1
Settembre 2005
Regolamento per lo svolgimento della
campagna elettorale
Art. 1 - Presentazione delle
candidature
1. Le candidature alla Primaria 2005
devono essere sottoscritte da almeno
10.000 (diecimila) e da non più di
20.000 (ventimila) cittadini che
godono dell’elettorato attivo per
l’elezione della Camera dei Deputati
alla data della scadenza della XIV
legislatura (13 maggio 2006), i
quali sottoscrivono contestualmente
il “Progetto”, di cui all’Art. 2
Comma 3 del regolamento quadro per
la Primaria 2005. Non possono
candidarsi alla Primaria 2005
dell’Unione coloro che nel corso
dell’attuale legislatura abbiano
svolto attività politica a sostegno
del centrodestra.
2. Le candidature, devono essere
sottoscritte, su appositi moduli
predisposti dall’ufficio nazionale
tecnico amministrativo, da elettori
residenti in almeno dieci regioni
diverse, in misura di almeno mille
elettori residenti in tali regioni
(cinquecento nelle regioni con meno
di un milione di abitanti e nelle
province autonome di Trento e di
Bolzano).
I moduli per l’accettazione di
candidatura e per la raccolta delle
sottoscrizioni riportano il
contrassegno a colori dell’unione,
ma possono essere stampati ed
utilizzati in bianco e nero.
Le quattro pagine che costituiscono
il modulo per la raccolta delle
sottoscrizioni debbono essere
stampate su un unico foglio, formato
a3 - fronte/retro.
In testa ad ogni modulo di raccolta
delle sottoscrizioni va evidenziata
la regione di residenza dei
sottoscrittori, per le province
autonome, si indicherà “Trento” o
“Bolzano”.
3. Le sottoscrizioni non hanno
bisogno di autenticazione e si
ritengono valide se raccolte in
presenza di:
• Un parlamentare nazionale o
europeo;
• Un Presidente di Regione o di
Provincia;
• Un Sindaco;
• Un Consigliere o assessore
regionale, provinciale, comunale o
circoscrizionale o di altro
territorio equivalente.
4. Le candidature sono valide se
accompagnate dalla documentazione
prevista all’Art. 5 comma 3 del
regolamento quadro per la Primaria
2005, nonché dalla designazione dei
delegati di candidati di cui all’Art.
5 del presente regolamento.
5. La documentazione deve essere
presentata all’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo, presso la
sede di Roma - Piazza SS. Apostoli
55 -, entro e non oltre le ore 20
del 15 settembre 2005.
6. L’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo procede alla
verifica della documentazione di
presentazione delle candidature,
della validità delle sottoscrizioni
e della loro congruità rispetto ai
criteri numerici indicati al secondo
comma del presente articolo, nonché
della correttezza della
documentazione indicata al comma
quarto del presente articolo.
7. L’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo può
eventualmente accordare 48 ore di
tempo ai candidati per integrare la
documentazione, di cui al quarto
comma del presente articolo.
8. Trascorse 48 ore dalla scadenza
del termine per la presentazione
delle candidature, in mancanza di
ricorsi o contestazioni, l’Ufficio
nazionale tecnico-amministrativo
notifica all’Ufficio di Presidenza i
candidati alla Primaria 2005.
9. In caso di ricorsi, l’Ufficio
nazionale tecnico-amministrativo li
devolve al Collegio dei Garanti, che
decide in unica e inappellabile
istanza entro 48 ore.
10. Terminate tutte le operazioni
della presentazione dei candidati,
l’Ufficio di Presidenza stabilisce,
mediante sorteggio da effettuarsi
alla presenza dei candidati o dei
loro delegati, il numero d’ordine da
assegnare a ciascun candidato. I
nomi dei candidati saranno riportati
sulle schede e su qualsiasi altro
materiale prodotto per la campagna
d’informazione secondo l’ordine
assegnato dal sorteggio.
Art. 2 - Elettori
1. Possono partecipare alla
“Primaria 2005”, in qualità di
elettori, tutti i cittadini che
abbiano titolarità del diritto
attivo di voto per le elezioni della
Camera di Deputati.
2. Gli italiani all’estero votano
presso le sedi e con le modalità che
verranno decise e rese note entro il
30 settembre 2005. Un apposito
Ufficio tecnico-amministrativo,
composto dal Coordinamento
dell'Unione degli italiani nel
mondo, sovrintende
all'organizzazione e a tutte le
operazioni di voto.
