SOMMARIO
Circolare Ministeriale, n. 90 del 26 ottobre
2007.
Modalità e termini di presentazione delle
domande di esame.
I candidati interni
I candidati esterni
CANDIDATI DETENUTI.
I candidati esterni
NELL’ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE DIVERSE
SEDI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SEDE
D’ESAME.
ESAMI PRELIMINARI
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE
I Direttori Generali, sentiti i dirigenti
degli istituti, statali e paritari
DEROGHE ALLA TERRITORIALITÀ - SUPERAMENTO
DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO REGIONALE
LICEI LINGUISTICI
Disposizioni a carattere generale
Legge 11 gennaio 2007, n.1
Prot. n. 10802
Oggetto:
Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2007/2008 - Termine e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.
In relazione agli
adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico
2007/2008, al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul territorio,
si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di presentazione delle
domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni
ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle
istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni apportate dal
decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre
2007,n.176 .
|
Chi
|
A chi
|
quando |
Superato -
votazione -Note |
Che cosa
presentare |
|
I candidati interni |
dirigente
scolastico della propria scuola |
30 novembre
(termine
ordinatorio) |
I debiti |
domanda di
ammissione agli esami di
Stato |
|
I candidati interni( come esterni) |
Direttore Generale
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale della regione di residenza entro il
20 marzo 2008 |
dopo il 31 gennaio
2008 e
prima del 15 marzo
2008 |
che cessino la
frequenza delle lezioni |
presentare la
domanda |
|
I CANDIDATI FREQUENTANTI LA PENULTIMA CLASSE |
dirigente
scolastico della propria scuola |
entro il 31
gennaio 2008.
|
non inferiore a
otto decimi in ciascuna disciplina, che
abbiano seguito un
regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che
abbiano riportato
una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina
negli
scrutini finali
dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze nei
due anni predetti,
se intendono sostenere gli esami di Stato |
la domanda di
abbreviazione per merito |
|
I candidati esterni |
Direttore Generale
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale della regione di residenza |
entro il 30
novembre 2007. |
1-Eventuali
domande tardive saranno prese in considerazione limitatamente a casi
di gravi e documentati motivi, sempre
che pervengano
entro il 31 gennaio 2008
2- indicano
nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione
necessaria, in ordine referenziale, le istituzioni scolastiche in
cui intendono sostenere l’esame.
|
domanda di
ammissione agli esami di Stato |
|
Candidato
esterno |
ll candidato
esterno che abbia necessità di
sostenere l’esame di Stato in un comune di Regione diversa da
quella della residenza anagrafica,
dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
della Regione ove ha la residenza anagrafica
apposita richiesta con unita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti
la situazione personale che
giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito
organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007,
convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Nella richiesta sono individuati il
comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame
(comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Qualora il
candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già
esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate
dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia
necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia
diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria
regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge
n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di
sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o
paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono
individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende
sostenere
|
I candidati
interni
debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30
novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il suddetto termine è
di natura ordinatoria. I candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere
ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle
specifiche previsioni normative. I candidati frequentanti la penultima
classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, una
votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che
abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo,
senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono
sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la
domanda di abbreviazione per merito
entro il 31 gennaio 2008.
I candidati interni che
cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2008 e prima del 15
marzo 2008, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di
candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20
marzo 2008. Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni
in ragione delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo,
introdotte dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre
2007,n.176
I
candidati esterni,
ai sensi dell’art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998,
n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30 novembre
2007.
Eventuali domande tardive
saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi,
sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.
La documentazione relativa
alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai
candidati esterni agli esami di istruzione professionale, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di
agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le
esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della
presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio 2008.
Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147,
convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, intervenendo sull’articolo
2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla
legge 11 gennaio 2007, n.1, ha radicato nei Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali la competenza a ricevere le domande di
ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni.
Tale competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli
istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero
ricevere istanze di partecipazione agli esami da parte dei candidati
esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo
individuato dalla legge come competente.
CANDIDATI DETENUTI
Le domande di
partecipazione agli esami di Stato dei
candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore
della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il
Direttore Generale può prendere in considerazione anche eventuali domande
tardive pervenute oltre il 30 novembre 2007. L’assegnazione dei candidati
suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi
adempimenti sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
I candidati esterni
indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione
necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui
intendono sostenere l’esame.
