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www.mdc.it
http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1543
News Autovelox: non è necessaria la
contestazione immediata. Sentenza della
Cassazione 14/06/2005 - 14:55 Accolto il ricorso
del Comando di Polizia Municipale dell'Unione
dei Comuni della Marrucina (CH). Secondo la
corte se l'autovelox consente la verifica
dell'infrazione solo dopo il transito dell'auto
può essere considerato valido anche il verbale
di accertamento. Immediate le reazioni delle
associazioni dei consumatori.
La
prima sezione civile della Corte di Cassazione,
accogliendo il ricorso del Comando di Polizia
municipale dell'Unione dei Comuni della
Marrucina (CH), ha stabilito che il verbale di
accertamento di un'infrazione rilevata mediante
autovelox, può essere considerato valido anche
nell'impossibilità della contestazione immediata
da parte del vigile accertatore, nel caso in cui
l'apparecchio in uso consenta però la verifica
del superamento del limite di velocità solo dopo
il transito del veicolo.
La
Corte ha accolto appunto il ricorso della
Polizia Municipale contro una sentenza del
Giudice di pace che - su ricorso di un cittadino
- aveva annullato il verbale di accertamento con
cui, nel 2001, era stata contestata
un'infrazione per il superamento del limite di
velocità nel centro abitato di Orsogna (CH).
Secondo la Corte, in base all'art. 384 del
regolamento di esecuzione del codice della
strada, "deve considerarsi impossibile la
rilevazione immediata nei casi in cui
l'apparecchiatura consenta la determinazione
dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento, o comunque
nella impossibilità di essere fermato".
Ne
consegue "che, ove l'apparecchiatura non
consenta la determinazione dell'illecito se non
dopo il transito del veicolo, è sempre
consentita la contestazione successiva, mentre
solo ove l'apparecchiatura permetta
l'accertamento dell'illecito prima del transito
del veicolo la contestazione deve essere
immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza
- dal fermo del veicolo non derivino situazioni
di pericolo e che il servizio sia organizzato in
modo da consentirla, nei limiti delle
disponibilità di personale dell'Amministrazione
e senza che sulle modalità di organizzazione sia
possibile alcun sindacato giurisdizionale".
Immediate le reazioni delle associazioni dei
consumatori. "La decisione della Cassazione
- fa sapere il Codacons - è un principio vecchio
e noto a tutti. La conferma della Cassazione
della validità delle multe con l'autovelox non
deve trasformarsi in una forma di "spremitura"
degli automobilisti, per consentire ai Comuni di
fare cassa. I Vigili, nel verbale della
contravvenzione, devono specificare i motivi per
cui è stato impossibile fermare il conducente
della vettura sanzionata, dove si trovavano al
momento dell'infrazione, e tutti gli elementi
utili per giustificare la non contestazione
immediata".
Telefono Blu Sos Consumatori afferma di non
essere "convinto che la sentenza riabiliti di
fatto l'autovelox non dotato degli standard
previsti dalle norme (puntatore laser tarato) e
quindi di fatto non infici altre situazioni e
tantomeno i vari ricorsi su autovelox non dotati
dei riconoscimenti dovuti, per cui in questi
mesi i Giudici di pace sono stati riempiti di
ricorsi da noi avviati (sono decine di migliaia
in tutta Italia)". "La sentenza - afferma
l'associazione in una nota - costituisce
certamente un importante precedente, in
contrasto fra l'altro con la giurisprudenza
sempre più diffusa dei giudici di pace che sposa
la nostra tesi, e con la clamorosa sentenza
sempre della Cassazione che dichiara illegittime
multe che non indichino espressamente il motivo
per cui non è stato possibile fermare il veicolo
(si tratta non solo di autovelox ma di molte
altre contravvenzioni di cui la maggior parte in
siti urbani)".
