I motivi di contestazione di una
contravvenzione si rilevano attraverso
un’attenta lettura del verbale.
Diffidate da coloro che offrono
prestampati pronti per il ricorso: si
tratta di “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO".
Non basta esibire o produrre una
sentenza favorevole anche della Suprema
Corte di Cassazione per avere ragione:
spesso è necessario fare valere le
proprie ragioni attraverso un
contraddittorio tra le parti.
Per opporsi ad una contravvenzione
ritenuta ingiusta bisogna motivare il
ricorso con argomenti validi per
ottenere l'annullamento per vizi formali
e/o sostanziali.
Per esempio: se si supera di
oltre 40 Km/H il limite di velocità
viene contestato il comma 9 dell'art.142
del codice della strada che equivale al
ritiro della patente se la
contravvenzione è contestata
immediatamente. In caso di successiva
notifica del verbale a mezzo posta,
l'autorità procedente chiederà
l'esibizione della patente di guida.
Qui di seguito elenchiamo alcuni
errori in cui incorre la Pubblica
Amministrazione nella compilazione e
nella contestazione dei verbali.
Esaminiamo un verbale “standard”.
1) Mancata
contestazione immediata e violazione
dell'art.200 del C.D.S.
La norma
prevede l’obbligo di intimare l'ALT
affinché il presunto trasgressore possa
difendersi nell’immediatezza del fatto,
agire in contraddittorio e verificare la
regolarità del servizio di
pattugliamento. Solo osservando questa
norma si riconosce il diritto alla
difesa garantito dall'art.24 della Carta
Costituzionale.
2) Pretestuosa
applicazione dell'art. 384 del D.P.R.
16/12/1992 n°495
(Regolamento di
applicazione al Codice della strada).
Il verbalizzante invoca strumentalmente
tale norma di legge, con motivazioni
pretestuose e valide per ogni tipo di
violazione e per giustificare la mancata
contestazione immediata. La legge
obbliga il verbalizzante a dettagliare i
motivi che non gli hanno consentito di
intimare l'ALT. E' più facile spedire
successivamente il verbale a casa
piuttosto che "affrontare il reo" con
argomentazioni che potrebbero degenerare
in inutili discussioni.
3) Uso illegittimo del
misuratore di velocità
Nella
maggioranza dei casi gli utilizzatori di
apparecchi radio e radar a bassa
frequenza, inferiori a 27 MegaHertz di
potenza, non hanno chiesto, e quindi
ottenuto l'autorizzazione dal Ministero
PPTT.
Da questa norma non sono esentati gli
agenti della strada che, inoltre, devono
aver corrisposto all'erario la relativa
tassa annua.
4) Mancanza di
visibilità degli agenti del traffico
L'articolo 183
D.P.R. 16/12/1992 n°495 così recita:
"gli agenti preposti alla regolazione
del traffico e gli organi di polizia
stradale di cui all'art.12 del codice,
durante i servizi previsti dall'art.11,
commi 1 e 2, quando operano sulla strada
devono essere visibili a distanza, sia
di giorno che di notte...".
5)
Mancata indicazione del
corrispettivo della sanzione espresso in
EURO come indicato dall’art. 51 D.vo
24/06/1998 n. 213 (in G.U. 08/07/1998 n.
157) in vigore dal 1° gennaio 2002;
6) Nulla la violazione
accertata da persona non presente ai
fatti.
Il verbale
contestato è stato accertato da persona
diversa da quella che gestiva
l'autovelox, non era presente al momento
e si limita a riferire fatti e
circostanze appresi da altri. Il verbale
di contestazione dell'infrazione di cui
all'art.142 del C.d.S. redatto da agenti
di polizia diversi da quelli che, in
possesso dell'autovelox, hanno avuto
modo di accertatore de visu, attraverso
l'esame dell'apparecchio, il superamento
dei limiti di velocità, non può godere
della fede privilegiata riservata a tale
tipo di atto, trattandosi di mera
attestazione di fatti aliunde appresi e,
in mancanza di altri elementi probatori
convincenti, assurge a semplice elemento
indiziario non sufficiente a rendere
credibile la contestazione.
