Un’apparizione improvvisa, la sterzata, le gomme
che stridono sull’asfalto e poi l’impatto. Una
scena ricorrente, a volte illuminata dai fari
che si stagliano nella notte. Un animale giace
sulla strada o nella cunetta, inerte.
Superata la paura,
rincuorati per non aver subito danni alla
persona, si scende per vedere bene cosa è
successo. Gli occhi osservano impietositi la
vittima innocente ma subito dopo lo sguardo va
all’auto. Cofano ammaccato, paraurti divelto,
targa penzoloni, faro frantumato, mascherina
spaccata. Sono tante le ipotesi e il pensiero è
immediato. Chi ci ripaga i danni? Se è un
animale domestico il pensiero corre al
proprietario, ammesso che lo individuiamo. E se
è un animale selvatico? Un capriolo, un cervo,
una volpe? E se è un cane randagio?
Questo tipo di infortunio non è raro e
rappresenta il 3% degli incidenti stradali,
spesso con un bilancio di morti e feriti
(stavolta ci riferiamo agli automobilisti).
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Avviene in una fascia oraria del primo
mattino o dopo il calar del sole. La
frequenza e la tipologia è in relazione
alla zona che si attraversa in auto e
alla fauna residente, domestica o
selvatica. Altro elemento è la velocità
dell’auto in relazione al tipo di strada
percorsa. Le strade statali in genere
consentono velocità maggiori, le
comunali hanno una manutenzione
generalmente meno curata e consentono
perciò velocità minori, le autostrade –
per essere recintate – dovrebbero
fornire maggiori garanzie. |
In tutti i casi la richiesta di risarcimento è
difficile, onerosa, dispendiosa ed aleatoria.
Non è facile per il danneggiato dimostrare che
la collisione non è imputabile a lui e in ogni
caso dovrà dimostrare che i danni all’auto sono
stati cagionati dall’animale investito.
Per gli animali domestici (cani,gatti) per
quelli da allevamento (bovini, ovini,pollame) e
da lavoro (cavalli,asini) la responsabilità
ricade sui proprietari ai sensi dell’art.2052
del codice civile, perché avendoli in uso sono
responsabili dei danni da loro causati, anche se
si tratta di animali smarriti o fuggiti e a meno
che il proprietario non provi di aver adottato
tutte le misure di custodia possibili,
vanificate da un caso fortuito.
Per tutte le altre tipologie di animali la
strada del risarcimento è lunga e controversa.Di
norma il risarcimento va richiesto all’ente
gestore della strada (Stato,
Regione,Provincia,Comune, Società Autostrade) in
un palleggiamento di responsabilità che porta ad
un contenzioso imprevedibile.
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E’ da dire che non è responsabile l’ente
gestore della strada che abbia
provveduto ad installare ai bordi della
carreggiata, in numero sufficiente e
visibile, i cartelli segnaletici di
pericolo (quello triangolare bianco con
bordi rossi che raffigura un capriolo
che salta). Più certa dovrebbe essere la
richiesta di risarcimento alla Società
Autostrade che, attraverso il pagamento
del pedaggio,deve assicurare agli
automobilisti le massime garanzie
di sicurezza e se non dimostra di aver
recintato tutto la sede stradale che ha
in concessione incorre in evidente
responsabilità. |
Per la fauna selvatica le leggi 968/1977 e
L.152/1992 hanno stabilito che la fauna
selvatica è entrata nel patrimonio indisponibile
dello Stato. Gli automobilisti danneggiati
dovrebbero perciò individuare nello Stato il
soggetto responsabile dei sinistri. Ma non è
così, perché la competenza sulla caccia è
passata alle Regioni che a loro volta possono
delegarla alle Province. Dove tale delega è
presente, la richiesta va fatta alla Provincia
del luogo del sinistro.
La Cassazione di recente ha stabilito che spetta
alle regioni il compito di predisporre le misure
idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi
danni a cose e persone, per cui la regione ne
risponderebbe ai sensi dell’art.2043 del codice
civile.
Risolto (?!) il problema del destinatario della
richiesta di danni bisognerà provare che l’ente
è responsabile e che alla sua condotta omissiva
è riconducibile l’incidente.
La solita Cassazione, dopo una serie di
giudicati dei giudici di merito,ha stabilito che
sussiste la responsabilità degli Enti preposti
alla cura della fauna selvatica qualora non
abbiano adottato misure idonee ad evitare danni.
Non è quindi l’automobilista che deve dimostrare
la responsabilità dell’Ente ma è l’Ente che deve
dimostrare di non aver colpa avendo adottato
tutte le cautele necessarie.
In questo modo la palla è rimbalzata al singolo
giudice di merito che di volta in volta, in base
alla dinamica dei fatti ed alle prove prodotte
dalle parti, valuterà la sussistenza o meno
della responsabilità ed il consequenziale
risarcimento danni.
Per cautelarsi non resta che pagare qualche euro
in più ed estendere la R.C.A. auto ai danni
causati dalla fauna selvatica e, quando è
possibile e la richiesta trova accoglimento in
relazione all’entità dell’infortunio, telefonare
alle forze dell’ordine per i rilievi e
quant’altro di loro competenza.
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