HC
2005 - redattore: CC
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La
Cassazione riabilita i vecchi autovelox
15.06.2005
da
www.corriere.it Le contravvenzioni per
superamento dei limiti di velocità sono valide
anche se non sono state contestate
immediatamente Chi sperava che fosse sufficiente
evitare lo stop della pattuglia di supporto per
poter contestare una multa per eccesso di
velocità rilevata con l'autovelox nascosto su
un'auto civetta o piazzato a ciglio strada dovrà
rivedere le proprie convinzioni. La Corte di
Cassazione ha infatti stabilito che la
contravvenzione rilevata con il misuratore di
velocità è valida anche senza contestazione
immediata, a patto che l'apparecchio consenta la
verifica dell'infrazione solo dopo il transito
del veicolo.
RIABILITATI I VECCHI APPARECCHI - La sentenza
riabilita insomma i vecchi marchingegni, mentre
boccia di fatto quelli di nuova generazione,
basati su sistemi di puntamento laser che
permettono di rilevare a distanza il superamento
dei limiti e che quindi consentono di fermare
immediatamente il trasgressore per contestargli
subito l'infrazione.
IL
RICORSO - Il pronunciamento della Cassazione
arriva a seguito del ricorso presentato dal
comando di polizia municipale di Orsogna
(Chieti) contro una sentenza del giudice di pace
in materia di autovelox. La Corte ha stabilito
la validità del verbale di accertamento, anche
nell'impossibilità della contestazione immediata
da parte del vigile accertatore, se l'autovelox
in uso consente la verifica dell'infrazione solo
dopo il transito del veicolo, e non prima. Si
tratta di un importante precedente, in contrasto
con la giurisprudenza degli uffici del giudice
di pace - competente a giudicare sui ricorsi per
infrazioni al codice della strada, così come il
prefetto -, tendenzialmente favorevole
all'accoglimento dei ricorsi degli
automobilisti. Nella fattispecie, il giudice di
pace - su ricorso di un cittadino - aveva
annullato il verbale di accertamento con il
quale l'attuale polizia municipale dell'Unione
dei Comuni della Marrucina aveva contestato nel
2001 un'infrazione per il superamento del limite
di velocità nel centro abitato di Orsogna.
LA
SENTENZA - Secondo la Suprema Corte, in base
all'art. 384 del regolamento di esecuzione del
codice della strada, «deve considerarsi
impossibile la rilevazione immediata nei casi in
cui l'apparecchiatura consenta la determinazione
dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento, o comunque
nella impossibilità di essere fermato. Ne deriva
che, ove l'apparecchiatura non consenta la
determinazione dell'illecito se non dopo il
transito del veicolo, è sempre consentita la
contestazione successiva, mentre solo ove
l'apparecchiatura permetta l'accertamento
dell'illecito prima del transito del veicolo la
contestazione deve essere immediata, ma sempre
che dal fermo del veicolo non derivino
situazioni di pericolo e che il servizio sia
organizzato in modo da consentirla, nei limiti
delle disponibilità di personale
dell'Amministrazione e senza che sulle modalità
di organizzazione sia possibile alcun sindacato
giurisdizionale ». La sentenza del giudice di
pace avrebbe, al contrario, censurato
l'organizzazione del servizio di vigilanza da
parte della polizia municipale.
LE
SPESE DI GIUDIZIO - La Cassazione ha deciso nel
merito il ricorso, stabilendo la legittimità
della sanzione amministrativa, rigettando
l'opposizione a suo tempo presentata al giudice
di pace, con la condanna alle spese di giudizio
dell'opponente che, a fronte dell'importo
iniziale di 130 euro della contravvenzione,
dovrà pagare complessivamente circa 570 euro.
