Nella provincia di Benevento nel 2006 sono stati
spesi 181.421 euro, tra l’altro molto meno dei
tre anni precedenti, per intercettazioni
telefoniche, ambientali e su altri obiettivi,
disposte dalla magistratura in relazione a 204
procedimenti. In tutta Italia nello stesso anno
la spesa è stata di circa 224 milioni di euro,
poco meno di 440 miliardi di lire(Fonte Ministero della
Giustizia).
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Somme notevoli che si giustificano solo
con l’importanza che le intercettazioni
rivestono nel processo penale dove
spesso sono indispensabili per
costituire prove decisive a carico degli
imputati. Ma come funziona
questa procedura, tra l’altro in questi
giorni sulle prime pagine di tutti i
giornali?
Il Pubblico Ministero che conduce
un’inchiesta, se ritiene che è in
presenza di gravi indizi (in qualche
caso bastano anche sufficienti indizi) e
che per poter proseguire le indagini è
indispensabile effettuare delle
intercettazioni, chiede al GIP (Giudice
delle Indagini Preliminari) di poter
sottoporre ad intercettazione il
telefono della persona indagata. |
In caso di assoluta urgenza l’ordine può essere
dato anche dal PM ma deve essere convalidato
comunque dal GIP.
L’intercettazione può
essere anche ambientale e in questo caso viene
fatta con l’installazione di microspie nella
casa della persona indagata o in altri posti da
lui frequentati (automobile, posto di lavoro,etc..).
Le microspie vengono installate da personale
tecnico con modalità che appare inopportuno
approfondire in questa sede. Qualche anno fa le
microspie vennero installate davanti ad un bar
di Roma frequentato giornalmente da indagati
eccellenti.
Il Centro di Ascolto deve essere negli Uffici
della Procura della Repubblica e solo in casi
particolari (es.indisponibilità delle
apparecchiature già tutte occupate, motivi di
opportunità processuale) il PM può autorizzare
l’ascolto presso le sedi delle forze di polizia
delegate all’ascolto.
La durata dell’intercettazione non dovrebbe
superare i 15 giorni ma in realtà si può
chiedere la proroga di 15 in 15 giorni in
presenza di validi motivi. Per la criminalità
organizzata, invece, si parte da periodi di 40
giorni rinnovabili di 20 in 20.
Non per tutti i reati si può procedere alle
intercettazioni. Intanto sono ammesse per le
inchieste sulla criminalità organizzata e in
questo caso anche in deroga alle condizioni
richieste per gli altri reati. Per il resto deve
trattarsi di reati gravi per i quali è previsto
l’ergastolo o pene superiori a 5 anni, di alcuni
reati contro la Pubblica Amministrazione, di
reati di armi,droga e contrabbando,di reati
sessuali e di pedopornografia,di abusiva
attività finanziaria ma anche molto più
semplicemente quando l’inchiesta riguarda
un’ingiuria,una minaccia o un disturbo a mezzo
del telefono.
L’interessato verrà a
conoscenza delle avvenute intercettazioni solo
quando gli atti dell’inchiesta - con il
contenuto delle intercettazioni - verranno
“depositati” dal PM e messi a sua disposizione
affinché ne possa prendere visione insieme al
suo avvocato.
Terminato il
processo,con sentenza definitiva, le
intercettazioni dovranno essere distrutte.
Nel momento in cui le intercettazioni sono a
disposizione dell’imputato e del difensore in
teoria sono accessibili anche ai giornalisti.
E’ comunque vietata la
pubblicazione anche parziale degli atti fino a
che non siano concluse le indagini preliminari o
fino al termine dell’udienza preliminare.
Il parlamento il 17.4
2007 ha approvato un emendamento ad un disegno
di legge governativo che escluderà dalla
pubblicazione, per la stessa fase processuale,
degli atti dell’inchiesta anche se non più
coperti dal segreto.
Sarà vietato inoltre la
trascrizione delle parti di conversazione
appartenenti a persone estranee all’indagine.
Chi rivela notizie su
atti coperti da segreto (personale giudiziario,
avvocati,giudici, giornalisti,etc..) è punito
con una pena da 6 mesi a 3 anni cui, per i
giornalisti (oltre che per il Direttore e per
l’editore) si aggiunge una sanzione da 10.000 a
100.000 euro in base alla tiratura del giornale
o al bacino di utenza televisivo ricoperto,
fatta salva la richiesta di risarcimento danni
in sede civile.
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Se la pubblicazione riguarda il
contenuto di intercettazioni illegali,
il responsabile è punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni. Per i
giornalisti si aggiunge la sanzione già
sopraindicata (L.281/2006)
Quanto fin qui esposto vale per il
comune cittadino. Per i parlamentari
invece esiste una normativa diversa
(L.140/2003). Per qualunque
provvedimento di carattere giudiziario,
e quindi anche se si rende necessaria
un’intercettazione, il giudice deve
richiedere prima l’autorizzazione alla
Camera e il provvedimento resterà
sospeso fino all’esito della risposta. |
Nessuna autorizzazione è richiesta solo se si
deve procedere all’ arresto obbligatorio di un
parlamentare in flagranza di reato o se si deve
eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
Il GIP, anche a richiesta del parlamentare che
sia stato intercettato, qualora ritenga
irrilevante, nei procedimenti a carico di terzi,
le intercettazioni alle quali hanno partecipato
anche parlamentari, può deciderne la
distruzione integrale o delle parti ritenute
irrilevanti.
Ove sia necessario utilizzare le intercettazioni
effettuate ai fini processuali, il GIP deve
chiedere l’autorizzazione alla Camera al quale
il parlamentare appartiene. Alla richiesta il
GIP deve allegare l’enunciazione dei fatti per i
quali procede, gli elementi sui quali la
richiesta si fonda, la copia integrale dei
verbali,delle registrazioni e dei tabulati.
Se la Camera nega l’autorizzazione le
intercettazioni devono essere immediatamente
distrutte entro un termine massimo 10 giorni.
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