi è possibile solo se si indica la data della loro estrazione e
l’ origine.
Non sono invece
utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della pubblica
amministrazione, quali, ad esempio:
1) atti
anagrafici e dello stato civile.
I dati degli
iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono
essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda
elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari
di nuclei familiari), anche se il richiedente è un amministratore
locale o il titolare di una carica elettiva.
Possono
rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le
amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità
(art. 34 d.P.R. n. 223/1989). Questa garanzia opera anche nei
confronti del comune, il quale può utilizzare anch’esso i dati
anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in
caso di comunicazione istituzionale (art.
177 d.lg. n. 196/2003), sicché tali dati non possono essere
utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di
carattere personale.
Anche gli atti
dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello
delle liste elettorali (art. 450 cod. civ.; d.P.R. n. 396/2000) e
non possono quindi ritenersi “pubblici” nel senso proprio del
termine sopra indicato;
2) dati tratti dalle liste
elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.
Le liste
elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali
sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non
possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste
contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare
l’effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto
o in parte, a particolari consultazioni), e sono verificabili da
ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria,
solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali
(art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, recante il t.u. delle leggi
per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, applicabile anche alle elezioni regionali ex art. 1, comma
6, l. 17 febbraio 1968, n. 108). A tali liste non è applicabile né
la disciplina di cui al citato art. 51 del d.P.R. n. 223/1967, né il
diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai
fini dell’espletamento del relativo mandato;
3) dati annotati da scrutatori
e rappresentanti di lista.
Scrutatori e
rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o
consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle
operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche
sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno
presso una determinata sezione), da trattare con ogni opportuna
cautela anche a garanzia della libertà e segretezza del voto,
soprattutto nei casi in cui (come i
referendum abrogativi
o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o
l’astensione può evidenziare di per sé una particolare opzione
politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare
elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle
a votare in successivi appuntamenti elettorali;
4) schedari istituiti presso
gli uffici consolari.
Ai dati
anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso
gli uffici consolari ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 200/1967,
possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli
atti anagrafici, che prevedono la possibilità di rilasciare elenchi
degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente unicamente
alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta,
per esclusivo uso di pubblica utilità.
3. CASI
EQUIPARATI AI REGISTRI PUBBLICI: ELENCHI TELEFONICI.
La disciplina
degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, è stata oggetto
di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in
attuazione di norme comunitarie.
Il nuovo regime
sarà attuato prevedibilmente nella seconda metà del 2004 e la
propaganda sarà possibile in futuro solo nei confronti di chi vi
acconsenta.
Nel frattempo,
gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della
telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda elettorale
solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate telefoniche
effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano
opposti (cfr. art. 55 e 75 d.lg. 1 agosto 2003, n. 259).
4.
PROPAGANDA LECITA CON IL CONSENSO
Fuori dei
predetti casi, benché la propaganda elettorale abbia una sua
specificità rispetto alla comunicazione commerciale e di
marketing, non è
possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico
dell’interessato, basato su un’informativa che evidenzi chiaramente
l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se,
come si vedrà, i dati hanno natura sensibile), in particolare quando
si ricorre ai seguenti mezzi:
a) invio di fax;
b) invio di
messaggi Sms e Mms;
c) chiamate telefoniche senza l’intervento di un operatore.
Ci si riferisce
all’utilizzo di sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali
preregistrate senza l’intervento, caso per caso, di un operatore;
d) chiamate
di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.
Il regime
transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda la
telefonia mobile.
Senza il
consenso preventivo e informato dell’abbonato, o del reale ed unico
utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non è lecito
effettuare chiamate vocali di propaganda a terminali mobili,
automatizzate e non, o inviare -anche in questo caso- messaggi
Sms o
Mms anche tramite siti
web.
La volontà
dell’interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del
messaggio e non può essere elusa inviando senza consenso un primo
messaggio con il quale si chieda di aderire all’invio di ulteriori
messaggi di propaganda.
Il consenso
deve essere espresso in forma chiara (specificando la finalità di
propaganda specie quando è richiesto con una formula ampia, riferita
anche a scopi commerciali e di
marketing) e
"positiva" (anziché con una modalità di silenzio-assenso);
e)
indirizzi di posta elettronica.
Gli indirizzi
di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le
fonti "pubbliche" liberamente accessibili da chiunque e sono
utilizzabili solo sulla base di un libero consenso (artt. 24
e 130 d.lg.
n. 196/2003; v. Provv.
del Garante 29 maggio 2003 sul c.d.
spamming, in
www.garanteprivacy.it).