IL
NO DEI CONSUMATORI - Immediata la reazione delle
associazioni dei consumatori. Per il Codacons
«la conferma della Cassazione della validità
delle multe con l'autovelox non deve
trasformarsi in una forma di "spremitura" degli
automobilisti per consentire ai Comuni di fare
cassa», mentre Telefono Blu Sos Consumatori
sostiene che «la sentenza non può essere
considerata legge» perchè la Cassazione ha
deciso soltanto su questo caso e non a sezioni
riunite. Le due associazioni precisano comunque
che la sentenza non fa decadere l'obbligo di
indicare nel verbale i motivi per cui non
l'automobilista incappato nel superamento del
limite di velocità non è stato immediatamente
fermato. Le certezze sulla giurisprudenza
infatti non sono tali. Proprio la cassazione con
un'altra sentenza (8837-05) aveva stabilito che
in caso di invio della contravvenzione senza
contestazione immediata, i motivi devono essere
indicati sul verbale in modo non generico. E in
precedenza la Corte Costituzionale era
intervenuta sulla questione dell'identificazione
del conducente, stabilendo che al proprietario
dell'auto non possono essere tolti i punti-
patente senza un'identificazione certa di chi
era alla guida al momento dell'infrazione.
da
Il Mattino del 15 giugno 2005
SENTENZA A SORPRESA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Autovelox, è valida la multa senza contestazione
È
valido il verbale di accertamento di
un’infrazione rilevata mediante autovelox, anche
nell’impossibilità della contestazione immediata
da parte del vigile accertatore, se
l’apparecchio in uso consente la verifica del
superamento del limite di velocità solo dopo il
transito del veicolo. Lo ha stabilito la prima
sezione civile della Cassazione. La Corte ha,
infatti, accolto il ricorso del comando di
polizia municipale dell’unione dei comuni della
Marrucina contro una sentenza del Giudice di
pace che - su ricorso di un cittadino - aveva
annullato il verbale di accertamento con il
quale, nel 2001, era stata contestata
un’infrazione per il superamento del limite di
velocità nel centro abitato di Orsogna, vicino
Chieti. Secondo la Suprema Corte, in base
all’art. 384 del regolamento di esecuzione del
codice della strada, «deve considerarsi
impossibile la rilevazione immediata nei casi in
cui l’apparecchiatura consenta la determinazione
dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento o
nell’impossibilità di essere fermato». Ne
deriverebbe «che, ove l’apparecchiatura non
consenta la determinazione dell’illecito se non
dopo il transito del veicolo, è sempre
consentita la contestazione successiva, mentre
solo ove l’apparecchiatura permetta
l’accertamento dell’illecito prima del transito
del veicolo la contestazione deve essere
immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza
- dal fermo del veicolo non derivino situazioni
di pericolo e che il servizio sia organizzato in
modo da consentirla, nei limiti delle
disponibilità di personale
dell’Amministrazione». La sentenza del Giudice
di pace avrebbe, al contrario, censurato
l’organizzazione del servizio di vigilanza da
parte della polizia municipale. La Cassazione ha
deciso nel merito il ricorso, stabilendo la
legittimità della sanzione amministrativa: il
«colpevole» a fronte dell’importo iniziale di
130 euro della contravvenzione dovrà ora pagare
circa 570 euro. Immediate le reazioni di
Codacons e Telefono Blu. Per il Codacons «la
conferma della Cassazione della validità delle
multe con l’autovelox non deve trasformarsi in
una forma di spremitura degli automobilisti per
consentire ai Comuni di fare cassa». E
l’associazione dei consumatori afferma: «I
Vigili, nel verbale della contravvenzione,
devono specificare i motivi per cui è stato
impossibile fermare il conducente, dove erano al
momento dell’infrazione, e tutti gli elementi
utili per giustificare la non contestazione
immediata». Telefono Blu si dice invece «non
convinto che la sentenza riabiliti di fatto
l’autovelox e quindi di fatto non infici altre
situazioni, tantomeno i vari ricorsi». È del
resto con la sentenza 2494 che la Cassazione ha
convalidato la legittimità delle multe fatte
dall’autovelox e non contestate subito. In
particolare, ad avviso degli ermellini sono 5 le
circostanze in cui le multe devono essere pagate
anche se l’automobilista non è stato fermato.
Ovvero, quando si passa il semaforo col rosso;
si sorpassa in curva; se la multa viene fatta da
un agente a bordo di un mezzo pubblico; se la
violazione è accertata in assenza del
trasgressore (come nel cado del divieto di
sosta); se la contravvenzione è elevata con i
modelli di autovelox che rilevano la velocità
solo dopo il passaggio del veicolo.
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