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Con 144 sì (i no sono stati 17 e gli
astenuti 58), il Senato ha convertito in
legge il DL 117 in tema
di sicurezza stradale meglio noto come
Decreto Bianchi.
Rispetto al provvedimento presentato ad
inizio agosto e che tanto ha già fatto
discutere, il testo della Legge è stato
modificato in molti aspetti. Di seguito
cercheremo di descrivere e chiarire le
novità più importanti che interesseranno
tutti gli automobilisti italiani nelle
settimane avvenire.
GUIDA SENZA PATENTE
La norma da amministrativa diviene
penale: il contravventore risponderà di
tale reato - perchè tale viene
considerato – davanti al giudice
il quale comminerà, a sua discrezione
una ammenda compresa a discrezione del
giudice tra 2.257 e 9.032 Euro e, in
caso di recidiva nell'arco di un
biennio, stabilirà una pena detentiva
sino ad un anno.
NEOPATENTATI
Per il primo anno di patente è fatto
divieto ai titolari di patente B di
condurre autoveicoli con
rapporto potenza/peso superiore a 50 kw/t
calcolato sulla tara.
Rimane in vigore il divieto di superare
- per i primi tre anni di patente - la
velocità di 90 e 100 km/h
rispettivamente sulle strade extraurbane
ed in autostrada. Per coloro che
supereranno tali limiti la sanzione
passa da 74 a 148 Euro con sospensione
della patente da 2 a 8 mesi (invariata)
NEOPATENTATI E DISABILI
Il divieto di condurre autoveicoli con
rapporto potenza/peso superiore a
50 kw/t, decade qualora
il veicolo sia adibito al trasporto di
persone invalide purchè il disabile sia
a bordo. Questa norma è valida per le
patenti rilasciate dopo i primi 6 mesi
di vita del D.L., calcolati dalla data
di entrata in vigore dello stesso.
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI
VELOCITA’
Diversi gli scaglioni, più dure le
sanzioni, e diverso il numero dei punti
tolti; il tutto proporzionale all’entità
della trasgressione:
-> da 10 a 40 km/h: 10
punti (in precedenza 2) e 148 Euro
(invariata);
-> da 40 a 60 km/h:
sospensione della patente da uno a tre
mesi; proibizione della guida notturna
(22 p.m. - 7 a.m.) nei tre mesi
successivi alla restituzione della
patente; sanzione di 370 Euro; all’atto
della restituzione, la patente viene
decurtata di dieci punti. La violazione
viene registrata all’Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida del Ministero
dei Trasporti e, nel caso la violazione
sia reiterata due volte nell'arco di un
biennio, la patente viene sospesa non
più da uno a tre mesi bensì da otto a
diciotto mesi;
-> oltre 60 km/h: 500
Euro di multa, la decurtazione di 10
punti e la sospensione della patente da
6 a 12 mesi; nel caso la violazione sia
reiterata due volte nell'arco di un
biennio, la patente viene ritirata.
Per quanto attiene all’autotrasporto,
il superamento del limite al quale è
tarato il limitatore di velocità del
mezzo, comporterà - oltre alle sanzioni
appena descritte - l'applicazione di
ulteriori sanzioni previste dal Codice
della strada (da 713 ad 829 Euro in
funzione della casistica prevista). Il
mezzo sarà inoltre obbligatoriamente
sottoposto a verifica del limitatore
presso un'officina all’uopo autorizzata.
CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Postazioni fisse e mobili. Tregua - se
Dio vuole - negli agguati: le postazioni
di controllo, sia fisse che mobili,
devono essere preventivamente e
chiaramente segnalate sia di giorno che
di notte. Ovviamente non rientrano
nell’obbligo di segnalazione le
apparecchiature montate su
vetture di pattuglia.
Medie chilometriche: le
apparecchiature omologate per il calcolo
della velocità media su tratti
predeterminati, sono considerate "fonti
di prova" e le relative sanzioni
pienamente valide.
UTILIZZO DEL CELLULARE
Vita dura anche per chi guida con il
telefonino in mano. Chi verrà sorpreso
alla guida senza auricolare perderà 5
punti (invariato) e dovrà pagare
148 Euro (in precedenza 70) e,
questa è la vera novità, si vedrà la
patente sospesa fino a
3 mesi
GUIDA IN STATO DI EBREZZA
Come nel caso della guida senza patente,
la norma avrà rilevanza penale
ed il contravventore risponderà di tale
reato davanti al giudice e come per il
superamento dei limiti di velocità,
sanzioni e pene sono state modulate,
ovviamente in funzione del tasso
alcolemico accertato (T.A.A.):
-> T.A.A. compreso fra 0,5 e 0,8
gr./litro: ammenda da 500 a
2.000 Euro e sospensione della patente
da tre a sei mesi;
-> T.A.A. compreso fra 0,8 e 1,5
gr./ litro: ammenda da 800 a
3.200 Euro; sospensione della patente da
sei mesi a un anno ed arresto fino a 3
mesi;
-> T.A.A. superiore a 1,5
gr./litro: ammenda da 1500 a
6000 Euro, sospensione della patente da
uno a due anni ed arresto fino a 6 mesi.
Inoltre:
-> La patente viene revocata qualora il
reato sia commesso alla guida di un
autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a
3,5 tonnellate; revoca anche in caso di
guida di “complessi di veicoli” e se il
reato viene commesso in un biennio;
-> Se chi guida in stato di ebrezza,
provoca un incidente le pene vengono
raddoppiate ed il veicolo sottoposto a
fermo amministrativo per 90 giorni;
-> Chi si rifiuta di sottoporsi
all'accertamento del tasso alcolemico,
dovrà pagare una multa di 2.500 Euro (in
caso di incidente stradale, la sanzione
sale a 3mila euro); la patente viene
comunque sospesa da sei mesi a due anni
ed il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo per 180 giorni (non nel
caso sia intestato ad una terza
persona); in caso di più “rifiuti” nel
biennio, la patente viene revocata.
Sempre allo scopo di combattere la guida
in stato di ebbrezza:
-> viene fatto divieto di vendita di
superalcolici negli autogrill e in ogni
area di servizio autostradale;
-> i titolari e gestori di locali dove
si svolgono spettacoli o altre forme di
intrattenimento nonché vendita di
bevande alcoliche debbono, pena la
chiusura per un periodo compreso fra 7 e
30 giorni, A) interromperne la
somministrazione dopo le 2 di notte B)
assicurarsi che all'uscita del locale
sia possibile effettuare un test
volontario sul tasso alcolico, C)
esporre all'interno e all'uscita dei
locali delle tabelle con la descrizione
dei sintomi correlati ai diversi livelli
di concentrazione alcolemica nell'aria
alveolare espirata, delle quantità, in
c.c., delle bevande che determinano il
superamento del limite di 0,5 grammi per
litro di tasso alcolemico in rapporto al
peso corporeo.
-> le postazioni di rilevamento
alcolemico lungo tutto il territorio
nazionale dovranno essere elevate ad 1
milione, dalle attuali 200.000.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
Anche in questo caso la norma avrà
rilevanza penale ed il contravventore
risponderà di tale reato davanti al
giudice il quale, in base
all’inasprimento delle sanzioni, potrà
condannare al pagamento di un’ammenda di
importo compreso fra 1.000 e
4.000 Euro ed imporre l’arresto
fino a tre mesi.
Inoltre la patente verrà sospesa da sei
mesi a un anno ovvero revocata qualora
il reato sia commesso alla guida di un
autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a
3,5 tonnellate.
Se chi guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti provoca un
incidente, le pene vengono
raddoppiate ed il veicolo sottoposto a
fermo amministrativo per 90 giorni (non
nel caso sia intestato ad una terza
persona); inoltre la polizia può
disporre il ritiro della patente fino a
10 giorni nelle more della ricezione
dell’esito degli esami qualora abbia
fondati motivi per ritenere che il
conducente versi in stato di alterazione
psico-fisica.
GUIDA DI NOTTE
Sono puniti con una ulteriore ammenda di
200 Euro coloro che, fra le 20 p.m. e le
7 a.m.,
-> violino superino i limiti di velocità
oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h);
-> guidino in stato di ebbrezza) e/o
sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti,
GUIDA CONTROMANO
Patente immediatamente revocata e multa
da 1.754 Euro a chi guida contromano o
supera lo spartitraffico.
SOSTA A MOTORE ACCESO
In vigenza di legge, sarà vietato tenere
acceso il motore durante la sosta o la
fermata del per mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento d'aria;
l’inosservanza della norma costerà da
200 a 400 Euro. La norma è del
tutto nuova e, in tempo di
guerra allo smog, ci sembra appropriata;
ci chiediamo tuttavia quali saranno le
categorie di fatto esenti
dall’osservanza della norma stessa
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE
Le maggiori entrate derivanti dalle
sanzioni previste nel decreto saranno
destinate al finanziamento di
corsi di educazione stradale
nelle scuole "di ogni ordine e grado", a
partire, quindi, dalle scuole materne.
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