Il consenso è
necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali:
-
sono ricavati da
pagine web ;
-
sono formati ed
utilizzati automaticamente con un
software senza
l’intervento di un operatore, oppure in mancanza di una verifica
della loro attuale attivazione o dell’identità del destinatario;
-
quando gli
indirizzi non sono registrati dopo l’invio dei messaggi.
La circostanza
che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con
una certa facilità in Internet non comporta il diritto di
utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere.
Il principio
del consenso si applica anche per:
-
i dati di utenti
che prendono parte a forum
o newsgroup,
resi conoscibili in Internet per partecipare ad una determinata
discussione e che non sono utilizzabili per fini diversi senza un
consenso specifico (art.
11, comma 1, lettere a) e b), d.lg. n. 196/2003);
-
gli indirizzi
compresi nella lista "anagrafica" di abbonati ad un
Internet
provider, o
pubblicati su siti web
per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione
commerciale o attività istituzionale od associativa;
-
comunicazioni
inviate a gestori anche privati di siti
web utilizzando gli
indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili
consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a
dominio;
f) iscritti ad associazioni
politiche o a partiti.
L'utilizzazione
da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro
iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche
in occasione delle quali si raccolgano informazioni sul loro conto
(come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di
legge, richieste di referendum
o raccolte di firme), comporta un trattamento di dati personali
"sensibili".
In questi casi
il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto.
Quando il
consenso è raccolto all’atto di adesione all’organizzazione, occorre
un’idonea informativa collegata ad un chiaro contesto interno
risultante dallo statuto o da altri atti dell’organizzazione noti
agli interessati (v. comunicato
stampa del Garante del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82).
Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza
dell’informativa e alla formula di consenso presenti su siti
web che raccolgano
dati sensibili di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell’invio
di newsletter a
contenuto politico.
Se i dati sono
acquisiti nell’ambito di altri eventi politici, l’informativa deve
evidenziare parimenti con chiarezza l’utilizzazione dei dati che si
prevede in aggiunta alle finalità perseguite in via principale (ad
esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli
candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni
politiche).
Ogni eventuale
comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti,
enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente
connesse all'attività del titolare del trattamento), indipendente ed
ulteriore rispetto alle finalità della raccolta dei dati, deve
essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il
predetto trattamento "principale";
g) utenti o
aderenti a organizzazioni non politiche.
Quando si
presta un’attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad
esempio, presso una casa di cura) o si svolge un’attività
associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non è
lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per
propagandare candidati interni alla società, all’ente o
all’associazione o da questi sostenuti (v. Provv. Garante del 5
ottobre 1999 e del 9
ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.).
L’utilizzazione
a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni
sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano
un’espressa connotazione politica, è possibile solo quando ricorrono
le seguenti condizioni:
-
venga disposta
legittimamente in base all’ordinamento interno;
-
le modalità di
utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli
scopi principali perseguiti dall’associazione o altro organismo;
-
sia prevista
specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento
dell'adesione o del suo rinnovo.
5. DATI
ACQUISITI NELL’ESERCIZIO DI UN MANDATO.
I titolari di
alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di
specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio,
possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali (cfr., ad
esempio, art. 37 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267: cfr. anche parere del
20 maggio 1998, in Bollettino
n. 4, pag. 7 ss. e del 7
marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare, anche a
fini di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti
all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un
eventuale contatto con gli interessati.
E’ in questo
quadro illegittima l’eventuale richiesta di ottenere dagli uffici
dell’amministrazione o dell’ente la comunicazione di intere basi di
dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da
utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal mandato.
Possono al
contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente
dal titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni
interpersonali con cittadini ed elettori.
6. USO
DI DATI RACCOLTI DA TERZI.
Diversi
interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro
contestazione che il consenso espresso in precedenza in modo
generico è stato utilizzato anche per attività di propaganda
elettorale.
Il candidato o
l’organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li
ha raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di
vario tipo non meglio precisati (spesso, prevalentemente di tipo
commerciale), ha l’onere di verificare in modo adeguato -anche con
modalità a campione e avvalendosi della figura del mandatario
elettorale: cfr. art. 7 l. 10 dicembre 1993, n. 515- che gli
interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano
prestato un consenso idoneo, che è validamente espresso solo se è
manifestato "specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato … e se sono
state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13"
del Codice (art.
23, comma 3, d.lg. n. 196/2003).
Tale consenso
deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto
alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato
per iscritto: altrimenti, il trattamento è illecito e i dati sono
inutilizzabili (art.
