MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO ONLUS
Associazione Nazionale di Consumatori e Utenti
COMUNICATO STAMPA
Caldaie sicure. Sannio: la Provincia di
Benevento riapre termini per autocertificazione
impianti termici, scadenza 30 giugno 2005.
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04/06/2005. A seguito delle numerose richieste
di proroga dei termini per la presentazione
delle autocertificazioni obbligatorie per gli
impianti termici con potenza inferiore ai 35 Kw,
la Provincia di Benevento con un’ordinanza ad
hoc, emanata nella prima decade del mese scorso,
ha stabilito il nuovo termine perentorio di
scadenza nella data del 30 giugno 2005. Il
servizio di verifica degli impianti termici vale
solo per gli impianti installati nel territorio
della Provincia di Benevento, ma con specifica
ed espressa esclusione degli abitanti del comune
di Benevento su cui dovrà intervenire
l’amministrazione della città capoluogo.
Intanto, presso la sede del Movimento Difesa del
Cittadino Sannio Valle Telesina (Via Telese
Vetere, n. 7, 82030, S. Salvatore Telesino - Bn
- telefono e fax: 0824/948.099) continuano ad
arrivare allo Sportello Help-consumatori
numerose telefonate di cittadini-utenti che
ancora non hanno ben compreso cosa fare per
mettersi in regola con la legge ed a chi si
debbono rivolgere per redigere
l’autocertificazione.
Il
Movimento Difesa del Cittadino ricorda che a
partire dal 1993 ogni titolare di un impianto
termico inferiore a 35 Kw ha l’obbligo di
provvedere alla manutenzione dell’impianto
almeno una volta all’anno. Ogni titolare è
obbligato altresì ad istituire il libretto di
impianto in cui annualmente vanno annotati gli
interventi di manutenzione. Dal 1993, dunque,
tutti i cittadini devono provvedere alla
revisione annuale degli impianti e ad istituire
il libretto di manutenzione; mentre alla
Provincia è stato attribuito dalla legge sia il
controllo delle suddette operazioni che la
verifica della conformità degli impianti termici
alle norme di sicurezza.
“In particolare - dichiara Giovanni Festa,
Presidente dell’MDC Sannio Valle Telesina - i
possessori di impianti termici di potenza
inferiore a 35 Kw devono effettuare: la
manutenzione periodica, a cadenza annuale, con
l’esecuzione delle operazioni riportate nei
libretti d’uso e manutenzione, indipendentemente
dalla potenzialità dell’impianto; e la verifica
biennale del rendimento della combustione del
generatore ( che è l’indice del grado della
migliore utilizzazione del combustibile e quindi
dell’ottimizzazione dei consumi), della
percentuale dell’inquinamento delle emissioni,
dello stato della canna fumaria, dell’aerazione
del locale e di altri parametri tecnici.
In
definitiva si tratta di osservare sia le misure
previste dalla legge n. 10/91 per contenere i
consumi di energia (risparmio energetico) e sia
le disposizioni della legge n. 46/90 (norme per
la sicurezza degli impianti) per mantenere
efficiente e sicuro l’impianto con la
manutenzione periodica”.
Inoltre, aggiunge Festa, “è bene precisare che
dal 2002 i titolari degli impianti hanno la
facoltà di autocertificarne la conformità alla
legge. Quindi il titolare dell’impianto può o
autocertificare il proprio impianto pagando €.
7,80 oppure attendere la verifica ad opera della
Provincia, nel qual caso è tenuto a pagare €.
84,00, Iva inclusa”.
In
pratica, chi sceglie l’autocertificazione non
paga nulla per la verifica disposta a campione
dalla Provincia, essendo il relativo costo
compreso nel versamento di €.7,80 che va fatto
insieme all’autocertificazione; chi invece non
sceglie questa opzione è tenuto a pagare €.
84,00.
“L’adempimento più importante, però, sottolinea
Giovanni Festa, non è il pagamento dei 7,80 o
84,00 euro per la verifica, ma l’istituzione del
libretto d’impianto in quanto la mancata
istituzione del libretto d’impianto comporta per
legge una sanzione da 516,00 a 2.582,00 euro.
(L’Ufficio Stampa dell’MDC)
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