Ausiliari del traffico - 23-07-01 - G. Forgione

Ancora sugli ausiliari e su cosa possono fare. L'Aduc chiarisce alcuni aspetti, la legge 127/97 (la Bassanini) dice o almeno "diceva" che gli ausiliari dovevano occuparsi solo degli spazi gestiti dalla ditta privata.

Per fare chiarezza, riporto un articolo significativo apparso sul Sole 24 ore nello scorso maggio. E' mia opinione che comunque, un automobilista non possa conoscere i cavilli legislativi e che chi gestisce i servizi debba semplificare la vita dei cittadini dando delle istruzioni chiare.

 

Dal SOLE 24 ORE - maggio 2001

Le multe inflitte dagli ausiliari del traffico sono valide in tutto e per tutto: la Corte costituzionale ha fugato i dubbi che accompagnavano la materia fin dal 1997, quando la legge 127 (articolo 17 commi 132,133) istituì queste figure che affiancano gli agenti del traffico nella prevenzione e nella repressione della sosta vietata e del transito abusivo sulle corsie preferenziali.

Le forze dell'ordine venivano così parzialmente sgravate da compiti ripetitivi che non richiedono una particolare preparazione tecnica.

Ora i giudici della Consulta hanno emesso due ordinanze che attribuiscono agli ausiliari tutti i poteri stabiliti dalla legge: la prima (la n.43 emanata il 6 marzo e pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 14 marzo) stabilisce che essi possono irrogare sanzioni pur non essendo pubblici ufficiali assunti tramite concorso; la seconda (la n.157 del 10 maggio, depositata in cancelleria ieri) aggiunge che ciò non lede il principio di uguaglianza tra i cittadini e il loro diritto alla difesa nei procedimenti a loro carico.

I dubbi sulla legge 127/97 (la Bassanini) riguardavano soprattutto i poteri di accertamento e di contestazione delle infrazioni da parte degli ausiliari, tanto che in origini i verbali venivano redatti dai vigili urbani: un modo di procedere molto contestato dagli automobilisti e che comunque pesava sulle forze dell'ordine.

Alla fine del 1999 il Governo intervenne due volte a distanza di un mese per fornire un'interpretazione autentica della norma. Lo fece con l'articolo 68 della legge 488 (la finanziaria 2000) nel quale chiarisce che gli ausiliari, purché designati nominativamente dal sindaco e senza precedenti e pendenze penali, possono contestare immediatamente ai trasgressori le infrazioni rilevate, redigere e firmare i verbali e disporre la rimozione dei veicoli in sosta vietata.

Alcuni giuristi, però, avevano subito notato che questi poteri erano tipici di un pubblico ufficiale, cosa che secondo l'articolo 97, comma 3 della Costituzione richiederebbe l'assunzione degli ausiliari con un concorso pubblico.

La Consulta ha smentito questa tesi con l'ordinanza del 6 marzo, che respinto le argomentazioni di un automobilista multato a Verona. Il 10 maggio i giudici hanno ribaltato il loro orientamento, pronunciandosi su due casi analoghi verificatisi a Pavia: al loro avviso, il legislatore può consentire che talune funzioni pubbliche siano svolte anche da privati come gli ausiliari. Secondo la Corte, infatti, l'art.97 della Costituzione impone di accedere mediante concorso agli impieghi nella pubblica amministrazione, ma si riferisce al solo apparato burocratico degli uffici e non all'esercizio di funzioni pubbliche con un rapporto sottostante anche meramente onorario o volontaristico o di mero servizio o di obbligo.

Le funzioni degli ausiliari rientrano in quest'ambito nel quale i giudici ritengono che la Costituzione non ponga alcun limite alla discrezionalità del legislatore. Le due ordinanze sugli ausiliari del traffico arrivano dopo altre decisioni che la Consulta ha adottato di recente e che non hanno favoriti gli automobilisti.

La più importante riguarda il fermo amministrativo di due mesi per i veicoli i cui conducenti hanno la patente scaduta: una sanzione introdotta nell'art. 126 comma 7 del codice della strada, dal decreto legislativo 507/99 (sulla depenalizzazione dei reati minori) e subito apparsa sproporzionata; tanto che molti giudici di pace avevano chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi.

La Consulta, con l'ordinanza n.33 del 9 febbraio, ha stabilito che la questione è infondata. Il fermo amministrativo, in caso di guida con patente scaduta, resta quindi in vigore. Sarà comunque abolito l'anno prossimo, con l'entrata in vigore delle modifiche al codice della strada i cui principi sono stati approvati dal Parlamento lo scorso febbraio. 

 

Sergio Matteuzzi