ritardi di pagamento nei contratti
commerciali
Contratti
L'attuazione della normativa comunitaria
in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
proibisce, anche in Italia, l'abuso della libertà contrattuale a danno
del creditore ed, in particolare, dei piccoli fornitori, parte debole
nel rapporto commerciale.
Con
il Dlgs n. 231/02 si è data attuazione alla direttiva
2000/35/CE che ha rivoluzionato la disciplina dei
ritardi dei pagamenti relativi a contratti commerciali.
La nozione di "transazione commerciale" identifica tutti i
contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi,
contro il pagamento di un prezzo.
La direttiva CE si pone l'obiettivo di proibire l'abuso
della libertà contrattuale in danno del creditore, soprattutto del
creditore considerato "debole", come, ad esempio, il
fornitore/venditore medio/piccolo che ha come controparte o una
grande impresa o la pubblica amministrazione.
L'Unione Europea ha, infatti, in più occasioni sottolineato che i
ritardi di pagamento colpiscono soprattutto le piccole e medie
imprese e le imprese artigiane e che, a causa delle
differenze esistenti tra gli Stati membri, costituiscono un
ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.
Il decreto n. 231/02, in
particolare, disciplina:
• |
la
decorrenza e il saggio degli interessi moratori |
• |
la
responsabilità del debitore |
• |
il ruolo
delle associazioni di imprenditori |
• |
i contratti
commerciali che abbiano ad oggetto i prodotti alimentari
deteriorabili e gli alcolici |
L'autonomia contrattuale
lasciata alle parti è molto ampia. I contraenti, infatti,
possono decidere in tema di:
• |
determinazione del saggio degli interessi, |
• |
putabilità
del ritardo, mediante un'individuazione pattizia dei casi di
impossibilità sopravvenuta della prestazione, |
• |
riconoscimento o modalità di determinazione dei costi di
recupero e del maggior danno. |
L'unico limite invalicabile
fissato dalla nuova normativa è la nullità degli accordi "gravemente
iniqui" in danno del creditore.
A titolo esemplificativo, il decreto elenca due tipologie di
accordi da ritenersi nulli per "grave iniquità":
• |
l'accordo
il quale, senza essere giustificato da ragioni obiettive,
abbia come scopo principale quello di procurare al debitore
liquidità aggiuntiva a spese del creditore |
• |
l'accordo
col quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga
termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi
rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. |
Nell'articolo in pdf un'analisi
punto per punto della nuova disciplina.
maggio 2004
autore: Marco Maglio
Fonte:
PMI - Il
mensile della piccola e media impresa - Ipsoa Editore |
|