3. I giovani che hanno compiuto il
18° anno dopo l’ultima tornata
elettorale svoltasi nel comune di
residenza o che lo compiranno entro
la data di scadenza naturale della
XIV legislatura (entro il 13 maggio
2006), eserciteranno il diritto di
voto nel seggio speciale istituito
nel territorio e, qualora sprovvisti
di tessera elettorale, potranno
votare esibendo un valido documento
di identità, dal quale risulti la
residenza.
4. Gli immigrati, regolarmente
residenti da almeno tre anni nel
nostro paese, che intendano
esercitare il diritto al voto nella
Primaria 2005, devono registrarsi,
entro il 7 ottobre 2005, in appositi
elenchi predisposti dagli Uffici
provinciali tecnico-amministrativi.
5. Gli studenti ed i lavoratori
domiciliati fuori dalla provincia di
residenza, potranno votare in seggi
speciali nella provincia di
domicilio, previa iscrizione, entro
il 7 ottobre 2005, in appositi
elenchi istituiti dagli Uffici
provinciali tecnico-amministrativi.
Entro il 12 ottobre 2005 gli Uffici
provinciali dovranno trasmettere
tali elenchi, distinti per provincia
di residenza, all’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo. Questo
provvederà a trasmettere
immediatamente agli Uffici
provinciali di residenza gli elenchi
di cui sopra al fine di notificare
ai seggi di origine la rinuncia
dell’esercizio del diritto di voto
in quella sede.
6. L’Ufficio tecnico-amministrativo
di ciascuna provincia provvederà a
distribuire ai seggi speciali gli
elenchi di cui ai commi precedenti
sulla base della competenza
territoriale, dandone ampia
pubblicità.
Art. 3 - Seggi elettorali
1. Nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 7, comma 3, del
regolamento Quadro per la Primaria
2005, gli Uffici provinciali
tecnico-amministrativi possono
determinare, in accordo con
l'Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo, un numero di
seggi superiore nell’obiettivo di
coinvolgere il più elevato numero di
elettori e sulla base delle più
generali esigenze politiche ed
organizzative della provincia e
della natura, anche demografica e
morfologica, del territorio.
2. Gli Uffici provinciali
tecnico-amministrativi dovranno
comunicare all’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo il numero dei
seggi che intendono costituire e le
rispettive competenze territoriali
entro il 15 settembre 2005.
3. Al fine di determinare in quale
seggio ciascun elettore potrà
esercitare il diritto di voto, gli
Uffici provinciali
tecnico-amministrativi dovranno
precisare la porzione di territorio
di competenza di ciascun seggio, che
dovrà comprendere uno o più comuni
ovvero più sezioni elettorali di uno
stesso comune.
4. I seggi dovranno avere, pertanto,
una rigida competenza territoriale e
garantire la correttezza e la
trasparenza delle procedure
elettorali e la segretezza delle
operazioni di voto.
5. L’ubicazione dei seggi e la
competenza territoriale in
riferimento alle sezioni elettorali
dovranno essere ampiamente
pubblicizzati anche attraverso
strumenti telematici ed un apposito
numero verde gestito dalla sede
nazionale dell’Unione.
6. Eventuali controversie che
dovessero emergere negli Uffici
provinciali tecnico-amministrativi,
saranno definite dall’Ufficio
nazionale tecnico-amministrativo
sulla base dei seguenti criteri:
a) un numero minimo di seggi, come
previsto dall’art. 7 comma 3 del
regolamento
quadro;
b) un numero massimo di seggi così
stabilito:
1. un seggio per ogni Comune;
2. un seggio per ogni 10.000
abitanti per i Comuni con oltre
10.000 abitanti;
c) la determinazione del numero dei
seggi e la loro localizzazione
debbono tener conto
dell’equilibrio territoriale.
d) i seggi debbono essere idonei e
comunque garantire la presenza di
scrutatori
appartenenti a più forze politiche
dell’Unione.
Art. 4 - Costituzione dei seggi
1. La costituzione dei seggi deve
avvenire domenica mattina, prima
dell’apertura delle operazioni di
voto.
2. Il seggio è composto da due o da
un numero pari di scrutatori e da un
Presidente, nominati dal
responsabile del procedimento
elettorale, d’intesa con l’Ufficio
provinciale tecnico-amministrativo
sulla base delle richieste
presentate dagli elettori del
territorio e tenendo conto
dell’obiettivo di assicurare nel
seggio una reale pluralità di
presenze.
3. In caso di assenza di uno o più
componenti, il presidente di seggio
li surroga con uno o più elettori
presenti che non siano
rappresentanti di candidato.
