Dal 1 febbraio 2007 il cittadino danneggiato da
un incidente stradale può chiedere di essere
risarcito del danno direttamente dalla sua
Compagnia di Assicurazione, se non è
responsabile dell’incidente o se lo è solo in
parte.
Ma quando scatta il risarcimento diretto?
In caso di incidente:
a) tra non più di due veicoli a motore;
b) aventi targa italiana (o San Marino o Città
del Vaticano);
c) con entrambi i guidatori identificati;
d) regolarmente assicurati con una Compagnia che
ha sottoscritto questo tipo di accordo
(praticamente tutte);
e) anche se il danneggiato ha riportato lesioni
lievi ma con invalidità fino al 9%.
Cosa viene rimborsato?
a) i danni ai veicoli, compreso il fermo tecnico
e le spese del traino fino all’officina;
b) le lesioni riportate, con le limitazioni
sopraindicate,compreso il danno biologico,danno
patrimoniale e non patrimoniale;
c) i danni alle cose trasportate appartenenti al
proprietario e al conducente.
Chi paga i danni ai passeggeri trasportati?
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I passeggeri trasportati, su qualunque
veicolo si trovino, hanno diritto ad
ottenere il risarcimento danni – anche
gravi - dalla compagnia di assicurazione
dell’auto su cui si trovavano, a
prescindere dalla responsabilità del
conducente del veicolo.
Cosa succede negli altri casi? Si
applica la precedente normativa e cioè
ci si rivolge alla compagnia di
assicurazione della controparte: a)
in caso di incidente fra più di due
veicoli; b) in caso di
lesioni non lievi (superiori al 9% di
invalidità permanente) c)
se viene coinvolto un ciclomotore con il
vecchio targhino e non con la targa che
dal 2006 autorizza il trasporto di due
persone. |
Cosa fare se l’incidente rientra nelle ipotesi
del risarcimento diretto?
1)
Si compila il Modello che tutti hanno a bordo (Mod.CAI,Mod.Blù,);
2)
Si prepara una richiesta di risarcimento danni
contenente le seguenti indicazioni:
a) il modello e le targhe delle auto, il nome
dei guidatori e quello degli assicurati;
b) il nome delle Compagnie di Assicurazione
c) le modalità, il luogo, l’orario e la data
dell’incidente;
d) le generalità di eventuali testimoni;
e) l’organo di Polizia eventualmente
intervenuto;
f)
il luogo e l’orario dove la macchina
è disponibile per essere vista dal perito;
g)
la data e la firma dei conducenti.
3)
Si firma da solo il modulo se la controparte non
è d’accordo sulla sua responsabilità.
4)
Se il risarcimento riguarda anche le lesioni
personali, bisogna:
a)
indicare l’età, l’attività e il
reddito del danneggiato;
b)
indicare l’entità delle lesioni
subite sulla base del referto medico che sarà
rilasciato dall’ospedale dove ci si è recati;
c)
indicare se si è stati già pagati da
Enti previdenziali per gli stessi danni;
d)
allegare certificato medico-legale
comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza
postumi permanenti;
e)
allegare eventuale consulenza medico
legale con l’ammontare della parcella pagata.
5)
Si trasmette il Modulo alla propria Compagnia di
Assicurazione anche se si pensa di aver ragione
solo in parte. La denunzia di sinistro è
obbligatoria in ogni caso.
La richiesta va spedita con raccomandata A.R. o
consegnata a mano al proprio Agente o spedita
via fax o per email (se previsto dal contratto).
Cosa fa la Compagnia di Assicurazione?
La Compagnia istruisce il sinistro e fa
un’offerta di risarcimento:
1)
entro 30 giorni se il Modello ricevuto era
firmato da tutti e due gli automobilisti
coinvolti (il proprio cliente e la controparte)
e il danno riguarda veicoli e cose;
2)
entro 60 giorni se il Modello ricevuto era
firmato solo dal proprio cliente e il danno
riguarda solo veicoli e cose;
3)
entro 90 giorni se il risarcimento riguarda
lesioni personali.
Se la richiesta di risarcimento fatta alla
Compagnia è incompleta,la stessa dovrà chiedere
al suo cliente, entro 30 giorni, l’integrazione
dei dati mancanti.
Fatta l’offerta di risarcimento, la Compagnia
deve effettuare comunque il pagamento della
somma offerta entro 15 giorni.
Se il danneggiato non è d’accordo con la somma
offerta, può trattenere intanto in acconto la
somma e proporre contemporaneamente azione
legale di risarcimento danni, rivolgendosi ad un
avvocato.
Se la Compagnia ritiene che il sinistro
non rientra nelle ipotesi di risarcimento
diretto, dovrà entro 30 giorni darne
comunicazione al danneggiato trasmettendo
contemporaneamente la richiesta alla Compagnia
di Assicurazione della controparte.
L’azione di risarcimento danni si
prescrive decorsi due anni dalla data del
sinistro.
Ci si può rivolgere ad un’avvocato?
No, a meno che non lo si voglia fare a proprie
spese. Per l’eventuale assistenza di un
avvocato, infatti, le spese legali sono a carico
del danneggiato in tutte le fasi extragiudiziali
che riguardano la richiesta di risarcimento, le
trattative con la Compagnia, etc..
La parcella dell’avvocato sarà pagata
dall’Assicurazione solo se, in caso di
disaccordo, si decide di “far causa”
all’Assicurazione e il Giudice darà ragione al
danneggiato.
Quest’ultimo, con la nuova normativa, dovrà
quindi seguirsi la pratica da solo anche se, in
teoria, dovrebbe essere assistito dalla sua
stessa Compagnia di Assicurazione, cioè la
stessa che dovrà risarcirgli il danno. Sarà
perciò l’Agente a fornire ogni assistenza al
proprio cliente-danneggiato per richiedere alla
sua stessa Compagnia il risarcimento danni
(Art.9 del D.P.R.254 del 18.7.2006). Visto che
le Compagnie di Assicurazione sono società a
scopo di lucro, sarebbe altamente professionale
una simile disponibilità. A distanza di pochi
mesi dall’entrata in vigore della nuova legge
appare prematuro esprimere giudizi.
Un’ultima annotazione per non
alimentare false aspettative: in caso di lesioni
i tempi si dilatano notevolmente. Il proprio
medico legale dovrà rilasciare un certificato,
da allegare alla richiesta di danni, attestante
la presenza o meno di postumi conseguenti alle
lesioni riportate. Tale certificato ben
difficilmente potrà essere rilasciato prima di
un anno dal sinistro proprio per poter valutare,
attestare o escludere la presenza di postumi.
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