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E’ vero, la legge sulla legittima difesa
è cambiata e se un ladro entra in un
appartamento o fa una rapina in un
negozio, deve mettere in conto che il
proprietario potrà anche sparargli o
ucciderlo senza correre il rischio di
finire in carcere, anche se ha reagito
in maniera sproporzionata rispetto alla
minaccia ricevuta.
Con queste disposizioni il legislatore
ha voluto stabilire in maniera assoluta
il principio che il domicilio e la
proprietà privata sono inviolabili.
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La reazione
della vittima non deve essere più condizionata
al comportamento del ladro o del rapinatore o al
fatto che questi abbia posto in essere azioni
idonee in maniera inequivocabile a mettere in
pericolo l’aggredito. Si deve tener conto invece
di come quest’ultimo ha vissuto psicologicamente
l’aggressione, alla percezione del pericolo da
lui presunta nel momento in cui ha visto
mettere a rischio la sua incolumità,quella dei
suoi cari, di altre persone presenti o dei suoi
beni.
La proporzione tra difesa ed offesa, ben
valutata nella precedente normativa a volte
anche con esasperato fiscalismo, è stata
parzialmente superata dal principio di
“proporzionalità presunta”.
La legge n.59 del 13.2.2006, infatti, ha voluto
proteggere il diritto all’autotutela in un
domicilio privato, stabilendo che in materia di
legittima difesa esiste una proporzione
“presunta” tra difesa ed offesa quando chi si
difende - l’aggredito - utilizzi un’arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a
difendersi (bastone, coltello,sedia,etc..) e si
trovi nella sua abitazione o in un luogo di sua
privata dimora o appartenenze (terreno, aia,
garage,giardino etc.).Analoga difesa può essere
esercitata da chi si trovi in un luogo ove venga
esercitata attività commerciale,professionale o
imprenditoriale (negozio,studio
professionale,sede di un’azienda).
Vista così la
cosa, sembra quasi che si va verso uno scenario
da Far West,con proiettili che fischiano da
tutte le parti e “i nostri” che arrivano al
galoppo e spesso a cose finite.
In realtà non è
esattamente così.
Infatti non è che ci si possa mettere a sparare
ed uccidere liberamente chiunque si introduce
nella nostra proprietà per rubare o rapinare.
Perché possa applicarsi la nuova legge è
necessario che la persona che si difende sia
“legittimamente presente” nel luogo dove il
fatto avviene (e questo in genere è quasi
ovvio), che l’arma usata dall’aggredito sia
legittimamente detenuta (non può essere quindi
utilizzata un’arma detenuta illegalmente), che
sia a rischio la propria o l’altrui incolumità
(quella dei familiari o altre persone presenti).
Se la reazione è stata finalizzata per
difendere non la vita ma i propri beni o quelli
altrui, la difesa sarà considerata legittima se
vi è stato pericolo di aggressione fisica e se
il malvivente non ha desistito (cioè non ha
rinunciato ai suoi propositi perché sorpreso dal
proprietario, dalle sue urla, dai suoi inviti a
uscire o addirittura gli si è avventato contro).
A guardar bene le cose, le condizioni richieste
sono forse maggiori che nella legge precedente.
Intanto prima non si poneva il problema della
legittima presenza dell’aggredito sul posto del
delitto né il giudice si chiedeva se il possesso
dell’arma utilizzata era legittimo o meno.Ci si
chiedeva invece se era stata proporzionata la
reazione tra offesa e difesa. Chi doveva
difendere i suoi beni non poteva certo uccidere
un ladro disarmato o in fuga. Oggi il giudice
dovrà accertare la presenza di tutte le
condizioni sopraesposte, valutando ad esempio -
in presenza di difesa di soli beni - se dalla
ricostruzione dell’evento si può dedurre che il
ladro era pronto a desistere o se non aveva dato
motivo al derubato per fargli temere
un’aggressione da parte sua.
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Ma la nuova legge offre lo spazio anche
ad innumerevoli incognite che saranno
sicuramente oggetto di valutazione
giurisprudenziale.Ne esaminiamo solo
qualcuna: abbiamo visto che non si
applica la nuova legge se, pur stando
nella propria proprietà, l’arma è
detenuta illegalmente. Significa che
utilizzando un’arma detenuta
illegalmente ci si può difendere per
strada ma non ci si può difendere nella
propria abitazione o negozio? Come è
possibile affidare alla detenzione
legittima o illegittima di un’arma il
diritto a potersi difendere? |
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