4. I membri del seggio, compresi i
rappresentanti dei candidati,
possono votare nei seggi dove
svolgono le loro funzioni, secondo
le indicazioni che saranno fornite
dall'Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo.
5. Il presidente di seggio designa
tra gli scrutatori un
vice-presidente e invita i
rappresentanti dei candidati a
partecipare alle operazioni
elettorali.
6. Il presidente ha facoltà di
nominare una persona di sua fiducia
in qualità di segretario, per
provvedere alla stesura del processo
verbale.
7. Il seggio procede, quindi, agli
adempimenti previsti ed, in
particolare, alla vidimazione delle
schede e alla trascrizione del
numero delle stesse, nel verbale.
Art. 5 - Rappresentanti dei
candidati
1. Ciascun candidato alla Primaria
2005 deve designare, con apposito
modulo, due delegati, uno effettivo
e l’altro supplente, incaricati di
designare a loro volta i
rappresentanti di candidato presso
l’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo, nonchè negli
Uffici provinciali
tecnico-amministrativi.
2. I rappresentanti presso l’Ufficio
provinciale tecnico-amministrativo
designano i rappresentanti dei
candidati nei singoli seggi
elettorali.
3. Il presidente di seggio riceve
dall’Ufficio provinciale
tecnico-amministrativo i nomi dei
rappresentanti di candidato.
4. I rappresentanti di candidato
possono presentarsi anche
direttamente al seggio, senza essere
stati preventivamente segnalati
dall’Ufficio provinciale
tecnico-amministrativo, consegnando
al presidente di seggio il modulo
ufficiale di nomina; il presidente
ne accerta l’identità, annotandola
sul verbale.
5. I rappresentanti di candidato
hanno facoltà di far inserire
succintamente a verbale eventuali
dichiarazioni.
6. I rappresentanti di candidato
hanno il dovere di collaborare al
regolare svolgimento delle
operazioni elettorali, possono
apporre la propria firma sui sigilli
delle urne, sui verbali e sui
plichi.
Art. 6 - Materiale per il seggio
1. Il presidente di seggio riceve
dall’Ufficio provinciale
tecnico-amministrativo tutto il
materiale necessario alle operazioni
elettorali, e in particolare:
• un registro su cui annotare gli
elettori che hanno votato,
• un numero di copie del progetto
dell’Unione pari alle schede
elettorali,
• una serie di blocchetti per le
ricevute delle oblazioni di almeno 1
Euro,
• una cassetta per la raccolta delle
oblazioni,
• due urne,
• un numero sufficiente di schede
elettorali,
• un verbale generale,
• due tabelle di scrutinio,
• una serie di buste,
• delle matite copiative,
• dei manifesti della scheda
elettorale,
• un modulo per la trasmissione dei
risultati all’ufficio
tecnico-amministrativo provinciale.
• Il materiale di cancelleria,
• uno schermo per assicurare la
segretezza del voto
• n° 2 istruzioni per il seggio
elettorale
• la cartellonistica
• le bandiere dell’Unione
Art. 7 - Operazioni di voto
1. Gli elettori di cui al precedente
art. 2 devono sottoscrivere il
“Progetto” e versare un’oblazione al
seggio di almeno 1,00 euro per
concorrere alle spese organizzative
della Primaria 2005.
2. Per essere ammessi al voto
occorre esibire al seggio un
documento d’identità e la propria
tessera elettorale. I giovani di cui
all’art. 2, comma 2 del presente
regolamento nonché gli elettori di
cui all’art. 2, comma 3 potranno
esercitare il diritto di voto
esibendo solo un valido documento di
identità.
E’ necessario, inoltre, che gli
elettori diano un espresso assenso
affinché il proprio nominativo sia
inserito nell’elenco dei
partecipanti alla votazione e che
l’elenco stesso sia reso
consultabile da parte di chiunque vi
abbia interesse.
3. Un componente il seggio verifica
la suddetta documentazione e
consegna all’elettore la scheda per
la votazione, dopo aver registrato
in ordine alfabetico sugli appositi
elenchi, i dati anagrafici
dell’elettore, l’indirizzo completo
e gli estremi del documento di
identificazione.
4. Un componente del seggio deve
accertare che l’elettore non abbia
già esercitato il diritto di voto.
5. L’elettore appone la propria
firma sull’elenco tabulato.
6. L’elettore si reca nella cabina
ed esprime il proprio voto
tracciando sulla scheda con la
matita un segno nella casella posta
accanto al nominativo prescelto o
sul nome del candidato ovvero
all’interno del riquadro contenente
il nome del candidato e la depone
chiusa nell’apposita urna.