Oltretutto non è dato sapere, proprio
perché il verbalizzante non gestiva
l'apparecchio di rilevamento della
velocità, se erano stati eseguiti i
controlli di funzionalità dello stesso.
7) Insufficiente il
servizio di pattugliamento
Dalla lettura
del verbale di che trattasi risulta che
la violazione è stata accertata da un
solo agente di polizia e che non è stato
possibile procedere all'immediata
contestazione ai sensi dell'art.384 del
D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 n.495. A tal
fine è bene chiarire che in base alla
normativa vigente ed in particolare
all'art.200 C.d.S. la violazione di una
qualsiasi norma del C.d.S. deve essere
immediatamente contestata; se così non
fosse, rimarrebbe sempre inapplicabile e
quindi del tutto inutile.
8) Difetto di
sottoscrizione del verbale di
accertamento
In calce al
verbale compare la dicitura,
stampigliata a macchina, al verbale, non
seguita da alcuna firma. La
sottoscrizione del verbale da parte del
pubblico ufficiale che lo ha formato
costituisce elemento essenziale
dell'atto, in difetto, non vi è alcuna
certezza circa la sua provenienza.
9) Richiesta di
esibire la patente
in un più vicino posto di polizia o, nel
caso il destinatario non fosse stato
alla guida del veicolo sanzionato, di
fornire le generalità del guidatore. In
quest'ultimo caso non vi è alcun obbligo
di dare informazioni; basterà inviare
una lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno con la dichiarazione (se
corrisponde al vero) che non si era alla
guida del veicolo.
10) Segnali stradali
“abusivi” sono
quelli installati dall’Ente proprietario
della strada che non riportano, sul
retro, la data ed il numero della
delibera con la quale l’Ente ha
autorizzato l’installazione ed il
posizionamento, così come prevede l’art.
77 c. 7 del D.P.R. 495/92. Ne consegue
che l’ accertamento di una violazione
sulla base dell’indicazione di quel
segnale stradale, deve ritenersi nullo
per l’inesistenza dello stesso.
AUTOVELOX E TELELASER
1. Questione di
legittimità in ipotesi di uso non
corretto.
2. Attendibilità dei dati rilevati dal
Telelaser.
La polizia italiana, tra l’altro, si
avvale di uno strumento denominato
“AUTOVELOX” che emette dei raggi
infrarossi (invisibili all’occhio umano)
a distanza fissa, che attraversano
perpendicolarmente la sede stradale.
Allorché un veicolo in transito
interrompe i raggi, il tempo intero
inerente tra le interruzioni, utilizzato
da un calcolatore, determina la velocità
del veicolo.
Se la velocità supera i limiti
prestabiliti in chilometri compaiono sul
display (e un allarme sonoro avvisa
l’operatore) e una fotocamera ritrae la
parte posteriore del veicolo, dove è
posta la targa, e l’indicatore di
velocità con il giorno e l’ora esatta.
Le rilevazioni fornite da codesti
strumenti elettronici, sotto un profilo
strettamente tecnico, offrono risultati
sicuri, sempre che siano perfetti nella
loro strutturazione e siano
correttamente utilizzati.
L’esattezza dei rilevamenti si fonda su
una regolare taratura del congegno, che
assicuri la sostanza dello spazio che
separa i due raggi luminosi, perché in
tale spazio, in uno con l’intervallo di
tempo fra le interruzioni segnalate con
cellule fotoelettriche, sta alla base
del calcolo della velocità.
Anche l’oscillatore misuratore del tempo
deve essere ben tarato poiché esso
indica detto tempo in microfrazioni di
secondo. Acquisite tali sommarie nozioni
tecniche, non si può prescindere
dall’evidenziare l’importanza della
manutenzione e dell’uso
dell’apparecchiatura che devono essere
affidati soltanto a personale
specializzato. In difetto di tali
essenziali operazioni, che solo
garantiscono la perfetta funzionalità
dell’apparecchio, il rilevamento della
violazione della velocità deve essere
quanto meno messo in dubbio; non è
sufficiente che sul verbale sia stata
prestampata la frase: “ dopo aver
verificato la perfetta funzionalità
ecc.” |