16 giugno 2005
Autovelox-Cassazione, NO dei consumatori
segnalazione di Giuseppe Grimaldi

 

 

da www.mdc.it http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1543 

News Autovelox: non è necessaria la contestazione immediata. Sentenza della Cassazione 14/06/2005 - 14:55 Accolto il ricorso del Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina (CH). Secondo la corte se l'autovelox consente la verifica dell'infrazione solo dopo il transito dell'auto può essere considerato valido anche il verbale di accertamento. Immediate le reazioni delle associazioni dei consumatori.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Comando di Polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina (CH), ha stabilito che il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox, può essere considerato valido anche nell'impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, nel caso in cui l'apparecchio in uso consenta però la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo.

La Corte ha accolto appunto il ricorso della Polizia Municipale contro una sentenza del Giudice di pace che - su ricorso di un cittadino - aveva annullato il verbale di accertamento con cui, nel 2001, era stata contestata un'infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna (CH).

Secondo la Corte, in base all'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, "deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato".

Ne consegue "che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza - dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale".

Immediate le reazioni delle associazioni dei consumatori. "La decisione della Cassazione - fa sapere il Codacons - è un principio vecchio e noto a tutti. La conferma della Cassazione della validità delle multe con l'autovelox non deve trasformarsi in una forma di "spremitura" degli automobilisti, per consentire ai Comuni di fare cassa. I Vigili, nel verbale della contravvenzione, devono specificare i motivi per cui è stato impossibile fermare il conducente della vettura sanzionata, dove si trovavano al momento dell'infrazione, e tutti gli elementi utili per giustificare la non contestazione immediata".

Telefono Blu Sos Consumatori afferma di non essere "convinto che la sentenza riabiliti di fatto l'autovelox non dotato degli standard previsti dalle norme (puntatore laser tarato) e quindi di fatto non infici altre situazioni e tantomeno i vari ricorsi su autovelox non dotati dei riconoscimenti dovuti, per cui in questi mesi i Giudici di pace sono stati riempiti di ricorsi da noi avviati (sono decine di migliaia in tutta Italia)". "La sentenza - afferma l'associazione in una nota - costituisce certamente un importante precedente, in contrasto fra l'altro con la giurisprudenza sempre più diffusa dei giudici di pace che sposa la nostra tesi, e con la clamorosa sentenza sempre della Cassazione che dichiara illegittime multe che non indichino espressamente il motivo per cui non è stato possibile fermare il veicolo (si tratta non solo di autovelox ma di molte altre contravvenzioni di cui la maggior parte in siti urbani)".

HC 2005 - redattore: CC

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La Cassazione riabilita i vecchi autovelox 15.06.2005

da www.corriere.it Le contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità sono valide anche se non sono state contestate immediatamente Chi sperava che fosse sufficiente evitare lo stop della pattuglia di supporto per poter contestare una multa per eccesso di velocità rilevata con l'autovelox nascosto su un'auto civetta o piazzato a ciglio strada dovrà rivedere le proprie convinzioni. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che la contravvenzione rilevata con il misuratore di velocità è valida anche senza contestazione immediata, a patto che l'apparecchio consenta la verifica dell'infrazione solo dopo il transito del veicolo.

RIABILITATI I VECCHI APPARECCHI - La sentenza riabilita insomma i vecchi marchingegni, mentre boccia di fatto quelli di nuova generazione, basati su sistemi di puntamento laser che permettono di rilevare a distanza il superamento dei limiti e che quindi consentono di fermare immediatamente il trasgressore per contestargli subito l'infrazione.

IL RICORSO - Il pronunciamento della Cassazione arriva a seguito del ricorso presentato dal comando di polizia municipale di Orsogna (Chieti) contro una sentenza del giudice di pace in materia di autovelox. La Corte ha stabilito la validità del verbale di accertamento, anche nell'impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l'autovelox in uso consente la verifica dell'infrazione solo dopo il transito del veicolo, e non prima. Si tratta di un importante precedente, in contrasto con la giurisprudenza degli uffici del giudice di pace - competente a giudicare sui ricorsi per infrazioni al codice della strada, così come il prefetto -, tendenzialmente favorevole all'accoglimento dei ricorsi degli automobilisti. Nella fattispecie, il giudice di pace - su ricorso di un cittadino - aveva annullato il verbale di accertamento con il quale l'attuale polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina aveva contestato nel 2001 un'infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna.