11, comma 2, d.lg. n. 196/2003).
Sull’organismo
politico o candidato grava altresì l’onere di verificare -anche
avvalendosi del predetto mandatario- che l’informativa sia fornita
in caso di servizi di propaganda curati da terzi che inviino lettere
o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive accessibili a
chiunque.
7.
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI.
Chi effettua
attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati "pubblici"
nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la
prevista informativa (art.
13 d.lg. n. 196/2003).
Si può
adempiere a tale obbligo anche attraverso un’informazione sintetica,
ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula
di tenore analogo al seguente:
"I dati che
ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da…)
sono utilizzati da… solo a fini di propaganda elettorale, anche con
strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi
(eventuale: salvo che all’organizzazione che cura le spedizioni).
Può in ogni momento accedere
ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli,
rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a … (indicare
almeno un responsabile del trattamento, se è stato designato).".
Questa
informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda
caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.
Analoghe
formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a
numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all’inizio della
conversazione un’informativa che indichi subito chi effettua la
propaganda, la finalità della chiamata e i diritti del ricevente.
Chi effettua
propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale
potrebbe:
-
estrarre i dati
da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili
da chiunque senza contattare tutti gli interessati;
-
oppure, potrebbe
inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica,
non permetta di inserire efficacemente un’idonea informativa anche
di tenore sintetico.
Limitatamente a
questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai
diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati
per esclusivi fini di propaganda elettorale dall’obbligo di fornire
l’informativa. Ciò solo per le consultazioni della primavera del
2004 conformemente a quanto già provveduto con il provvedimento
del 7 febbraio 2001 (in
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).
Questa misura
evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di
interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da
parte di più soggetti impegnati nella campagna elettorale e che
utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste
elettorali comunali.
La disciplina
applicabile (art.
13, commi 4 e 5, lett. c), del d.lg. n. 196/2003) affida al
Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un
impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
considerata la possibilità di prescrivere altre misure appropriate.
La manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in
relazione a settori generali o tipi di trattamento.
Nel caso
dell’attività di propaganda elettorale oggetto del presente
provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa
agli interessati può essere considerato sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati
estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è contattata
da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale di propaganda che
non permette un agevole inserimento dell’informativa.
Nel caso in
cui, invece, l’interessato è contattato mediante l’invio di lettere,
oppure di messaggi per posta elettronica, l’informativa –secondo la
predetta formula- può essere inserita nella lettera o nel messaggio,
anziché essere inviata all’atto della registrazione "interna" dei
dati.
Resta fermo
l’obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti
direttamente presso l’interessato, anziché da fonti pubbliche
conoscibili da chiunque.
8.
MISURE DI SICUREZZA ED ALTRI ADEMPIMENTI.
Ciascun
partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba
notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. artt. 37 e 38 d.lg.
n. 196/2003), è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 30 del
Codice in ordine all'individuazione e alla designazione degli
incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili, ad
adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati
cartacei e automatizzati e, comunque, quelle “minime” (artt.
31, 33, 34, 35 e allegato B) del d.lg. n. 196).
Restano ferme
le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per
talune consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v.,
ad esempio, art. 2 l. n. 515/1993).
9.
GARANZIE PER GLI INTERESSATI.
La possibilità
che l’interessato non debba acconsentire all’uso dei dati per
finalità di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle
condizioni sopra indicate un’apposita informativa, non lo priva
delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al
titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di
conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l’origine, ecc.
L’interessato
può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in
particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un
consenso.
Tali richieste
obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di
opposizione, a non recapitare più all’opponente ulteriori messaggi
anche in occasione di successive campagne.
Qualora il
titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una
richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art.
7, l'interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria o
presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità
previste dagli artt.
142 s. del d.lg. n. 196/2003.
10. USO
DEI DATI DECORSO IL PERIODO DI ESONERO.
Decorsa la data
del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche
mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche
accessibili a chiunque per finalità di propaganda elettorale o di
connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli
interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall’art.
13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o
distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non
riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece
informati nei termini sopra indicati.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
a) segnala ai
titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, la necessità di
conformare il trattamento ai principi richiamati nel presente
provvedimento;
b) ai sensi
dell'art.
13, comma 5, del d.lg. n. 196/2003, dispone che partiti e
movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i
quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive
finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione
politica in occasione delle consultazioni elettorali del primo
semestre del 2004, possano astenersi dall’informare gli interessati
alle condizioni indicate in motivazione;
c) dispone che
il presente provvedimento sia pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 febbraio 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
I RELATORI
Santaniello
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli |