…A PROPOSITO DI DISCARICHE ABUSIVE
di Aldo Maturo
In questo periodo
parlare di rifiuti in Campania è come parlare di
corda in casa dell’impiccato. Tranquilli, non ho
nessuna intenzione di affrontare questo tema
irrisolto e dilungarmi sulle conseguenze,
radiografate giornalmente da tv e giornali, per
l’ambiente, per l’igiene pubblica e per il
vivere civile. Anche il prestigioso New York
Times ha voluto dedicare alla spazzatura
napoletana la prima pagina con foto. Un colpo
basso per quanti vivono di turismo.
Qualche breve nota,
invece, sull’aspetto giuridico di un fenomeno -
ben presente anche in Campania - delle
discariche abusive, piccole o grandi, che
costellano il nostro territorio.
Quante volte, in giro
per le campagne o per le nostre periferie,
troviamo abbandonati cumuli di rifiuti,water
rotti,frigo arrugginiti e oggetti ormai
inutilizzabili. Anche se le Aziende della
nettezza urbana provvedono al periodico ritiro a
domicilio dei rifiuti ingombranti tanti
preferiscono…lo smaltimento diretto ed
immediato.
E’ allora opportuno sapere che una recentissima
sentenza della Cassazione penale (Sez.III, n.
10484 del 12.3.2007) ha riconosciuto la
corresponsabilità del proprietario del terreno
su cui viene effettuata una discarica abusiva
se l’accumulo continuato e sistematico di
rifiuti sul suo terreno – pur effettuato da
altri - gli può essere addebitato almeno a
titolo di negligenza. Egli in tal caso sarà
obbligato alla rimozione dei rifiuti ed al
ripristino della situazione preesistente.
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Ma cos’è una discarica? Il D.Lgs.36/2003
all’art.2 lettera G chiarisce che si è
in presenza di una discarica quando si
adibisce un’area allo smaltimento o
deposito anche temporaneo di rifiuti per
più di un anno. E’ considerata discarica
anche lo spazio interno – destinato allo
smaltimento o accumulo illegale di
materiali di risulta - della
stessa azienda che ha prodotto tali
materiali (E’ questo il caso di quegli
spazi abbandonati retrostanti tante
fabbriche o aziende dove, per
consuetudine, si buttano ed abbandonano
a tempo indeterminato rifiuti,pezzi
rotti,macchinari in disuso,etc..) |
La sentenza, dopo aver
esaminato altri punti del processo che non
interessano in questa sede, ha stabilito che
“il proprietario del terreno è corresponsabile
della realizzazione o gestione della discarica
effettuata da altri se l’accumulo continuato e
sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può
essere addebitato almeno a titolo di negligenza:
ad esempio, se pure essendo consapevole
dell’attività di discarica effettuata da altri,
non si attiva con segnalazioni,denunzie
all’autorità,installazione di una recinzione,etc..”
Il Decreto Ronchi,
all’articolo 14, aveva già stabilito l’obbligo
per il proprietario del terreno di attivarsi per
evitare che sul suo terreno venissero
abbandonati i rifiuti. Il proprietario è
obbligato,insieme a quello o a quelli che hanno
abbandonato la spazzatura o gli oggetti in
disuso, alla rimozione dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi se il fatto
gli può essere imputato a titolo di dolo o
colpa.
Il proprietario
del terreno sul quale sono abbandonati i
rifiuti, che non sia anche produttore degli
stessi, non avrà quindi alcuna responsabilità se
non sarà dimostrato il suo dolo (Es. egli ha
voluto o ha accettato o ha disposto lo
smaltimento dei rifiuti accettandone le
conseguenze) o la sua colpa (Es. sapeva, ha
visto,ma non è intervenuto).
Le operazioni di
sgombero sono ordinate dal Sindaco con ordinanza
d’urgenza per motivi igienico-sanitari ed
ambientali. L’ordine in teoria va impartito a
chi ha abbandonato i rifiuti in aree pubbliche o
private e non al proprietario dell’area, a meno
che non sia configurabile una compartecipazione
del proprietario, anche solo colposa, per
mancata vigilanza.
Prima di emettere
l’ordinanza, quindi, il Comune deve dimostrare
di aver effettuato una accurata istruttoria da
cui è risultata la responsabilità del
proprietario del terreno a cui carico deve
essere provato il dolo - partecipazione attiva
nell’abbandono dei rifiuti (Es. sapeva che…era
complice…) - o la colpa (Es. sapeva e non ha
fatto nulla, non ha denunciato, non ha messo
cartelli di divieto, non ha recintato) e perciò
ha omesso di vigilare per evitare che altri
potessero abbandonare i rifiuti.
Se non può essere
dimostrata la colpa o il dolo del proprietario,
l’ordinanza del sindaco è illegittima e i
destinatari del provvedimento devono essere i
produttori dei rifiuti e non il proprietario del
terreno dove i rifiuti sono stati depositati.
La tesi della Cassazione
è stata adottata alla luce del principio che
“chi inquina paga” e, qualora non è possibile
individuare immediatamente il soggetto che ha
prodotto il danno, si ricerca il proprietario o
comunque chi ha la disponibilità dell’area al
quale il divieto di discarico è imputabile a
titolo di dolo o di colpa. Egli, se ha avuto una
condotta quanto meno negligente e non si è
adoperato per evitare il danno, deve provvedere
a bonificare la discarica. Si è voluto stabilire
il principio che bisogna intervenire intanto
sull’inquinamento indipendentemente da chi lo ha
determinato.
A dire il vero il
Consiglio di Stato è andato oltre ed ha
ritenuto che il Sindaco può ordinare al
proprietario dell’area, e prescindendo da alcuna
sua responsabilità, di provvedere allo
smaltimento qualora sia necessario per
fronteggiare una situazione di urgenza. Fermo
restando la responsabilità di chi materialmente
ha effettuato lo smaltimento dei materiali, deve
essere individuato nel proprietario l’immediato
destinatario dell’ordinanza. Egli infatti, per
avere il possesso del terreno, può eseguire con
la massima urgenza gli interventi di ripulitura
richiesti per fronteggiare una situazione di
pericolo igienico sanitario. Successivamente si
individuerà il vero responsabile per
addebitargli le spese sostenute.
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