LA SENTENZA - Secondo la Suprema Corte, in base all'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, «deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale ». La sentenza del giudice di pace avrebbe, al contrario, censurato l'organizzazione del servizio di vigilanza da parte della polizia municipale.

LE SPESE DI GIUDIZIO - La Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della sanzione amministrativa, rigettando l'opposizione a suo tempo presentata al giudice di pace, con la condanna alle spese di giudizio dell'opponente che, a fronte dell'importo iniziale di 130 euro della contravvenzione, dovrà pagare complessivamente circa 570 euro.

IL NO DEI CONSUMATORI - Immediata la reazione delle associazioni dei consumatori. Per il Codacons «la conferma della Cassazione della validità delle multe con l'autovelox non deve trasformarsi in una forma di "spremitura" degli automobilisti per consentire ai Comuni di fare cassa», mentre Telefono Blu Sos Consumatori sostiene che «la sentenza non può essere considerata legge» perchè la Cassazione ha deciso soltanto su questo caso e non a sezioni riunite. Le due associazioni precisano comunque che la sentenza non fa decadere l'obbligo di indicare nel verbale i motivi per cui non l'automobilista incappato nel superamento del limite di velocità non è stato immediatamente fermato. Le certezze sulla giurisprudenza infatti non sono tali. Proprio la cassazione con un'altra sentenza (8837-05) aveva stabilito che in caso di invio della contravvenzione senza contestazione immediata, i motivi devono essere indicati sul verbale in modo non generico. E in precedenza la Corte Costituzionale era intervenuta sulla questione dell'identificazione del conducente, stabilendo che al proprietario dell'auto non possono essere tolti i punti- patente senza un'identificazione certa di chi era alla guida al momento dell'infrazione.


da Il Mattino del 15 giugno 2005

SENTENZA A SORPRESA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Autovelox, è valida la multa senza contestazione

È valido il verbale di accertamento di un’infrazione rilevata mediante autovelox, anche nell’impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l’apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione. La Corte ha, infatti, accolto il ricorso del comando di polizia municipale dell’unione dei comuni della Marrucina contro una sentenza del Giudice di pace che - su ricorso di un cittadino - aveva annullato il verbale di accertamento con il quale, nel 2001, era stata contestata un’infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna, vicino Chieti. Secondo la Suprema Corte, in base all’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, «deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o nell’impossibilità di essere fermato». Ne deriverebbe «che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza - dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione». La sentenza del Giudice di pace avrebbe, al contrario, censurato l’organizzazione del servizio di vigilanza da parte della polizia municipale. La Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della sanzione amministrativa: il «colpevole» a fronte dell’importo iniziale di 130 euro della contravvenzione dovrà ora pagare circa 570 euro. Immediate le reazioni di Codacons e Telefono Blu. Per il Codacons «la conferma della Cassazione della validità delle multe con l’autovelox non deve trasformarsi in una forma di spremitura degli automobilisti per consentire ai Comuni di fare cassa». E l’associazione dei consumatori afferma: «I Vigili, nel verbale della contravvenzione, devono specificare i motivi per cui è stato impossibile fermare il conducente, dove erano al momento dell’infrazione, e tutti gli elementi utili per giustificare la non contestazione immediata». Telefono Blu si dice invece «non convinto che la sentenza riabiliti di fatto l’autovelox e quindi di fatto non infici altre situazioni, tantomeno i vari ricorsi». È del resto con la sentenza 2494 che la Cassazione ha convalidato la legittimità delle multe fatte dall’autovelox e non contestate subito. In particolare, ad avviso degli ermellini sono 5 le circostanze in cui le multe devono essere pagate anche se l’automobilista non è stato fermato. Ovvero, quando si passa il semaforo col rosso; si sorpassa in curva; se la multa viene fatta da un agente a bordo di un mezzo pubblico; se la violazione è accertata in assenza del trasgressore (come nel cado del divieto di sosta); se la contravvenzione è elevata con i modelli di autovelox che rilevano la velocità solo dopo il passaggio del veicolo.

 

 

 

 

    

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