Comitato Civico
contro la costruzione
dell'INCENERITORE
a San Salvatore Telesino e a Reino
San Salvatore Telesino, 16 ottobre 2007
Ci scusiamo con i
lettori per la sinteticità del messaggio inviato
precedentemente ma a volte gli avvenimenti si
sovrappongono e non resta il tempo per
coordinarsi e mantenere un livello di
informazioni sempre all’altezza delle
aspettative.
L’interrogazione in
forma scritta permetterà inoltre, a chi oggi non
avrà o avrà avuto la possibilità di seguirlo su
Sky, di conoscerne il contenuto.
L’interrogazione ,
diretta al Consiglio Regionale, dell’On.Mario
Ascierto Della Ratta è stata presentata già da
qualche giorno e conseguentemente richiesto il
“ question time “ all’On.Nocera.
Il Question Time
consiste in una serie di domande rivolte al
presidente della Regione Campania o agli
assessori, cui seguiranno risposte immediate.
Il
16 ottobre alle ore 15.00 seduta del
Consiglio Regionale della Campania per
il question time dedicato alle
interrogazioni dei gruppi politici. Tra
queste, quella presentata a firma del
consigliere Mario Ascierto Della
Ratta all’assessore regionale
all’Ambiente Luigi Nocera, sulla vicenda
del termovalorizzatore a biomasse di San
Salvatore Telesino.
|
All’On. Luigi Nocera Assessore Ambiente Regione
Campania
Prot.nr. Napoli 12/10/07
Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art. 79
bis del Regolamento Consiliare
Il
sottoscritto Mario Ascierto Della Ratta
Consigliere Regionale gruppo A.N.
Premesso
•
che con nota datata 27 luglio 2005, la VOCEM
s.r.l. richiedeva alla Regione Campania una
“approvazione e autorizzazione alla
realizzazione, ex art.27 D.Leg.vo 22/1997 e
succ. mod., ed all’esercizio, ex art.28 D.Leg.vo
22/1997 e succ. mod., delle operazioni di
smaltimento con recupero energetico a mezzo di
un impianto di valorizzazione energetica
attraverso ciclo termico in forno a griglia di
rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente
lignea quali biomasse residuali di natura
vegetale assimilabili a fonti rinnovabili in
località San Salvatore Telesino (BN)”.
•
che è chiaramente invocato l’ex D.Lgs.vo 22/97
(poi trasfuso nel D. Lgs.vo 152/2006) che regola
la materia dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, e
non il D.Lgs.vo 387/2003 (specifico per gli
impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili).
•
che un tecnico di fiducia della VOCEM, con
propria dichiarazione giurata del 22/05/2005,
riferisce che trattasi di “ un impianto di
trattamento rifiuti speciali ed altri materiali
assimilabili a fonti rinnovabili” .
•
che la VOCEM aveva (e presumibilmente ha)
intenzione di bruciare anche CDR (vedi nota
dell’ABM - del 16/05/05 inviata ai Presidenti
degli Enti Provinciali di Benevento e Bergamo).
•
che la Regione Campania - Settore Ecologia e
Tutela dell’Ambiente - poneva sotto gravame la
carenza di legittimazione attiva (per carenza di
titolo) e la mancanza dei requisiti di legge
(come confermato nella nota del 03/04/2007 -
prot. 0307843 – in cui la Regione Campania
comunicava alla VOCEM srl “carenze
amministrative” chiedendo integrazione
documentale;
•
che nonostante tra i documenti richiesti vi
fossero 1) titolo di proprietà del terreno, in
copia conforme, nonchè 2) requisiti del D.T. per
l’iscrizione all’albo nazionale smaltitore
rifiuti per la categoria 6H , documenti questi
assolutamente indispensabili all’avvio della
procedura, per circa un anno e mezzo essa ha
continuato il suo percorso;
•
che dalla certificazione camerale del 22/03/2005
(prot. CEW/5806/2005/CBG0176), riflessa
all’oggetto sociale non si evince l’abilitazione
della VOCEM s.r.l. all’esercizio delle
operazioni di smaltimento con recupero
energetico a mezzo di un impianto di
valorizzazione.
