da Cellule Staminali
quattordicinale edito dall'Aduc
Anno IV Numero 89 del 10 Giugno 2005
fonte:http://staminali.aduc.it/php_newsshow_0_4475.html
Usa. Al via la prima sperimentazione
sull'uomo di cellule staminali
embrionali
Sara' il deputato
democratico dello Stato del Rhode Island
James Langevin, paralizzato dall'eta' di
16 anni in seguito ad un incidente con
arma da fuoco, a fare da cavia alla
prima sperimentazione sull'uomo di
cellule staminali embrionali. La notizia
e' stata pubblicata su Le Figaro in
collaborazione con Science. La Geron,
compagnia privata con sede a Menlo Park
in California, spera di cominciare
nell'estate del 2006 un saggio clinico
con le staminali embrionali umane per
curare le lesioni del midollo spinale.
Per questo sta trattando con la Food and
Drug Administration (FDA) per avere i
relativi permessi. La Geron, che nel
1998 ha isolato le prime cellule
staminali embrionali umane, ha buone
ragioni per investire in questo campo.
Il saggio si basera' sui lavori condotti
dal ricercatore statunitense Hans
Keirstead. "Abbiamo l'occasione storica
di fare la differenza per milioni di
americani", ha commentato il deputato
Langevin. Ulteriori informazioni su:
www.scienceonline.org
www.aaas.org
Riepilogo della situazione in Italia
fonte:
www.aduc.it
Il 14 marzo 2001
la Camera ha approvato a larga
maggioranza La Convenzione di Oviedo ed
il Protocollo aggiuntivo. La clonazione
umana a scopi riproduttivi e' stata
proibita nel 1997, da un'ordinanza
dell'allora ministro della Salute Rosi
Bindi, puntualmente rinnovato dai suoi
successori. Il 7 settembre 2000 l'allora
ministro della Salute, Umberto Veronesi,
aveva nominato una "Commissione di
studio sull'utilizzo di cellule
staminali per finalita' terapeutiche",
presieduta dal premio Nobel Renato
Dulbecco. La Commissione, nel documento
consegnato il 28 dicembre 2000,
raccomandava di finanziare la ricerca su
tutti i tipi di cellule staminali, anche
su quelle embrionali. Riguardo l'uso
delle tecniche di clonazione, il
rapporto prevedeva la possibilita' di
evitare la creazione di "embrioni
clonati" mediante l'utilizzo della
cosiddetta tecnica di trasferimento
nucleare, ovvero il trapianto di nuclei
somatici in ovociti enucleati. Il 18
giugno 2002, la Camera dei Deputati ha
licenziato in prima lettura un testo di
legge sulla fecondazione assistita, che
vieta il congelamento degli embrioni
prodotti in eccesso per gli interventi
di fecondazione assistita e l'uso degli
embrioni congelati gia' esistenti a
scopo di ricerca, demandando al ministro
della Salute, il compito di stabilirne
il destino. Il disegno di legge 1514 e'
stato quindi approvato anche dal Senato
della Repubblica l'11 dicembre 2003,
senza apportare alcuna modifica, poi
tornato alla Camera per l'ultima lettura
il 10 febbraio 2004 (5 ore di dibattito:
277 favorevoli, 222 contrari, 3
astenuti). La legge "Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita"
19 febbraio n.40 e' stata infine
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.45
del 25 febbraio 2004, per entrare in
vigore il 10 marzo 2004.
La procreazione medicalmente assistita
sara' consentita per risolvere problemi
di sterilita' o infertilita' e solo se
non ci sono altri metodi terapeutici
efficaci; sterilita' e infertilita'
dovranno essere documentate e
certificate dal medico.
Saranno le coppie formate da persone
maggiorenni di sesso diverso, sposate o
conviventi, in eta' potenzialmente
fertile ed entrambe viventi. No,
insomma, ai single, alle ''mamme-nonne''
e alla fecondazione post mortem. Vietato
il ricorso alla fecondazione eterologa,
cioe' con seme di persona estranea alla
coppia
La legge assicura il diritto a nascere
del concepito. I bambini che nasceranno
dall'applicazione di queste tecniche
saranno figli legittimi della coppia o
acquisiranno lo status di figli
riconosciuti della madre o della coppia
stessa.
La coppia dovra' essere accuratamente e
costantemente informata sulle tecniche e
sulle varie fasi della loro
applicazione, in modo da consentire una
scelta consapevole. Una volta che
l'ovulo e' fecondato deve essere
impiantato entro sette giorni e non e'
possibile alcun ripensamento. Unica
eccezione per motivi di ordine
medico-sanitario accertati dal medico
che deve presentare per iscritto la
motivazione.
Sono vietate la sperimentazione sugli
embrioni e la clonazione umana. Ricerca
clinica e sperimentazione sull'embrione
sono ammesse solo se finalizzate alla
tutela della sua salute e del suo
sviluppo. E' vietata anche qualsiasi
tecnica che possa predeterminare o
alterare il patrimonio genetico
dell'embrione.
