9 novembre 2007
Faicchio scuola, riflessioni su circolare 90
Reodolfo Antonio Mongillo

 

 

 

SOMMARIO

Circolare Ministeriale, n. 90 del 26 ottobre 2007.

Modalità e termini di presentazione delle domande di esame.

I candidati interni

I candidati esterni

CANDIDATI DETENUTI.

I candidati esterni

NELL’ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE DIVERSE SEDI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SEDE D’ESAME.

ESAMI PRELIMINARI

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE

I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari

DEROGHE ALLA TERRITORIALITÀ - SUPERAMENTO DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO REGIONALE

LICEI LINGUISTICI

Disposizioni a carattere generale

Legge 11 gennaio 2007, n.1

 

 

 

 

Circolare Ministeriale, n. 90 del 26 ottobre 2007

Prot. n. 10802

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

 

In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni apportate dal decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176 .

 

Modalità e termini di presentazione delle domande di esame

Chi

A chi

quando

Superato - votazione -Note

Che cosa presentare

I candidati interni

dirigente scolastico della propria scuola

30 novembre

(termine ordinatorio)

I debiti

domanda di ammissione agli esami di

Stato

I candidati interni( come esterni)

Direttore Generale dell’Ufficio

Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2008

dopo il 31 gennaio 2008 e

prima del 15 marzo 2008

che cessino la frequenza delle lezioni

presentare la domanda

I CANDIDATI FREQUENTANTI LA PENULTIMA CLASSE

dirigente scolastico della propria scuola

entro il 31 gennaio 2008.

 

non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che

abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che

abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli

scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei

due anni predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato

la domanda di abbreviazione per merito

I candidati esterni

Direttore Generale dell’Ufficio

Scolastico Regionale della regione di residenza

entro il 30 novembre 2007.

1-Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre

che pervengano entro il 31 gennaio 2008

 

 

2- indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine referenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

 

 

domanda di ammissione agli esami di Stato

 

Candidato esterno

ll candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere

 

 

 

I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il suddetto termine è di natura ordinatoria. I candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche previsioni normative. I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2008.

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2008. Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in ragione delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo, introdotte dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176

 I candidati esterni, ai sensi dell’art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30 novembre 2007.

Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.

La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in  corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio 2008.

Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, intervenendo sull’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, ha radicato nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni. Tale competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente.

 

CANDIDATI DETENUTI

Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore Generale può prendere in considerazione anche eventuali domande tardive pervenute oltre il 30 novembre 2007. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

NELL’ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE DIVERSE SEDI di esame il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all’articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del criterio di territorialità disciplinati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella propria istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SEDE D’ESAME

 

 Il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

 

Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

 

ESAMI PRELIMINARI

 

I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE

 

I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per l’acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie per poter procedere correttamente all’assegnazione delle domande.

 

I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art.1,capoverso art.4 - comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente nell’ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

 

Casella di testo: A livello comunale
I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari, cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali ad esempio quello dell’ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti dell’Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande, seguendo, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

 

In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.

 

Casella di testo: A livello provinciale
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.

Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente. Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

Casella di testo: A livello interregionale

DEROGHE ALLA TERRITORIALITÀ - SUPERAMENTO DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO REGIONALE

 

ll candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva,

 il Direttore Generale Regionale comunica l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone, l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda. L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione della domanda.

 

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia  diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale. Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.

 

LICEI LINGUISTICI

Corsi ad indirizzo linguistico e dirigente di comunità

Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di

residenza, il Direttore Generale preposto all’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad

altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei

linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di

residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di

residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei

linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia,

ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in

ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito

provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le

domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine,

presso istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.

Corsi ad indirizzo dirigenti di comunità

Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo di Dirigenti

di comunità, si osservano le seguenti disposizioni.

Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico

Regionale competente per territorio, con l’indicazione, in ordine preferenziale, delle

istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo

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specifico indirizzo (“Dirigente di comunità) e con classi terminali, ubicato nella regione di

residenza.

Il Direttore Generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle

indicazioni generali soprariportate, osservando il limite di trentacinque candidati per

classe. Può costituire apposite commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente

presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per

le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno

dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali

per provincia con le seguenti caratteristiche:

- ITAS con lo specifico indirizzo (“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;

- ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di

ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;

- altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore

Generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

- la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non

terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

- la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie,

anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo

ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito

provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per

gli esami di Stato;

- la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il

Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia

degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque

candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

Disposizioni a carattere generale

Si fa presente che i predetti adempimenti devono essere effettuati prima della

formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Le relative

procedure debbono essere attivate subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi

di organizzazione sia per pervenire alla fase di regolare configurazione delle commissioni

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nei tempi previsti. Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno

festivo, gli stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Si ricorda, infine, che, nel caso in cui i candidati esterni sostengano esami con

prove pratiche di laboratorio, è dovuto un contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.22

OM n.26/2007.

Roma, 26 ottobre 2007

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto


 

 

Parlamento Italiano



 

Legge 11 gennaio 2007, n.1

"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10  del 13  gennaio 2007


 

Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    "Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
        2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
        3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

 L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
        4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
        5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
        6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
        7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
        8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

    Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacità critiche del candidato.
        2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.
        3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
        4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
        5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
        6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
        7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di esame di Stato e' composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
        2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
        3. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:
            a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
            b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
            c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
            d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
            e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
            f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
        4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
        5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
        6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
        7. E' stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
        8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
        9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
        10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato.
        11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
        12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva".

Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
    a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
    b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
    c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
    d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;
    b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
    c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
    d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;
    e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.

4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

3. Sono abrogati:
    a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
    c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

     

 Valle Telesina


Per intervenire: invia@vivitelese.it