3 dicembre 2004
Il Tar boccia il ricorso sul cavalcavia
da Il Sannio Quotidiano - 02-12-2004

 

 

Il Tar boccia il ricorso sul cavalcavia

 

L’ex sindaco D’Occhio: «Solo uno stimolo dal Comune, Provincia e Regione puntano sul progetto»

 

I giudici della quinta sezione del tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania hanno respinto il ricorso proposto dal condominio «Parco Quadrifoglio» avente a che fare con la costruzione dei cavalca ferrovia a Telese Terme. L’atto prodotto era diretto contro il Comune di Telese Terme, la Regione Campania, la Provincia di Benevento, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a. e mirava all’annullamento di una serie di documenti inerenti l’iter di realizzazione delle opere.

 

Nello specifico il condominio contestava gli atti nella parte concernente l’attuazione di un sottovia al km 132+970 della linea ferroviaria Napoli-Foggia, comportante l’acquisizione di una fascia di terreno di pertinenza condominiale della superficie di 211 metri quadri. Ma i giudici hanno ritenuto infondate le richieste in quanto: l’art. 2 della legge n. 354 del 1998 prevede che i progetti rientranti nel piano di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato siano approvati mediante accordo di programma; il condominio ha avuto comunicazione di avvio del procedimento con nota RFI ben prima della stipula dell’accordo e della delibera RFI riguardante l’approvazione del progetto definitivo dell’opera anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di legge, per cui risulta superata la dichiarazione di pubblica utilità precedentemente prevista nelle delibere comunali.

 

Dalle osservazioni presentate dal condominio è emersa una piena conoscenza degli atti. Conseguenza: l’impugnativa riferita alle determinazioni preesistenti, qualora ritenute direttamente ed immediatamente lesiva, sarebbe tardiva. I termini per l’inizio e l’ultimazione delle procedure di esproprio e dei lavori, originariamente fissati nella delibera comunale n. 100 del 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, risultano superati dalla già citata delibera RFI n. 91 del 2003. Inoltre la contestazione relativa al denunciato ritardo del provvedimento di occupazione è anche inammissibile perché l’atto introduttivo del giudizio non risulta notificato all’autorità prefettizia che ha emanato il decreto di occupazione. L’iter di variante urbanistica risulta perfezionato per effetto della pubblicazione del decreto regionale sul BURC.

 

Tuttavia, ha ribadito il Tar, il vizio in questione potrebbe riguardare unicamente gli atti consequenziali all’accordo di programma e cioè, in sostanza, il provvedimento di occupazione, la cui impugnativa è però inammissibile per omessa notifica del ricorso all’autorità prefettizia. La mancata approvazione del progetto esecutivo o della variante urbanistica non invalida gli atti presupposti della procedura di esproprio; il decreto di occupazione, così ha sentenziato il Tar, è emanato, senza necessità di una particolare motivazione, come atto consequenziale meramente attuativo della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell’opera pubblica, che scaturisce di norma, per effetto dell’approvazione del progetto definitivo; in ogni caso l’approvazione del progetto esecutivo è nel frattempo sopravvenuta con la delibera RFI del 28 luglio 2004; inoltre, la variazione degli strumenti urbanistici deriva dalla approvazione e ratifica dell’accordo di programma.

 

E veniamo alla scelta, di competenza dell’amministrazione, per la realizzazione di un sottovia in luogo del cavalcaferrovia originariamente prospettato nella progettazione preliminare. Questa ha formato l’oggetto di specifico esame nella delibera consiliare n. 58 del 26 novembre 2002, recante il rigetto delle osservazioni presentate dallo stesso condominio e per i giudici risulta adeguatamente motivata in base a valutazioni non suscettibili di sindacato nel merito in sede giurisdizionale; peraltro, dalle controdeduzioni tecniche elaborate dalla RFI risulta che il sottovia non coinvolgerebbe in maniera definitiva le aree scoperte condominiali.

 

Adempimento degli obblighi sanciti dall’accordo di programma; il progetto esecutivo risulta nel frattempo approvato e la costituzione del collegio di vigilanza deriva direttamente dallo stesso accordo; il decreto di approvazione dell’accordo di programma risulta emanato dall’Assessore regionale all’urbanistica come delegato del Presidente della Regione; il Tar ha ritenuto che l’indicazione nella pubblicazione sul Burc dell’Assessore ai trasporti è il frutto di un evidente errore materiale che non può, come tale, incidere sulla legittimità degli atti impugnati.

 

    

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