16 novembre 2004
TAR e caro spazzatura, si va alla sentenza
da Il Sannio Quotidiano - 14 novembre 2004

 

 

Querelle su Ici e Tarsu, si va alla sentenza

Slitta l’esito della disputa con il Comune. Cosa farà l’utenza che non si è adeguata alle nuove imposte?

di Antonio Vecchiarelli

Dalla possibile sospensiva degli atti con cui si è dato corso agli aumenti dell’Ici e della Tarsu alla entrata direttamente nel merito della questione per emanare la sentenza. E’ questa la novità nel ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), avverso alle decisioni dell’amministrazione Capasso, prodotto da alcuni cittadini e «sponsorizzato» dal gruppo consiliare di opposizione.

Quali effetti produrrà sulla cittadinanza la scelta di rinunciare (che pare sia stata manifestata dagli stessi ricorrenti) ad una possibile decisione del Tar di sospensione delle delibere? Una conseguenza appare certa: l’indecisione assommata a indecisione. Ci riferiamo all’indirizzo, perseguito da taluni utenti, di rinunciare al pagamento delle aliquote aggiornate in attesa del pronunciamento del Tar. Un indugio che si prolungherebbe (potrebbe durare dai 6 mesi ai 2 anni) qualora si volesse attendere la sentenza prima di adeguarsi agli aumenti. Sulla possibile scelta pesa l’incertezza del giudizio oltre che le possibili rivalse che l’ente Comune potrebbe attuare, ritenendo ovviamente leciti gli aumenti, nei confronti di quegli utenti inadempienti. Insomma: un guazzabuglio o quasi. Ma rammentiamo, sommariamente, i contenuti dei due ricorsi: uno per la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) e uno per l’imposta sugli immobili (Ici).

La decisione di aumentare la Tarsu del 50% rispetto al 2003 è ritenuta illegittima perchè avvenuta dopo i termini stabiliti dalla normativa: 31 maggio scorso e viziata dalla assenza di motivazione: inesistente la giustificazione dei maggiori oneri imposti.Ici. Nel mirino le aliquote: abitazione principale 5.50 per mille; restanti abitazioni 8.00 per mille; terreni agricoli 5.50 per mille; aree edificabili 8.00 per mille; rivalutazione del 20% delle aree edificabili.Per l’imposta comunale sugli immobili la norma prevede che l’aliquota debba essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille: è possibile arrivare al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine previsto (che per l’anno 2004 è riferito al 31 maggio scorso) si applica l’aliquota del 4 per mille. Quindi la mancata approvazione dell’aliquota nei termini di legge comporta: decadenza dell’ente dal potere di ritoccarle e l’applicazione del 4 per mille.

Illogicità e contraddittorietà: è facoltà dell’ente prevedere aliquote ridotte per determinati soggetti d’imposta, pur in assenza di alcuna norma in tal senso la giunta delibera di applicare aliquote maggiori. Difetto di motivazione: l’esercizio del potere della giunta di fissare l’aliquota tra il minimo e il massimo non è svincolato da un obbligo di istruttoria e di motivazione -entrambi assenti - del reale fabbisogno finanziario risultante dal bilancio di previsione. La posizione dell’ente.

Il ricorso proposto mira a impugnare la delibera di giunta non perché ha disposto un aumento illegittimo della aliquota, ma per aver deliberato oltre la data del 31 maggio 2004, termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali. In sostanza i ricorrenti contestano che la nuova Giunta abbia approvato le aliquote in data 23 giugno 2004, situazione determinatasi a causa della mancata approvazione del bilancio da parte dell’Amministrazione uscente e che avrebbe determinato tale analoga situazione per qualunque Amministrazione subentrante.

L’aumento della Tarsu non è immotivata o destinata a coprire altre esigenze perché le somme incassate servono esclusivamente per coprire i costi sostenuti per la gestione del relativo servizio; quindi il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

    

Altri interventi sullo stesso tema


Per intervenire: invia@vivitelese.it