I Direttori Generali
Regionali verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami di
Stato, compreso il requisito della residenza, e danno comunicazione agli
interessati dell’esito della verifica, indicando, in caso positivo, la
scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere comprovato
secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
NELL’ASSEGNAZIONE
DEI CANDIDATI ALLE DIVERSE SEDI
di esame il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al
rispetto dei vincoli di cui all’articolo 4 della citata legge n.425/1997 e
del criterio di territorialità disciplinati dall’articolo 1, comma 2, del
decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne
consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile
assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella
propria istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui
dovranno essere sostenuti gli esami.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO SEDE D’ESAME
Il dirigente scolastico
dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la
regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico,
ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto
adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte
di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata
l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di
effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
ESAMI PRELIMINARI
I candidati esterni
sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni
scolastiche loro assegnate come sede di esame.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE DOMANDE
I Direttori Generali
Regionali curano gli adempimenti necessari per l’acquisizione dei dati
relativi al numero delle classi terminali e degli alunni frequentanti le
istituzioni scolastiche statali e paritarie per poter procedere
correttamente all’assegnazione delle domande.
I Direttori Generali
Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più
di trentacinque candidati
(legge 11 gennaio 2007,n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in
primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non
venga superato il limite, previsto dall’art.1,capoverso art.4 - comma 9,
della legge citata n.1/2007,
del
cinquanta per cento dei candidati interni.
Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’Istituto, in relazione
al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla
materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di
docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto – per
l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle
commissioni. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli
esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il
Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque
candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare,
presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita
soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore
classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita -
presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente nell’ipotesi di
corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
I
Direttori Generali,
sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari,
cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi
quali ad esempio quello dell’ordine cronologico di acquisizione delle
domande agli atti dell’Ufficio e del criterio della territorialità,
assegnano le domande, seguendo, inizialmente, l’ordine delle preferenze
espresse a livello comunale.
Nel caso in cui non sia
stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in
ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto
dall’interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
In tal caso, il Direttore
Generale, nel procedere alla ripartizione delle domande, chiederà al
candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche,
curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto
legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Qualora
non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti
né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale
ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali
procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le
preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della
territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176.
Da ultimo,
nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa
all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata
precedentemente. Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito
regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale
della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia –
provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per
l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

DEROGHE
ALLA TERRITORIALITÀ - SUPERAMENTO DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO REGIONALE
ll candidato esterno che
abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di Regione
diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza
anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la
situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento
dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007,
convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono
individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere
l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la
potestà parentale.Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel
caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel
caso di valutazione positiva,
il Direttore Generale
Regionale comunica l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori
regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove è
ubicata la località indicata dal candidato, informandone, l’interessato, e
trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della
domanda. L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione della
domanda.
Qualora il candidato
esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento
della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta
gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in
un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma
della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo
previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre
2007,n.176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o
paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono
individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere
l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la
potestà parentale. Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel
caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la
precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda all’istituto
individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo,
contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.
LICEI LINGUISTICI
Corsi ad indirizzo
linguistico e dirigente di comunità
Corsi ad indirizzo
linguistico
I candidati che chiedono
di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza,
indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui
intendono sostenere l’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o
paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati
hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli
dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di
esami.
Qualora non sia possibile
assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di
residenza, il Direttore
Generale preposto all’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad
altri licei linguistici
ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei
linguistici, ovvero in
caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di
residenza, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di
residenza, le domande ad
istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui ciò non
sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei
linguistici della
provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia,
ovvero in caso di assenza
di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore
Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in
ambito provinciale ad
istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui non
risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito
provinciale, secondo i
criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le
domande in ambito
regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine,
presso istituti statali o
paritari ad indirizzo linguistico.
Corsi ad indirizzo
dirigenti di comunità
Per quanto riguarda i
candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo di Dirigenti
di comunità, si osservano
le seguenti disposizioni.
Le domande vanno
indirizzate al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente per
territorio, con l’indicazione, in ordine preferenziale, delle
istituzioni scolastiche,
statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo
7
specifico indirizzo
(“Dirigente di comunità) e con classi terminali, ubicato nella regione di
residenza.