•
Che persino la stessa società richiedente è
cosciente delle argomentazioni esposte, poiché
nel verbale di riunione del 06/07/05 “il
Presidente illustra ai presenti che, ai fini
della medesima iscrizione di cui discusso in
precedenza, è necessario integrare l’oggetto
sociale di VOCEM s.r.l. prevedendo la
possibilità di costruire e gestire impianti per
lo stoccaggio, il trattamento, la distribuzione
e lo smaltimento dei rifiuti “;
•
Che le circostanze menzionate sottolineano gravi
carenze dei requisiti essenziali, indispensabili
a consacrare la conformità normativa degli iter
istruttori, propedeutici alla successiva
pontificazione dei titoli permissivi.
Considerato
•
che da numerose informazioni assunte presso gli
Enti Locali interessati - è emersa la mancata
comunicazione di avvio del procedimento imposta
dalla L.241/90 e succ..
•
che la trasparenza amministrativa, l’accesso
agli atti, la partecipazione al procedimento di
quanti interessati, non sono stati garantiti
•
che con varie note e nutrita corrispondenza tra
Regione Campania, VOCEM e qualche
Amministrazione Locale emergeva la carenza
assoluta di contatti e la mancata trasmissione –
da parte della società proponente – di qualsiasi
atto progettuale (fino al mese di giugno 2007).
•
che La partecipazione popolare (in ogni caso, un
obbligo di Legge), è stata invocata dal Comune
di San Salvatore Telesino in numerose missive
inviate alla VOCEM ed è espressamente prevista
anche dall’ex D.Lgs.vo n.22/1997.
•
che è risultato acclarata l’incongruenza del
progetto rispetto a vari strumenti di
pianificazione sovracomunale ( PTCP, PSASAGR e
PEA della Provincia di Benevento).
•
che con la delibera di Consiglio Prov.le n.63
del 20/08/2007, ben 20 Consiglieri Provinciali
(su 20 presenti) hanno inconfutabilmente
rilevato “la difformità rispetto al Piano
Energetico Ambientale“ dell’impianto in
questione;
•
che la stessa VOCEM è convinta della
incongruenza del progetto presentato con il PEA
della Provincia di Benevento, come risulta dalla
lettura degli atti allegati al verbale della
conferenza di servizi del 25/06/2007 dove
emergono due notule estremamente interessanti:
una quella del 23/03/2005, inviata via e-mail
(con “messaggio riservato e personale”) ad un
assessore del Comune di San Salvatore Telesino,
e l’altra dell’ABM (datata 16/05/2005) inviata
ai Presidenti degli Enti Provinciali di
Benevento e Bergamo; lettere queste che
sanciscono, in maniera inequivoca e gravissima,
la necessità di “inserire il nostro progetto (VOCEM;
n.d.r.) all’interno del Piano Energetico
Provinciale e Piano Sperimentale ad Alta
Sostenibilità Ambientale” , ancorché di
“armonizzare i due succitati strumenti
pianificatori con la centrale VOCEM”.
•
che a pag. 226 della VIA (redatta dalla VOCEM)
si afferma la non congruenza con il PEA in
vigore;
•
che sono evidenti insuperabili contrasti
urbanistici e l’assoluta carenza delle
infrastrutture e servizi di rete;
•
che appaiono insuperabili anche le eccezioni
formulate in merito agli aspetti geologici ed
idrogeologici (vedi la stessa VIA);
Constatato:
•
che la Regione Campania con la D.G.R. n.700 del
18/02/2003 ha effettuato la Individuazione delle
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
(B.U.R.C. n.12 del 17/03/2003) e che tra le aree
individuate e riportate su mappa figura proprio
quella di insediamento dell’impianto in
questione (loc. San Mennitto);
•
che per tali aree la normativa (in particolare
D.Lgs.vo 152/99 e DM 18 settembre 2002 ) prevede
la Predisposizione ed attuazione di programmi di
azione tesi a migliorare e non a peggiorare la
situazione con ulteriori emissioni;
•
che a pag. 362 del SIA si legge: “Gli impatti
possibili di queste azioni sono: l’abbassamento
della falda ad opera dell’emungimento, reso
necessario dai fabbisogni idrici dell’impianto
(circa 50 m3/h quale picco e ca. 10-12 in via
ordinaria)”.
