1 novembre 2005
Per un piatto di lenticchie
Aldo Maturo

 

 

(parte prima)

 

Il 20 ottobre 2005 la Camera dei Deputati ha approvato il testo del disegno di legge di riforma costituzionale che modifica profondamente l’architettura istituzionale italiana ed il giorno dopo, il 21, il testo è passato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, in sede referente, per il prosieguo dell’iter parlamentare. 

 

Dopo quasi 60 anni la Costituzione, colonna portante del nostro Stato, ha cominciato a sbriciolarsi sotto le picconate di una coalizione estemporanea, messa su nei corridoi del Palazzo poco prima del voto. Si dice che parlamentari del Nord e dell’estremo Sud, ciascuno per la sua parte, hanno chiesto ed ottenuto all’ultimo minuto, in cambio del loro voto, un piatto di lenticchie in maniera da tacitare il loro elettorato  locale spesso miope, affamato di interessi contingenti e insensibile alla storia e alle tradizioni nazionali.

 

Per fortuna dopo il voto al Senato la parola  passerà sicuramente ai cittadini che con il referendum (che sarà promosso dai partiti dell’opposizione) saranno chiamati a confermare o rifiutare la riforma e si spera che gli italiani sapranno fare buon uso della  matita elettorale che gli mette in mano l’art.138 della Costituzione.

 

Come abbiamo già fatto in altre occasioni, analizziamo brevemente, e con la massima semplicità di linguaggio, la riforma che ha fatto impazzire di gioia i leghisti e l’ineffabile “Senatur” che li guida.

                                                

I punti salienti di questa riforma riguardano i poteri   dei principali istituti costituzionali: 

  

1)  Camera dei Deputati

2)  Senato della Repubblica;

3)  Presidente della Repubblica

4)  Capo del Governo (Primeriato)

5)  Formazione delle leggi;

6)  Devolution

7)  Corte Costituzionale;

8)  Consiglio Superiore Magistratura

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

La Camera dei Deputati passa da 630 deputati a 518 (di cui 18 eletti nelle circoscrizioni degli italiani all’estero) cui si aggiungeranno tre deputati a vita nominati dal Capo dello Stato e gli ex Presidenti della Repubblica. L’età per essere eletti passa da 25 a 21 e si resta in carica 5 anni.

Restano affidate alla Camera le leggi riservate allo Stato (politica estera, difesa,immigrazione,etc..)

 

SENATO FEDERALE

                                      

Il Senato passa da 315 senatori a 252, che sono eletti a livello regionale contestualmente ai rispettivi Consigli Regionali, cui si aggiungono 42 delegati rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (uno eletto tra i consiglieri regionali ed uno eletto tra i sindaci metropolitani o Presidenti di Provincia). Per candidarsi devono avere legami di appartenenza con la Regione in cui si candidano. L’età passa dai 40 anni ai 25 anni. Restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della stessa regione.

Ai lavori del Senato potranno partecipare senza diritto di voto anche i 42 rappresentanti di Regioni e degli altri enti locali.

Il Senato ha competenza nelle materie concorrenti(riservate sia allo Stato che alle Regioni)

 

FORMAZIONE DELLE LEGGI

 

Il Bicameralismo perfetto che caratterizza l’attuale ordinamento e che vede l’esercizio della funzione legislativa esercitata da entrambe le Camere, sparirà. (Oggi una legge passa dall’una all’altra Camera finchè entrambe non approvano lo stesso testo). Con il Senato Federale la Camera dei deputati esamina le leggi di competenza esclusiva dello Stato. Il senato può proporre modifiche ma l’ultima parola resta alla Camera.

 

Il Senato federale, da parte sua, ha competenza esclusiva su materie a carattere regionale o concorrente. Una parte della normativa resterà affidata ad entrambi gli organismi che se non raggiungono un accordo demandano la decisione ad una Commissione di 30 senatori e 30 deputati la cui decisione sarà sottoposta al voto finale delle due Assemblee.

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Oggi il Capo dello Stato  rappresenta l’unità nazionale. Domani rappresenterà la Nazione e sarà garante della costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Attualmente è eletto da Camera e Senato in seduta comune con l’aggiunta di tre delegati provenienti dai Consigli Regionali. Domani sarà eletto dall’Assemblea dei deputati e senatori cui si aggiungono i Presidenti delle Province Autonome,di due delegati per ogni consiglio regionale e di un numero ulteriore di delegati regionali eletti uno per ogni milione di abitanti. L’età passa da 50 a 40 anni. Non potrà più scegliere il Capo del Governo e non potrà sciogliere le Camere (salvo l’ipotesi di dimissioni, sfiducia o decesso del Premier).

 

LA RIFORMA COSTERA’ AGLI ITALIANI 100 MILIARDI DI EURO

PARI A  200.000.000.000.0000

DUECENTOMILA MILIARDI DI LIRE

 

 

 

PREMIER

 

Sarà scelto con elezione diretta dei cittadini   (viene nominato Premier il candidato della  Coalizione vincente) e non ha bisogno della fiducia per insediarsi. Il Premier nomina,revoca ed indirizza i Ministri, determina (ora dirige) la politica generale del Governo, riceve il voto dei deputati sul contenuto del suo programma, propone al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, che può essere  evitato se i Deputati della maggioranza lo sfiduciano ed indicano il nome di un nuovo Premier.

Se la Camera respinge la sfiducia con l’apporto dell’opposizione, il Premier si deve dimettere e si torna a votare (norma antiribaltone) 

 

 

LA DEVOLUTION

 

Devolution indica la concessione di poteri da parte di un governo centrale a favore di un governo locale. E’ chiaro che in tal modo, sulla base delle differenze organizzative e delle disponibilità di capitali, si accentueranno le differenze tra cittadini di regioni ricche e meno ricche.  La devolution, checché ne dicano i leghisti, differisce però dal

federalismo perché i poteri devoluti sono temporanei e risiedono comunque nel governo centrale che può sempre bloccare una legge che pregiudichi l’interesse nazionale.

La Devolution nostrana  trasferisce alle Regioni la competenza esclusiva nell’assistenza sanitaria, nell’organizzazione scolastica (compreso parte dei programmi di formazione scolastica) nella organizzazione di una polizia amministrativa locale

 

MODIFICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

 

I Giudici della Corte restano 15 ma salgono da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare (di cui 4 nominati dal Senato federale). Nel C.S.M. i membri sono eletti per due terzi dai magistrati e per un terzo dalla Camera ed un terzo dal Senato federale.

 

TERMINI DI APPLICAZIONE

 

Immediata (ove venisse approvata nella forma attuale)  è l’applicazione delle norme che riguardano i parlamentari, l’età per il Quirinale, le Autorità, il federalismo,etc..

Dal 2011 trova applicazione il Senato federale, l’iter delle leggi, i nuovi poteri del Presidente della Repubblica, il Premierato.

Dal 2016 ci sarà la riduzione del numero dei parlamentari, dell’età per essere eletti alla Camera, la contestualità tra l’elezione del Senato federale e dei consigli regionali.

 

 

     

Riflessioni di Aldo Maturo


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