7. Un componente del seggio annota
sul registro l’avvenuta votazione,
apponendo la propria firma accanto a
quella dell’elettore.
8. Le operazioni relative alle
votazioni si svolgono dalle ore 8:00
alle ore 22:00, senza interruzione.
Gli elettori che alle 22:00 si
trovino ancora nei locali del seggio
saranno ammessi a votare anche oltre
il termine predetto.
Il presidente del seggio, dopo
essersi accertato che non vi sia tra
i presenti qualcuno che deve ancora
votare, dichiara chiusa la
votazione.
Art. 8 - Operazioni di scrutinio
1. Immediatamente dopo le operazioni
di voto, il seggio verifica
innanzitutto il numero degli
elettori che hanno votato e procede
al riscontro delle schede vidimate e
non votate, con le firme degli
elettori che hanno votato risultanti
dal tabulato elettorale.
La somma delle schede vidimate ma
non votate e delle firme degli
elettori risultanti dal tabulato
deve corrispondere al numero delle
schede vidimate.
2. Conclusa tale operazione, il
presidente di seggio dà inizio alle
operazioni di scrutinio, che si
svolgeranno senza interruzione sino
alla loro conclusione.
Un componente del seggio estrae
dall’urna una scheda alla volta, la
apre e la passa al presidente, che
dà lettura del nominativo votato.
Gli scrutatori annotano i voti nelle
tabelle di scrutinio.
3. I possibili casi di annullamento
sono i seguenti:
• segni tracciati chiaramente e
distintamente su più nomi di
candidati;
• segni inequivocabili di
identificazione dell’elettore;
• assoluta impossibilità di
stabilire a quale candidato si
riferisca un segno tracciato sulla
scheda;
• voti espressi su schede non
vidimate.
4. In caso di contestazioni, il
presidente decide sulla validità o
meno del voto, fatto salvo il
diritto dei rappresentanti dei
candidati di contestare la singola
scheda.
In tal caso questa viene inserita in
apposita busta ed il loro numero
viene segnato immediatamente sulla
tabella riepilogativa.
Art. 9 - Operazioni finali
1. Terminato lo scrutinio, il
presidente verifica se la somma dei
voti validamente espressi più le
schede bianche, le schede nulle e
quelle contestate corrisponde al
totale delle schede votate, riporta
tale conteggio sul verbale e
controlla che il verbale sia
regolarmente compilato.
2. Tutti i componenti del seggio
controfirmano il verbale e le
tabelle di scrutinio.
3. Si redige il modello per la
trasmissione dei risultati finali
dello scrutinio alla Commissione
elettorale provinciale, anch’esso
controfirmato da tutti i componenti
del seggio. Si inseriscono i
documenti ufficiali del seggio
(verbale, tabulato degli elettori,
tabelle di scrutinio, schede votate,
schede bianche, schede nulle, schede
contestate, schede residue,
designazioni dei rappresentanti di
lista, contributi incassati con
relative matrici delle ricevute)
nelle apposite buste controfirmate
dai componenti del seggio. Tutto il
restante materiale in dotazione al
seggio viene sigillato in un
contenitore da consegnare
all’Ufficio provinciale
tecnico-amministrativo con le
modalità dallo stesso stabilite.
4. Il presidente trasmette i
risultati finali dello scrutinio
alla Commissione elettorale
provinciale con le modalità
stabilite. Quindi si reca alla
Commissione stessa per consegnare il
modello con i risultati finali e le
buste contenenti i documenti
ufficiali del suo seggio.
Art. 10 - Commissione elettorale
provinciale
1. Al termine delle votazioni,
l’Ufficio provinciale
tecnico-amministrativo si
costituisce in Commissione
elettorale provinciale. Il
responsabile del procedimento
elettorale, nominato su indicazione
dell’Ufficio stesso, assume le
funzioni di presidente della
Commissione. I rappresentanti dei
candidati nell’Ufficio provinciale
tecnico-amministrativo di cui
all’art. 2, comma 2/b del
regolamento-quadro, assistono, con
diritto di parola, ai lavori della
Commissione. La Commissione si
avvale degli strumenti necessari per
la raccolta e la registrazione dei
dati in tempo reale.
2. Alla Commissione affluiscono i
risultati finali degli scrutini
nonché i modelli compilati dai seggi
elettorali costituiti nella
provincia, contenenti i risultati
finali degli scrutini. Man mano che
pervengono i modelli, la Commissione
li esamina, li convalida a firma del
presidente e li trasmette per la
registrazione su computer,
separatamente per ogni candidato,
schede bianche e schede nulle.