E' possibile produrre non piu' di tre
embrioni per volta, ovvero il numero
necessario ad un unico e contemporaneo
impianto.
La crioconservazione degli embrioni e'
consentita solo quando il trasferimento
nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per gravi e documentati
problemi di salute della donna che non
erano prevedibili. Gli embrioni possono
rimanere congelati fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena
possibile.
E' prevista l'adottabilita' degli
embrioni congelati di cui non si
conoscano i genitori biologici o dei
quali non sia stato chiesto l'impianto
da almeno tre anni.
Gli interventi di procreazione potranno
essere eseguiti solo in strutture
pubbliche o private autorizzate dalle
Regioni e iscritte in un apposito
registro che verra' istituito presso
l'Istituto Superiore di Sanita'; i
centri dovranno rispondere a requisiti
che saranno determinati con un apposito
Dpr.
E' prevista una serie di sanzioni
amministrative, civili e penali
rapportate alla gravita' delle
violazioni delle disposizioni della
legge: chi utilizza gameti estranei alla
coppia rischia una multa che va da
300.000 a 600.000 euro; tra i 200.000 e
i 400.000 euro saranno pagati a chi
applica la fecondazione medicalmente
assistita a un single, una minorenne, a
copie dello stesso sesso. Se non viene
raccolto il consenso nei modi previsti
dalla legge le multe vanno da 5.000 a
50.000 euro; se la struttura non e'
autorizzata la sanzione puo' arrivare a
300.000 euro. Per il commercio di
embrioni o gameti e' prevista la
reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da
600.000 a un milione di euro, per
tentativi di clonazione si rischia la
reclusione da 10 a 20 anni e la multa da
600.000 a un milione di euro.
Sulla legge 40/2004 sono stati richiesti
5 referendum abrogativi.
Il 30 settembre
2004
sono state consegnate in Cassazione
oltre un milione di firme sul referendum
completamente abrogativo e oltre
settecentomila su 4 quesiti parziali.
La Corte Costituzionale non ha ammesso
solo il quesito completamente abogativo,
lasciando gli altri quattro che sono
stati sottoposti al voto dei cittadini
il 12 e 13 giugno 2005. L'esito della
votazione non è stato rilevante perché
non è stato raggiunto il quorum del 50%
piu' uno degli elettori. (http://www.comitatoreferendum.it/)
Se cosi' e' vietato lavorare
direttamente su embrioni, non lo e'
farlo su linee di cellule embrionali
derivate e create in altri Paesi. La
conferma e' arrivata dal Comitato
Nazionale di Bioetica, che ha dato un
parere
all'istituto
European Centre for the Validation of
Alternative Methods (ECV AM),
che ha sede ad Ispra in Italia sul Lago
Maggiore, ma che fa capo alla
Commissione Europea e che partecipa ad
un programma sperimentale finanziato dal
VI Programma Quadro.
- Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita,
legge n.40 del 19 febbraio 2004
http://staminali.aduc.it/php_leggishow_2943_3_t_l.html
- Ministero della Salute
http://www.ministerosalute.it
- Ratifica da parte del Parlamento
Italiano della Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a
Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del
Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione
di esseri umani
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/eleletip.htm
- Relazione della "Commissione Dulbecco"
http://staminali.aduc.it/php_docushow_75_4_t_l.html
- Ordinanza del Ministro della Sanita'
relativa al divieto della clonazione
umana
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_bacheca_17_listaelencodocumenti_elenco1
_listadocumenti_documento0_listafile_file0_linkfile.pdf
- Proroga dell'efficacia dell'ordinanza
concernente il divieto di pratiche di
clonazione umana. Ordinanza 4 dicembre
2002
http://staminali.aduc.it/php_leggishow_1547_3_t_l.html
- Ordinanza di divieto di pubblicizzare
e commercializzare gameti ed embrioni
umani
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_bacheca_15_listaelencodocumenti_elenco0
_listadocumenti_documento2_listafile_file0_linkfile.pdf
- Ordinanza 30 dicembre 2002 Misure
urgenti in materia di cellule staminali
da cordone ombelicale. Proroga
dell'ordinanza 11 gennaio 2002. (GU n.
27 del 3-2-2003)
http://staminali.aduc.it/php_leggishow_1670_3_t_l.html
- Proroga dell'efficacia dell'ordinanza
concernente il divieto di
commercializzazione e di pubblicita' di
gameti ed embrioni umani e
dell'ordinanza concernente il divieto di
importazione e di esportazione di gameti
o di embrioni umani. Ordinanza 18 giugno
2002
http://staminali.aduc.it/php_leggishow_912_3_t_l.html
- Ordinanza di divieto importazione ed
esportazione dei gameti e degli embrioni
umani
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_bacheca_15_listaelencodocumenti_elenco0
_listadocumenti_documento2_listafile_file0_linkfile.pdf
- Ordinanza per la creazione della
Commissione Cellule Staminali (novembre
2001)
http://staminali.aduc.it/php_docushow_129_4_t_l.html
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