Prima o poi doveva succedere, nel nome delle
pari opportunità.
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“L’attuale sistema di attribuzione del
cognome dei figli è retaggio di una
concezione patriarcale della famiglia,la
quale affonda le proprie radici nel
diritto di famiglia romanistica, e di
una tramontata potestà maritale,non più
coerente con i principi dell’ordinamento
e con il valore costituzionale
dell’eguaglianza tra uomo e donna” |
Non è un proclama tratto da una rivista
femminista ma molto più autorevolmente un passo
della sentenza della Corte Costituzionale, la
n.61 del 16.2.2006 che nello stesso contesto
invitava il Governo a rispettare i trattati
internazionali che impegnano gli Stati ad
eliminare ogni discriminazione basata sul sesso
nella scelta del cognome familiare.
L’invito non poteva
trovare migliore accoglienza e dalla fine di
maggio 2007 il nostro Senato sta discutendo il
disegno di legge che rivoluzionerà il cognome
dei figli (Ddl Senato 9).
Attualmente infatti la disciplina
dell’assunzione del cognome paterno non è
disciplinata da alcuna legge specifica. “Non
esiste nel nostro ordinamento una specifica
disposizione diretta ad attribuire ai figli
legittimi il cognome paterno. Si tratta,
infatti, di una usanza, in origine, divenuta
tradizione e di una tradizione divenuta diritto
vivente” (Cass.18.7.2004).
Esaminiamo allora
brevemente i punti salienti della nuova
normativa, rivoluzionaria per i padri italiani,
nel testo all’esame dei parlamentari. Sono
attualmente otto gli articoli e già dal primo si
stabilisce che con il matrimonio ciascun coniuge
conserva il proprio cognome.
A decorrere dall’
approvazione della legge sarà possibile inoltre:
a) attribuire al figlio dei genitori coniugati
il cognome del padre o quello della madre o di
entrambi i genitori secondo l’ordine da loro
scelto. Tale scelta sarà fatta all’atto del
matrimonio e sarà revocabile o modificabile fino
alla nascita del primo figlio.
b) in caso di mancato accordo o in caso di
morte,irreperibilità o incapacità di entrambi i
genitori, è attribuito al figlio il cognome di
entrambi i genitori in ordine alfabetico. Se il
genitore ha già due cognomi si sceglie il primo.
c)ai figli comuni successivi al primo,
riconosciuti dagli stessi genitori, è attribuito
lo stesso cognome attribuito al primo.
d) se al figlio è stato attribuito il doppio
cognome egli può a sua volta trasmetterne al
proprio figlio soltanto uno,a sua scelta.
Dagli atti giuridici sparirà la voce
“figlio legittimo” e “figlio naturale”,
sostituite rispettivamente da “figlio nato nel
matrimonio” e “figlio nato fuori del
matrimonio”.
La regola della scelta del cognome o del doppio
cognome vale anche per i figli nati fuori del
matrimonio se riconosciuti da entrambi i
genitori, altrimenti sarà attribuito il cognome
del genitore che li avrà riconosciuti. Se
l’altro genitore si ravvede o se la filiazione è
accertata successivamente per legge, il suo
cognome è aggiunto a quello del genitore che ha
effettuato il primo riconoscimento, con il
consenso di quest’ultimo e con quello del
figlio minore che abbia compiuto 14 anni.
L’ adottato assume il
cognome dell’adottante e lo antepone al suo. Se
ha già due cognomi, sceglie quale vuol
conservare. Se l’adottante ha due cognomi sarà
quest’ultimo a scegliere quale cognome vuole
trasmettere all’adottato.
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista
nei confronti dei genitori adottanti lo stato di
figlio nato nel matrimonio e cessa qualunque
rapporto con la famiglia di origine (fatti i
salvi i divieti matrimoniali con i suoi ex
parenti).
E’ vietato imporre al figlio lo stesso
nome del padre o della madre vivente, di un
fratello o di una sorella viventi se ne deriva
omonimia. E’ vietato altresì imporre al bambino
un cognome come nome o nomi ridicoli o
vergognosi.
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Le norme esaminate si
applicano a tutti i bambini nati dopo l’
entrata in vigore della nuova legge a
meno che non abbiano già fratelli (o
sorelle) nati dagli stessi genitori (e
quindi con il cognome della vecchia
normativa), per evitare che nella stessa
famiglia ci siano figli con un cognome e
figli con due cognomi. |
Per i bambini del 3° millennio, quindi, il
doppio cognome non sarà più identificativo di
retaggi nobiliari o di pregresso inserimento in
una famiglia adottiva ma molto più semplicemente
il segno del tramonto della potestà maritale e
la riaffermazione del principio di eguaglianza
tra il papà e la mamma.
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