13 settembre 2004
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
Giuseppe Grimaldi

 

 

Tra le tante e-mail che pervengono a ViviTelese, alcune chiedono delucidazioni sulle norme del Codice della strada. Tra queste, interessante il quesito che parlava di sosta:

 

Nel centro abitato con stradine di larghezza non superiore ai tre metri,quale articolo del c.d.s.si impone per sanzionare una sosta di autovettura?


L'articolo da applicare dovrebbe essere il 158. Dico dovrebbe perchè in effetti si dovrebbe tener conto di quanto indicato al comma 4 dell'articolo 157.  

Una strada di 3 metri è sicuramente a senso unico e quindi deve rimanere lo spazio utile al passaggio di un fila di veicoli che l'articolo 157 stabilisce in almeno tre metri.    

Allego il contenuto dei 2 articoli   

Ti saluto cordialmente. Giuseppe Grimaldi 

Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero

Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.

Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.

E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 .

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

La fermata e la sosta sono vietate:

in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la marcia;

nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';

in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;

nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

  La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:

allo sbocco dei passi carrabili;

dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;

negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;

sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;

sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

nelle aree pedonali urbane;

nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.  

Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.  

Chiunque viola le disposizioni del comma I e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .  

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.  

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

 

    

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