3. Per quanto concerne le eventuali
schede contestate, la Commissione
decide sulla loro attribuzione. In
assenza di accordo unanime, la
Commissione decide a maggioranza di
due terzi dei suoi componenti. In
tal caso, procede all’apertura delle
buste contenenti le schede in
questione.
4. Terminata la registrazione dei
risultati di tutti i seggi, la
Commissione riporta su apposito
verbale la procedura seguita. Il
presidente provvede a compilare un
modello con i dati riepilogativi da
trasmettere alla Commissione
elettorale nazionale. Verbale e
modello riepilogativo sono
controfirmati da tutti i componenti
della Commissione elettorale
provinciale nonché dai
rappresentanti dei candidati.
5. Il presidente, entro e non oltre
le ore 8,00 di lunedì 17 ottobre,
trasmette i risultati finali ed il
relativo modello riepilogativo alla
Commissione elettorale nazionale
secondo le modalità stabilite dalla
Commissione stessa.
Art. 11 - Commissione elettorale
nazionale
1. Al termine delle votazioni,
l’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo si
costituisce in Commissione
elettorale nazionale. Il direttore
dell’Ufficio assume le funzioni di
presidente della Commissione. I
rappresentanti dei candidati
nell’Ufficio nazionale
tecnico-amministrativo di cui
all’art. 2, comma 2/b del
regolamento-quadro, assistono, con
diritto di parola, ai lavori della
Commissione. La Commissione si
avvale degli strumenti necessari per
la raccolta e la registrazione dei
dati in tempo reale.
2. Alla Commissione elettorale
nazionale affluiscono i risultati
finali degli scrutini provinciali ed
i relativi modelli riepilogativi
inviati dalle Commissioni elettorali
provinciali.
Man mano che pervengono i risultati,
la Commissione li esamina, li
convalida a firma del presidente e
li trasmette per la registrazione su
computer, separatamente per ogni
candidato, schede bianche e schede
nulle.
3. La Commissione elettorale
nazionale può richiedere alle
Commissioni elettorali provinciali
la trasmissione dei plichi
contenenti eventuali schede
contestate e non assegnate. In tal
caso, procede all’apertura delle
buste contenenti le schede in
questione e decide sulla loro
attribuzione a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti.
4. Terminata la registrazione dei
risultati di tutti i seggi, la
Commissione, entro e non oltre
martedì 25 ottobre, riporta su
apposito verbale la procedura
seguita. Il presidente provvede a
compilare un modello con i dati
riepilogativi da trasmettere al
Collegio dei Garanti. Verbale e
modello riepilogativo sono
controfirmati da tutti i componenti
della Commissione elettorale
nazionale nonché dai rappresentanti
dei candidati.
Art. 12 - Proclamazione dei
risultati
1. Svolte tutte le operazioni di cui
al precedente articolo 11 e redatto
apposito processo verbale
sottoscritto dai componenti della
Commissione elettorale nazionale, la
stessa trasmette su apposito modulo
sottoscritto da tutti i suoi
componenti il risultato finale delle
votazioni all’Ufficio di Presidenza
della Primaria 2005, il quale ne dà
comunicazione.
2. Il Collegio dei Garanti della
Primaria 2005 nella persona del suo
Presidente, dopo aver esaminato gli
atti e definito eventuali
controversie, redatto apposito
processo verbale, proclama Candidato
alla carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri per la
coalizione dell’Unione, il candidato
che ha conseguito il maggior numero
di voti.
Art. 13 - Clausola compromissoria
1. I Candidati alla Primaria 2005,
si impegnano a riconoscere i
risultati della medesima per come
certificati dalla Commissione
elettorale nazionale e proclamati
dal Collegio dei Garanti.
2. I Candidati alla Primaria 2005 si
impegnano a deferire qualunque
questione di tipo regolamentare,
interpretativo o inerente allo
svolgimento delle operazioni di voto
o di scrutinio, esclusivamente agli
organi preposti secondo il
Regolamento-quadro e quanto
stabilito dal presente Regolamento
attuativo.
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non esplicitamente
previsto dal presente regolamento,
valgono le norme del
regolamento-quadro per la Primaria
2005 e le norme previste nei
regolamenti e nelle direttive
emanate dagli organi nazionali e
provinciali in conformità, istituiti
per la consultazione "Primaria
2005".
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