Parcheggiatore abusivo: è reato - 19-05-02 - Club3

 

Dalla rivista Club3 – Anno XIV N.3 - Marzo 2002 – pagina 21

Rubrica: Il parere dell’Avvocato.

 

Servizio di Andrea Dondé

 

L’articolo 633 del Codice Penale sancisce il principio in base al quale “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

 

Tra le condotte riconducibili alla fattispecie criminosa in oggetto è stata riconosciuta, per esempio, quella del parcheggiatore abusivo (privo delle richieste autorizzazioni)., il quale, non occasionalmente, su area sia pubblica sia privata e al fine di trarne profitto, svolga a pagamento attività indirizzata alla custodia del veicolo.

 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13287/2000) ha analizzato il caso di un condomino che, per favorire il parcheggio sotto casa a sé e agli altri condomini, aveva cercato di impedire agli estranei di parcheggiare le auto sotto il palazzo.

In particolare sul marciapiede pubblico erano stati abusivamente disegnati con vernice le linee di parcheggio, era stato apposto un cartello con la dicitura “divieto di sosta” e, in caso di accesso da parte di auto “non residenti”, venivano apposti sulle vetture biglietti che invitavano a non utilizzare più quella parte di marciapiede, dovendo la stessa considerarsi “riservata”.

 

Si legge nella motivazione come “il comportamento dell’imputato si estrinsecò in diversi atti volti a utilizzare il suolo pubblico come parcheggio privato e dunque a restringere la sfera di godimento dello stesso suolo da parte della collettività comunale.