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Alzi la mano chi non si è mai sentito
dire “..con ricevuta o senza?”.
Rispondendo “senza” noi pagheremo forse
di meno ma il nostro disinvolto
interlocutore non pagherà una lira di
tasse sulla somma che gli abbiamo appena
dato e saremo anche complici della sua
evasione fiscale. |
Contenti di aver risparmiato qualcosa, ci
dimentichiamo anche che se chiedessimo la
fattura potremmo indicare quella somma nelle
spese detraibili dal reddito, come avviene per
quelle sanitarie e specialistiche. Si tratta di
vedere se la spesa è detraibile e se la somma
risparmiata con il pagamento senza ricevuta o
fattura è inferiore o superiore alla somma che
il fisco ci rimborserà (il 19% della somma
pagata e documentata).
Ricordiamoci che tre sono i documenti fiscali
che accompagnano l'acquisto di merci o una
prestazione di servizio:
- lo scontrino fiscale
- la ricevuta
fiscale
- la fattura.
Chi ci ha venduto un prodotto (es.
negozio,bar,pizzeria,bancarella al mercato,etc.)
o ci ha fatto una prestazione professionale (es.
medico, avvocato, commercialista, idraulico,
muratore, ristorante, parrucchiere, artigiani
vari, etc..) ha l’obbligo di rilasciare, a
secondo dell’attività svolta, lo scontrino o la
ricevuta fiscale (se non la fattura) a
documentazione del bene che ci ha ceduto o del
servizio che ci ha prestato, a meno che non ha
optato con altre modalità di pagamento ai suoi
obblighi fiscali (che non deve essere un
escamotage per non rilasciare niente)
Attenzione: la somma riportata deve essere la
stessa che abbiamo pagato e invece capita spesso
che ci sia indicata una somma inferiore, giusto
per evitare il rischio connesso al mancato
rilascio. Lo scontrino fiscale,poi, per essere
tale deve riportare alcuni dati essenziali che
sono il nome dell’esercizio commerciale, il suo
indirizzo e partita iva, ove possibile l’elenco
dei prodotti acquistati, il prezzo unitario,
eventuale sconti per promozione, il totale, la
data e l’ora del rilascio.
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Non è un caso se può essere emesso solo
da apparecchi abilitati, periodicamente
testati, quali
a) registratori di cassa;
b) terminali elettronici o P.O.S.;
c) bilance elettroniche munite di
stampante;
d) apparecchi per ambulanti dotati di
autonoma alimentazione.
Qualche volta capita che qualcuno
rilascia uno scontrino che è poco più
di una striscia di carta ricavata da una
normale calcolatrice. |
L’obbligo ricade anche su chi esercita il
commercio ambulante e in tal caso invece
dell’indirizzo del negozio, non compatibile con
lo stato di ambulante, sullo scontrino insieme
agli altri dati sarà riportato il numero di
iscrizione nell’apposito Registro esistente per
il tipo di commercio che si esercita.
Ma lo scontrino ha anche un’altra funzione. Per
alcuni prodotti (elettrodomestici, apparecchi
hi-fi, computer, cellulari,vestiti, scarpe,
occhiali, etc..) costituisce l'unico documento
utile per far valere il diritto di garanzia su
quello che abbiamo acquistato e perciò risulta
indispensabile se sarà necessario ripararlo o
chiederne la sostituzione. La garanzia dura due
anni e perciò bisogna ricordarsi di fare una
fotocopia dello scontrino che, per essere
stampato su carta chimica, dopo un po’ diventa
illeggibile e quindi inutilizzabile se dobbiamo
far valere i nostri diritti.
Dal 2 ottobre 2003 se, come
clienti, ci dimentichiamo di ritirare lo
scontrino o la ricevuta fiscale non siamo più
soggetti a sanzione pecuniaria. La Guardia di
Finanza ci potrà aspettare fuori del negozio ma
solo per chiederci se il negoziante ci ha
rilasciato o meno lo scontrino. Il seguito non
ci appartiene.
Fin qui la norma ma, dato il persistere degli
evasori, il Governo ha creato un ulteriore
deterrente con la L.24.11.2006 n.286 che ha
inasprito le sanzioni per chi, avendone
l’obbligo, non rilascia lo scontrino fiscale.
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Per lui, fermo restando altre multe
salate, scatta anche la sanzione
accessoria della chiusura del negozio in
caso di mancato rilascio di tre
scontrini o tre ricevute fiscali
nell’arco di cinque anni. In verità ci
sono già stati casi di chiusura
del negozio per mancato rilascio di tre
scontrini in un solo giorno perchè la
chiusura - da tre giorni a un mese -
scatta automaticamente alla terza
infrazione rilevata ed è disposta dalla
Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, con effetto esecutivo immediato
anche se si presenta ricorso. |
La chiusura sarà da uno a sei mesi se il
corrispettivo evaso oggetto di contestazione
supera la somma di 50.000 euro.
La ricevuta fiscale unificata, introdotta da
circa 14 anni, utilizzabile anche come fattura,
deve contenere la data, il numero progressivo,i
dati identificativi dell'esercente o del
professionista e quelli del cliente, la
quantità, natura e qualità dei beni o servizi
ricevuti, la somma pagata ripartita per
imponibile, aliquota iva e totale. Il prezzo dei
beni o servizi, se non diversamente specificato,
deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A. per
cui non sempre è credibile la frase-tranello:
“se vuole la fattura bisogna aggiungere
l’I.V.A.”
La violazione di queste norme fa parte delle
esperienze che tutti sperimentiamo più o meno
quotidianamente e spesso neppure ci poniamo il
problema se non ci danno lo scontrino o la
ricevuta fiscale per la somma pagata in cambio
di quanto abbiamo acquistato o della prestazione
che ci è stata fatta. Se poi si vive in una
piccola comunità diventa una materia che scotta.
Difficile contestare la “dimenticanza” a chi si
conosce da una vita o a chi si incontra tutti i
giorni. Si lascia andare, per quieto vivere,per
evitare discussioni. Così il portafogli dei
furbetti si gonfia e chi ha il reddito fisso
resta a guardare.
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