Il Direttore Generale
procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle
indicazioni generali
soprariportate, osservando il limite di trentacinque candidati per
classe. Può costituire
apposite commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente
presso istituti statali e
nel numero massimo di due commissioni.
Nel caso di impossibilità
di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per
le Attività Sociali (ITAS)
con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno
dai candidati, il
Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali
per provincia con le
seguenti caratteristiche:
- ITAS con lo specifico
indirizzo (“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;
- ITAS privo dello
specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di
ordinamento o
sperimentale, anche se privo di classi terminali;
- altro istituto, di
diverso tipo o ordine scolastico.
Per l’individuazione di
altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore
Generale, d’intesa con il
Dirigente scolastico interessato, tiene presente:
- la più elevata
coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non
terminali presenti
nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilità
di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie,
anche appartenenti a
classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo
ricorso a personale
docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della
formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per
gli esami di Stato;
- la materiale capienza
dei locali.
Dopo avere così
individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il
Direttore Generale
costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia
degli esami preliminari
che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque
candidati per classe e del
numero massimo di commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è data
tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.
Disposizioni a carattere generale
Si fa presente che i
predetti adempimenti devono essere effettuati prima della
formulazione delle
proposte di configurazione delle commissioni di esame. Le relative
procedure debbono essere
attivate subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi
di organizzazione sia per
pervenire alla fase di regolare configurazione delle commissioni
8
nei tempi previsti.
Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno
festivo, gli stessi sono
di diritto prorogati al giorno seguente.
Si ricorda, infine, che,
nel caso in cui i candidati esterni sostengano esami con
prove pratiche di
laboratorio, è dovuto un contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.22
OM n.26/2007.
Roma, 26 ottobre 2007
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

Legge 11 gennaio 2007, n.1
"Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 13 gennaio 2007
Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di
esame).
1. Gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a)
gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e
abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni
scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla
lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro
completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un
anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b),
che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi
di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3.
Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva,
nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si
tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento
dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di
Stato, vale come idoneità all'ultima classe.
L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della
classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale
il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e'
sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame
di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso
istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella
domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella
provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata
la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni
scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al
comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti
formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le
esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti
formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che
intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i
requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non
abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in
Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere
l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità
previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con
abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di
licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti
professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la
promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette
decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato
all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno
del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacità
critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda
prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle
materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli
istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità
di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di
lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al
piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o
nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla
predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche
ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla
valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei
percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a
livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal
Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della
terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalità
predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal
Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza
prova scritta, nonche' le modalità con le quali la commissione d'esame provvede
alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un
voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno
prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente
integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo
della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può
essere attribuita la lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con
la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 9. Per
gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate
sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali,
particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di esame di
Stato e' composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento
interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il
presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono
scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione
e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base
di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e'
assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda
prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e'
abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalità
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti
di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione
statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti
di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione
all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione
secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia
anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di
istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre
anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali
di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti
sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate
avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da
istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito
comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o
interregionale.
7. E' stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o
di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle
scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni
precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole
nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove
scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte
dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli
istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per
cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque
candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni
alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni
costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso
ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione
di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può
essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea
diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui
all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni
sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso
spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di
commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i
commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di
servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita
in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei
compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere
previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle
commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a
carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e
paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati
esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia
residente in Italia, la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di
ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla
organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi,
nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione
scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della
funzione ispettiva".
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di
accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di
eccellenza).
1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione
e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere
comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla
scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica
superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una
migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al
corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2
agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo
sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a),
prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le
istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica
superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la
partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la
realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b),
prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli
istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata
preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali
obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c),
prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia
assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di
particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in
riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto,
definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline
tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d),
prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione
degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e
definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d)
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il
Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sull'andamento degli esami di Stato.
4.
L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del
comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla
finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera
d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere
adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto
mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e
abrogazioni).
1. Per
i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno
scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi,
relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In
fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si
provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono
abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4.
All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro
143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi
di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come
sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si
provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo
22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad
euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.