Quando si parla di testamento si è più propensi
a fare gli scongiuri che ad ammettere che tutto
sommato è un argomento di cui sappiamo poco o su
cui abbiamo idee confuse. E’ un pensiero che si
rimuove volentieri all’insegna del chi vivrà
vedrà. Bisogna ammettere che è una materia
complicatissima, riservata ai notai e a pochi
avvocati specializzati e non si presume di
poterla esporla compiutamente in un articolo di
una paginetta.
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E’ però possibile almeno chiarire
qualche idea, sapere per esempio che si
può disporre dei propri beni senza
recarsi necessariamente dal notaio (ci
andranno dopo gli eredi).
Il testamento fai-da-te più utilizzato è
il testamento olografo. E’ la forma più
usata per disporre dei propri beni.
Vanno però rispettate alcune semplici
condizioni:
1)
Il testamento olografo (cioè
autografo) contiene le volontà del
testatore che deve scriverlo di suo
pugno, datarlo e sottoscriverlo. Può
essere scritto in qualsiasi lingua,
anche in dialetto, utilizzando qualsiasi
mezzo di scrittura (penna, gesso,
carbone, inchiostro) e in teoria su
qualsiasi superficie (è chiaro che in
genere si usa un foglio di carta) |
2) E’ considerata autografa la scrittura
abitualmente usata dal testatore in maniera da
poterla attribuire a lui senza dubbio. E’
ammesso anche lo stampatello se si dimostra che
era il tipo di scrittura normalmente utilizzato
dal testatore;
3) La firma deve essere messa alla fine del
testamento e non deve contenere necessariamente
nome e cognome. E’ ammesso anche il nomignolo (Es.Cicci,
Dado) se è lo stesso con cui era normalmente
conosciuto il testatore e che inequivocabilmente
lo identifica. Se è indirizzato ai figli può
anche essere firmato, ad esempio, “il vostro
papà”;
4) La data deve contenere giorno,mese ed anno o
anche l’indicazione di un periodo certo (es.Natale
2008). La data è indispensabile anche per
consentire agli eredi di risalire alle
condizioni mentali del testatore. Se aveva
avuto, infatti, una malattia mentale che ne
inficiava le capacità bisognerà sapere se il
testamento lo aveva scritto prima – quando era
sano – o nel periodo in cui le sue capacità
mentali erano alterate.
La data è indispensabile anche perché il
testatore può cambiare idea e scrivere un altro
testamento olografo disponendo diversamente dei
suoi beni. Tra due o più testamenti olografi
prevarrà quello di data successiva, cioè
l’ultimo scritto in ordine cronologico.
5) il vantaggio del testamento olografo è la sua
economicità, perché la persona se lo può
scrivere da sola senza dover ricorrere ad un
notaio e la segretezza, perché può essere
tenuto nascosto a tutti gli eredi che ne
verranno a conoscenza solo dopo la sua morte.
Una volta scritto il testamento, lo si può
consegnare ad un notaio o a persona di fiducia
che dovrà custodirlo fino alla morte del
testatore. A decesso avvenuto, chi lo aveva in
consegna o l’erede beneficiario deve provvedere
alla “pubblicazione” per la quale è richiesto
l’intervento del notaio che adempirà a tutti gli
adempimenti necessari per rendere esecutive le
volontà del testatore. Se ci sono eredi che si
ritengano danneggiati dalle ultime volontà del
testatore, dovranno impugnare il testamento.
Infatti il testatore non può disporre
liberamente di tutti i suoi beni. Se lascia un
coniuge, figli o genitori dovrà lasciare a loro
le quote di riserva (comunemente chiamata
“legittima”) stabilite dal codice. Il suo
patrimonio si distinguerà infatti in parte
legittima (o di riserva) e parte disponibile e
solo quest’ultima parte potrà essere lasciata in
eredità a chi vuole, senza ledere gli interessi
degli altri eredi.
Riportiamo le quote,per i casi più
ricorrenti, che la legge attribuisce agli eredi:
QUANDO C’E’ TESTAMENTO:
EREDI |
QUOTA DI RISERVA
RISERVATA AGLI EREDI |
QUOTA DISPONIBILE
|
Un solo figlio e non vi è coniuge
(della persona defunta) |
Metà |
Metà |
Due o più figli e non vi è coniuge
(della persona defunta) |
Due terzi da dividere tra loro
in parti eguali |
Un terzo |
Solo il coniuge (senza figli) |
Metà |
Metà |
Il coniuge e un figlio |
Un terzo ciascuno |
Un terzo |
Un coniuge e due o più figli |
Al coniuge ¼, ai figli la metà dei beni
(da dividere tra loro in parti eguali) |
Un quarto |
QUANDO NON C’E’ TESTAMENTO(in
tal caso è chiaro che non esiste quota
disponibile):
EREDI |
QUOTA EREDITARIA |
Un solo figlio e non vi è coniuge
(della persona defunta) |
Tutta |
Due o più figli e non vi è coniuge
(della persona defunta) |
Tutta, divisa in parti eguali |
Solo il coniuge |
Tutta |
Il coniuge e un figlio |
Metà e metà |
Il coniuge e due o più figli |
Al coniuge 1/3 e ai figli 2/3 da
dividersi in parti eguali. |
Altre suddivisioni prevedono la presenza di
eredi ascendenti,discendenti, coniuge separato
per colpa, coniuge separato senza colpa e
perfino di coniuge divorziato in assenza di
altro coniuge vivente. La casistica spazia in
maniera ampia e particolareggiata ed esula dai
propositi di una breve informativa richiesta per
una sede come questa.
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