30 marzo 2005
I ricorsi contro l'autovelox
fonte: www.autovelox.net

 

 

I motivi di contestazione di una contravvenzione si rilevano attraverso un’attenta lettura del verbale. Diffidate da coloro che offrono prestampati pronti per il ricorso: si tratta di “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO".

Non basta esibire o produrre una sentenza favorevole anche della Suprema Corte di Cassazione per avere ragione: spesso è necessario fare valere le proprie ragioni attraverso un contraddittorio tra le parti.
Per opporsi ad una contravvenzione ritenuta ingiusta bisogna motivare il ricorso con argomenti validi per ottenere l'annullamento per vizi formali e/o sostanziali. 


Per esempio: se si supera di oltre 40 Km/H il limite di velocità viene contestato il comma 9 dell'art.142 del codice della strada che equivale al ritiro della patente se la contravvenzione è contestata immediatamente. In caso di successiva notifica del verbale a mezzo posta, l'autorità procedente chiederà l'esibizione della patente di guida. 


Qui di seguito elenchiamo alcuni errori in cui incorre la Pubblica Amministrazione nella compilazione e nella contestazione dei verbali. Esaminiamo un verbale “standard”.

1) Mancata contestazione immediata e violazione dell'art.200 del C.D.S. 
La norma prevede l’obbligo di intimare l'ALT affinché il presunto trasgressore possa difendersi nell’immediatezza del fatto, agire in contraddittorio e verificare la regolarità del servizio di pattugliamento. Solo osservando questa norma si riconosce il diritto alla difesa garantito dall'art.24 della Carta Costituzionale.

2) Pretestuosa applicazione dell'art. 384 del D.P.R. 16/12/1992 n°495  (Regolamento di applicazione al Codice della strada). 
Il verbalizzante invoca strumentalmente tale norma di legge, con motivazioni pretestuose e valide per ogni tipo di violazione e per giustificare la mancata contestazione immediata. La legge obbliga il verbalizzante a dettagliare i motivi che non gli hanno consentito di intimare l'ALT. E' più facile spedire successivamente il verbale a casa piuttosto che "affrontare il reo" con argomentazioni che potrebbero degenerare in inutili discussioni.

3) Uso illegittimo del misuratore di velocità 
Nella maggioranza dei casi gli utilizzatori di apparecchi radio e radar a bassa frequenza, inferiori a 27 MegaHertz di potenza, non hanno chiesto, e quindi ottenuto l'autorizzazione dal Ministero PPTT.
Da questa norma non sono esentati gli agenti della strada che, inoltre, devono aver corrisposto all'erario la relativa tassa annua.

4) Mancanza di visibilità degli agenti del traffico 
L'articolo 183 D.P.R. 16/12/1992 n°495 così recita: "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del codice, durante i servizi previsti dall'art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte...".

5) Mancata indicazione del corrispettivo della sanzione espresso in EURO come indicato dall’art. 51 D.vo 24/06/1998 n. 213 (in G.U. 08/07/1998 n. 157) in vigore dal 1° gennaio 2002; 

6) Nulla la violazione accertata da persona non presente ai fatti. 
Il verbale contestato è stato accertato da persona diversa da quella che gestiva l'autovelox, non era presente al momento e si limita a riferire fatti e circostanze appresi da altri. Il verbale di contestazione dell'infrazione di cui all'art.142 del C.d.S. redatto da agenti di polizia diversi da quelli che, in possesso dell'autovelox, hanno avuto modo di accertatore de visu, attraverso l'esame dell'apparecchio, il superamento dei limiti di velocità, non può godere della fede privilegiata riservata a tale tipo di atto, trattandosi di mera attestazione di fatti aliunde appresi e, in mancanza di altri elementi probatori convincenti, assurge a semplice elemento indiziario non sufficiente a rendere credibile la contestazione.
Oltretutto non è dato sapere, proprio perché il verbalizzante non gestiva l'apparecchio di rilevamento della velocità, se erano stati eseguiti i controlli di funzionalità dello stesso.

7) Insufficiente il servizio di pattugliamento 
Dalla lettura del verbale di che trattasi risulta che la violazione è stata accertata da un solo agente di polizia e che non è stato possibile procedere all'immediata contestazione ai sensi dell'art.384 del D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 n.495. A tal fine è bene chiarire che in base alla normativa vigente ed in particolare all'art.200 C.d.S. la violazione di una qualsiasi norma del C.d.S. deve essere immediatamente contestata; se così non fosse, rimarrebbe sempre inapplicabile e quindi del tutto inutile.

8) Difetto di sottoscrizione del verbale di accertamento 
In calce al verbale compare la dicitura, stampigliata a macchina, al verbale, non seguita da alcuna firma. La sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che lo ha formato costituisce elemento essenziale dell'atto, in difetto, non vi è alcuna certezza circa la sua provenienza.

9) Richiesta di esibire la patente in un più vicino posto di polizia o, nel caso il destinatario non fosse stato alla guida del veicolo sanzionato, di fornire le generalità del guidatore. In quest'ultimo caso non vi è alcun obbligo di dare informazioni; basterà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la dichiarazione (se corrisponde al vero) che non si era alla guida del veicolo. 

10) Segnali stradali “abusivi” sono quelli installati dall’Ente proprietario della strada che non riportano, sul retro, la data ed il numero della delibera con la quale l’Ente ha autorizzato l’installazione ed il posizionamento, così come prevede l’art. 77 c. 7 del D.P.R. 495/92. Ne consegue che l’ accertamento di una violazione sulla base dell’indicazione di quel segnale stradale, deve ritenersi nullo per l’inesistenza dello stesso. 

AUTOVELOX E TELELASER 

1. Questione di legittimità in ipotesi di uso non corretto.
2. Attendibilità dei dati rilevati dal Telelaser.

La polizia italiana, tra l’altro, si avvale di uno strumento denominato “AUTOVELOX” che emette dei raggi infrarossi (invisibili all’occhio umano) a distanza fissa, che attraversano perpendicolarmente la sede stradale.

Allorché un veicolo in transito interrompe i raggi, il tempo intero inerente tra le interruzioni, utilizzato da un calcolatore, determina la velocità del veicolo.

Se la velocità supera i limiti prestabiliti in chilometri compaiono sul display (e un allarme sonoro avvisa l’operatore) e una fotocamera ritrae la parte posteriore del veicolo, dove è posta la targa, e l’indicatore di velocità con il giorno e l’ora esatta. Le rilevazioni fornite da codesti strumenti elettronici, sotto un profilo strettamente tecnico, offrono risultati sicuri, sempre che siano perfetti nella loro strutturazione e siano correttamente utilizzati.

L’esattezza dei rilevamenti si fonda su una regolare taratura del congegno, che assicuri la sostanza dello spazio che separa i due raggi luminosi, perché in tale spazio, in uno con l’intervallo di tempo fra le interruzioni segnalate con cellule fotoelettriche, sta alla base del calcolo della velocità.

Anche l’oscillatore misuratore del tempo deve essere ben tarato poiché esso indica detto tempo in microfrazioni di secondo. Acquisite tali sommarie nozioni tecniche, non si può prescindere dall’evidenziare l’importanza della manutenzione e dell’uso dell’apparecchiatura che devono essere affidati soltanto a personale specializzato. In difetto di tali essenziali operazioni, che solo garantiscono la perfetta funzionalità dell’apparecchio, il rilevamento della violazione della velocità deve essere quanto meno messo in dubbio; non è sufficiente che sul verbale sia stata prestampata la frase: “ dopo aver verificato la perfetta funzionalità ecc.” 

 

    

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