24 aprile 2005
Certificazione sulle Caldaie murali a gas
Libero Formichella

 

 

Salutoni agli amici di Vivi Telese, da Libero; chiedo un piccolo aiuto tra le tante problematiche che invadono il sito. Risiedo a Telese Terme; non so se ne avete parlato o meno riguardo alla Circolare emanata dalla Provincia di Benevento per la certificazione sulle Caldaie murali a gas per esterno. So che c'e' tempo fino al 30 di Aprile. Vorrei avere copia della circolare ,o maggiori dettagli .

 


Giovanni Forgione - 24 aprile 2005

 

Ne abbiamo parlato in questo intervento del 13 gennaio.

 

Approfitto per ricordare a te (e a tutti i lettori di ViviTelese) che per cercare argomenti nel nostro archivio si può usare il motore interno del nostro sito che è raggiungibile dalla pagina iniziale cliccando sul pulsante per le ricerche

 

Per quanto riguarda la richiesta di documentazione da te richiesta, possiamo indirizzarti all'azienda che gestisce il servizio per conto della provincia di Benevento che è questa: http://www.itagasambiente.it/

 

Altre informazioni:

PROVINCIA DI BENEVENTO – Settore Mobilità-Energia – Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento – 0824 /774243 – fax 0824/316840.

 

 

Altre note trovate su internet:

“LEGGE 10/91 – ART. 31, COMMA 3 – DD.PP.RR. N. 412/93 E N. 551/99 E S.M.I. – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI : CONTROLLO E VERIFICHE”.

Art. 31 Esercizio e manutenzione degli impianti

1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’art. 1339 del codice civile.

 

    

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Per intervenire: invia@vivitelese.it