•
che, dato che la curva caratteristica del Pozzo
n° 1 (pag. 434 SIA) mostra chiaramente che con
portate oltre 8 l/sec (c.a 29 mc/h) la falda è
già in condizioni di sovrasfruttamento, non si
capisce come è possibile prevedere
l’installazione di n. 2 pompe da 50 mc/h (con
prelievo a 65 m di profondità) e picchi di
emungimento di pari portata (prelievi di tale
entità sarebbero causa di un esaurimento
irreversibile della falda acquifera;
•
che, sebbene la stessa Regione Campania con il
prot. N. 030784372007 del 03/04/2007 abbia
richiesto alla VOCEM la valutazione di
approvvigionamento idrico dell’impianto “atteso
che il progetto prevede una stazione di
pompaggio di 50 mc/h”, non si ha contezza della
eventuale avvenuta valutazione;
•
che tra l’altro, l’abbassamento piezometrico di
quasi 10 m causato dalla portata di 3 l/s “in
via ordinaria” avrebbe un effetto devastante
sull’economia di tutte quelle aziende agricole
che emungono, per fini irrigui e/o domestici,
acqua dalla prima falda.;
•
che le tavole grafiche compiegate al progetto
sono esemplificative e sufficienti a dimostrare
il coinvolgimento di un nutrito numero di
territori comunali sottoposti (almeno in parte)
a tutela paesistica (ex Legge 1497/1939), ovvero
vincolate ai sensi e per gli effetti della ex
L.431/85, oppure ai sensi del D.Leg.vo 431/99
(T.U. in materia di beni culturali ed
ambientali) [E’ opportuno precisare, a tale
proposito, che i territori di alcuni comuni
contermini e/o comunque interessati dalla
ricaduta di sostanze inquinanti rientrano nella
perimetrazione di Parchi Regionali (Parco Reg.le
del Matese e Parco Reg.le del Taburno) di
Comunità Montane (Titerno e Taburno) o
addirittura costituiscono SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) e che i medesimi Enti
usufruiscono di canali privilegiati di
finanziamento regionale, statale e comunitario
tesi a salvaguardia e valorizzazione e non a
detrimento];
•
che sarebbe stata opportuna una valutazione
ambientale strategica (VAS), ancorché una
valutazione di incidenza (anche per la presenza
di aree SIC).
•
che non si comprende in che maniera e perché
tutti coloro che saranno in possesso degli
scarti di lavorazioni agricole, ecc. dovrebbero
fornire il materiale da bruciare, né su chi
ricadrebbero e quali sarebbero i costi di
trasporto;
•
che medesima la biomassa in questione è tenuta
in conto in altri (e probabilmente numerosi)
impianti in corso di progetto e/o realizzazione;
•
che non si comprende neppure come sono
salvaguardati i siti archeologici presenti sul
territorio (per molti altri versi protetti), né
il perché la ricaduta a terra delle ceneri e
delle polveri (sia pure nei limiti consentiti)
non dovrebbero avere influenza su ecosistema ed
economia, tantomeno su come sia possibile
tollerare tale fenomeno in aree di elevato
pregio ambientale (addirittura parchi regionali
e siti SIC).
•
che non è dato sapere come sono state
salvaguardate le attività agricole ad alta
redditività di produzione di vino D.O.C., i
prodotti agricoli di pregio e quelli biologici,
i corridoi ecologici regionali, la filiera
termalòe, le attività turistiche ed economiche
in generale;
•
che non è dato sapere come sono stati valutati
gli odori emessi e l’impatto visivo, né se sia
stato effettuato lo studio sul bilancio idrico
di area di cui all’art.90 del P.T.C.P.;
•
che la valutazione dell’impatto acustico di
impianto ed attività correlate appare
inadeguata;
Visto
•
il D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 , il D.Leg.vo
03/04/2006 n.152 ; il Protocollo di Kyoto; tutte
le norme vigenti in materia di difesa del suolo,
dell’aria, delle acque e delle aree protette;
tutte le norme in materia procedurale; le norme
Europee a cui si rimane assoggettati.
