(parte prima)
Il 20 ottobre 2005 la Camera dei Deputati ha
approvato il testo del disegno di legge di
riforma costituzionale che modifica
profondamente l’architettura istituzionale
italiana ed il giorno dopo, il 21, il testo è
passato alla Commissione Affari Costituzionali
del Senato, in sede referente, per il prosieguo
dell’iter parlamentare.
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Dopo
quasi 60 anni la Costituzione, colonna
portante del nostro Stato, ha cominciato
a sbriciolarsi sotto le picconate di una
coalizione estemporanea, messa su nei
corridoi del Palazzo poco prima del
voto. Si dice che parlamentari del Nord
e dell’estremo Sud, ciascuno per la sua
parte, hanno chiesto ed ottenuto
all’ultimo minuto, in cambio del loro
voto, un piatto di lenticchie in maniera
da tacitare il loro elettorato locale
spesso miope, affamato di interessi
contingenti e insensibile alla storia e
alle tradizioni nazionali. |
Per fortuna dopo il voto al Senato la parola
passerà sicuramente ai cittadini che con il
referendum (che sarà promosso dai partiti
dell’opposizione) saranno chiamati a confermare
o rifiutare la riforma e si spera che gli
italiani sapranno fare buon uso della matita
elettorale che gli mette in mano l’art.138 della
Costituzione.
Come abbiamo già fatto in altre occasioni,
analizziamo brevemente, e con la massima
semplicità di linguaggio, la riforma che ha
fatto impazzire di gioia i leghisti e
l’ineffabile “Senatur” che li guida.
I punti salienti di questa riforma riguardano i poteri
dei principali istituti costituzionali:
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1) Camera dei Deputati
2) Senato della Repubblica;
3) Presidente della Repubblica
4) Capo del Governo (Primeriato)
5) Formazione delle leggi;
6) Devolution
7) Corte Costituzionale;
8) Consiglio Superiore Magistratura
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CAMERA DEI DEPUTATI
La Camera dei Deputati passa da 630 deputati a
518 (di cui 18 eletti nelle circoscrizioni degli
italiani all’estero) cui si aggiungeranno tre
deputati a vita nominati dal Capo dello Stato e
gli ex Presidenti della Repubblica. L’età per
essere eletti passa da 25 a 21 e si resta in
carica 5 anni.
Restano affidate alla Camera le leggi riservate allo Stato
(politica estera, difesa,immigrazione,etc..)
SENATO FEDERALE
Il Senato passa da 315 senatori a 252, che sono
eletti a livello regionale contestualmente ai
rispettivi Consigli Regionali, cui si aggiungono
42 delegati rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome (uno eletto tra i consiglieri
regionali ed uno eletto tra i sindaci
metropolitani o Presidenti di Provincia). Per
candidarsi devono avere legami di appartenenza
con la Regione in cui si candidano. L’età passa
dai 40 anni ai 25 anni. Restano in carica fino
alla proclamazione dei nuovi senatori della
stessa regione.
Ai lavori del Senato potranno partecipare senza
diritto di voto anche i 42 rappresentanti di
Regioni e degli altri enti locali.
Il Senato ha competenza nelle materie
concorrenti(riservate sia allo Stato che alle
Regioni)
FORMAZIONE DELLE LEGGI
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Il Bicameralismo perfetto che
caratterizza l’attuale ordinamento e che
vede l’esercizio della funzione
legislativa esercitata da entrambe le
Camere, sparirà. (Oggi una legge passa
dall’una all’altra Camera finchè
entrambe non approvano lo stesso testo).
Con il Senato Federale la Camera dei
deputati esamina le leggi di competenza
esclusiva dello Stato. Il senato può
proporre modifiche ma l’ultima parola
resta alla Camera. |
Il Senato federale, da parte sua, ha competenza
esclusiva su materie a carattere regionale o
concorrente. Una parte della normativa resterà
affidata ad entrambi gli organismi che se non
raggiungono un accordo demandano la decisione ad
una Commissione di 30 senatori e 30 deputati la
cui decisione sarà sottoposta al voto finale
delle due Assemblee.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Oggi il Capo dello Stato rappresenta l’unità
nazionale. Domani rappresenterà la
Nazione e sarà garante della costituzione e
dell’unità federale della Repubblica.
Attualmente è eletto da Camera e Senato in
seduta comune con l’aggiunta di tre delegati
provenienti dai Consigli Regionali. Domani sarà
eletto dall’Assemblea dei deputati e senatori
cui si aggiungono i Presidenti delle Province
Autonome,di due delegati per ogni consiglio
regionale e di un numero ulteriore di delegati
regionali eletti uno per ogni milione di
abitanti. L’età passa da 50 a 40 anni. Non potrà
più scegliere il Capo del Governo e non potrà
sciogliere le Camere (salvo l’ipotesi di
dimissioni, sfiducia o decesso del Premier).
LA RIFORMA COSTERA’ AGLI
ITALIANI 100 MILIARDI DI EURO
PARI A
200.000.000.000.0000
DUECENTOMILA MILIARDI DI
LIRE
PREMIER
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Sarà scelto con elezione diretta dei
cittadini (viene nominato
Premier il candidato della
Coalizione vincente) e non ha bisogno
della fiducia per insediarsi. Il Premier
nomina,revoca ed indirizza i Ministri,
determina (ora dirige) la politica
generale del Governo, riceve il voto dei
deputati sul contenuto del suo
programma, propone al Capo dello Stato
lo scioglimento delle Camere, che può
essere evitato se i Deputati della
maggioranza lo sfiduciano ed indicano il
nome di un nuovo Premier. |
Se
la Camera respinge la sfiducia con l’apporto
dell’opposizione, il Premier si deve dimettere e
si torna a votare (norma antiribaltone)
LA DEVOLUTION
Devolution indica la concessione di
poteri da parte di un governo centrale a
favore di un governo locale. E’ chiaro
che in tal modo, sulla base delle
differenze organizzative e delle
disponibilità di capitali, si
accentueranno le differenze tra
cittadini di regioni ricche e meno
ricche. La devolution,
checché ne dicano i leghisti, differisce
però dal |
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federalismo
perché i poteri devoluti sono temporanei e
risiedono comunque nel governo centrale che può
sempre bloccare una legge che pregiudichi
l’interesse nazionale.
La Devolution nostrana trasferisce alle Regioni
la competenza esclusiva nell’assistenza
sanitaria, nell’organizzazione scolastica
(compreso parte dei programmi di formazione
scolastica) nella organizzazione di una polizia
amministrativa locale
MODIFICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
I Giudici della Corte restano 15 ma salgono da 5 a 7 quelli
di nomina parlamentare (di cui 4 nominati dal
Senato federale). Nel C.S.M. i membri sono
eletti per due terzi dai magistrati e per un
terzo dalla Camera ed un terzo dal Senato
federale.
TERMINI DI APPLICAZIONE
Immediata (ove venisse approvata nella forma
attuale) è l’applicazione delle norme che
riguardano i parlamentari, l’età per il
Quirinale, le Autorità, il federalismo,etc..
Dal 2011 trova applicazione il Senato
federale, l’iter delle leggi, i nuovi poteri del
Presidente della Repubblica, il Premierato.
Dal 2016 ci sarà la riduzione del numero
dei parlamentari, dell’età per essere eletti
alla Camera, la contestualità tra l’elezione del
Senato federale e dei consigli regionali.
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