•
che dalla combustione delle 365 ton. giornaliere
si producono circa 45 ton. di scorie, da portare
in discarica, più 6 ton. di polveri, sempre al
giorno, distribuiti nell’ambiente;
•
che altri danni dichiarati dalla società
proponente sono: l’abbassamento della falda
acquifera di 10-12 mt.; l’accumulo di sostanze
tossiche al suolo, la modifica della biocenosi
aerea, acquatica e terrestre; l’emissione di
calore in atmosfera (100 000 metri cubi di fumi
all’ora a 160°), l’alterazione del quadro
sanitario;
•
che non è specificato come e dove verranno
stoccate le scorie residuanti, anche alla luce
del D. Lgs.vo 152/2006, testo unico in materia
ambientale; Preso Atto
•
che la stessa VIA riconosce che l’ambiente è
allo stato più che salubre,
•
che Arsenico, Cadmio, Cromo esavalente, Nichel,
Mercurio, IPA (Idrocarburi Policiclici
Aromatici), etc. sono cancerogeni certi per
l’uomo e che queste sostanze sono emesse in
atmosfera da un inceneritore;
•
che per le nanoparticelle da PM 2.5 a 0.1 , le
più piccole e dannose, non esiste al momento una
normativa nazionale e che pertanto non appare
chiaro come sarebbe gestito il monitoraggio
dell’immissione in atmosfera;
•
che l’esistenza di filtri per tale particolato
sembra essere più un fatto legale che non
tecnicamente reale;
•
che c’è un aumento della mortalità -da circa 1%
per le PM 10 a 6% per le PM 2.5- con sommazione
degli effetti per ogni 10 microgrammi in più di
nanoparticelle!! (e si parla di sole
biomasse!!!!);
•
che essendo presenti in un processo di
combustione ad alta temperatura acido cloridrico
e polifenoli non si capisce come si possa
escludere l’immissione in atmosfera di diossina,
cancerogena a qualsivoglia bassa concentrazione
(dati OMS!!) e che non è chiaro se e come si
preveda il sua monitoraggio in atmosfera e al
suolo;
•
che non è chiaro quale sia il programma di
prevenzione, diagnosi precoce e terapia delle
malattie, tumorali e non, collegate da nesso
causale all’attività di incenerimento, per i
residenti e non, né come verrà valutato il danno
e come sarà effettuato il risarcimento;
•
che non è chiaro come la Regione Campania
preveda di trovare la copertura finanziaria per
le rilevanti spese sanitarie indotte, per il
risarcimento del danno alla salute,
all’ambiente, alle attività produttive, ai beni
immobili, etc.;
•
che d’altra parte il risarcimento del danno
ambientale è chiaramente previsto dal D. Lgs.vo
152/2006;
•
che non è chiaro né quali siano le misure
preventive di eventuali incidenti né gli
eventuali interventi su popolazione e ambiente
nel caso essi si verifichino;
•
che il tutto è aggravato dal fatto che i
cittadini non sono stati messi al corrente del
progetto a tempo debito;
•
che le citate implicazioni sanitarie sarebbero
ben più gravi in caso di combustioni diverse
dalla biomassa;
•
che la circostanza sta già producendo una
consistente svalutazione di tutti i beni
immobili nell’area interessata;
SI
CHIEDE
quali atti vorrà porre in essere l’Assessore in
indirizzo, allo scopo di rigettare
definitivamente l’istanza autorizzativa di cui
in epigrafe, sia in virtù dei numerosi ed in
parte citati vizi procedurali e normativi, che
alla luce dei presumibili aspetti penali, ed
ancor più entro quali termini ciò avverrà vista
la vitale importanza che il fattore temporale
assume.
Il
Consigliere Mario Ascierto Della Ratta
Comitato civico
San Salvatore Telesino
comitatocivicotm@libero.it
telefono 333 29232
|