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Ci può capitare di lasciare la macchina
parcheggiata in una zona servita da
parchimetro e al ritorno trovare sotto
al tergicristallo una contravvenzione
elevata da un ausiliario del traffico,
quei signori autorizzati dal Sindaco, ai
sensi della legge 127/1997, ad elevare
contravvenzioni solo in materia di
divieto di sosta, ben riconoscibili
perché indossano una casacca gialla o
azzurra con la scritta “AUSILIARI DEL
TRAFFICO”. |
Il fatto che si espone è capitato a una signora
che si è vista elevare una contravvenzione ai
sensi dell’art. 157 del codice della strada che
prevede per l’automobilista l’obbligo di
segnalare in modo visibile (in genere con disco
orario) l’ora in cui ha avuto inizio la sosta
ove questa è prevista per un tempo limitato. Lì
dove c’è
il dispositivo di controllo della durata della
sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione,
cioè inserire le monete in
quantità
sufficiente al previsto tempo della sosta,
ritirare lo scontrino che indica l’ora in cui
scade la sosta ed esporlo in misura ben visibile
nell’auto.
Nel caso specifico la contravvenzione è stata
fatta perchè secondo il verbalizzante non
risultava esposto all’interno o all’esterno
dell’ auto lo scontrino attestante l’avvenuto
pagamento della sosta.
La signora ha presentato ricorso al Prefetto
contestando il verbale ed allegando anche lo
scontrino che l’ausiliario non aveva visto.
Il ricorso è stato rigettato perché il
verbalizzante aveva dichiarato che nel corso di
due controlli, effettuati a distanza di tempo,
sul veicolo non era esposto il dispositivo di
controllo della sosta. D’altra parte lo
scontrino allegato al ricorso non poteva
considerarsi un elemento di prova in grado di
invalidare il verbale d’accertamento, dato che
non vi è alcuna attinenza tra lo stesso e il
veicolo sanzionato.
Tra l’altro – continuava l’ordinanza prefettizia
– il verbale dell’ausiliario è un atto che gode
di fede privilegiata ai sensi dell’ art.2700 del
codice civile, cioè è un atto che proviene da un
pubblico ufficiale e pertanto ha efficacia fino
a querela di falso
L’ordinanza del Prefetto è stata impugnata
davanti al Giudice di Pace competente e in tale
sede si è ribadito che lo scontrino attestante
l’avvenuto pagamento della sosta era all’interno
dell’auto, cosa che poteva essere testimoniata
dal marito della signora. Si è contestata anche
la scelta del Prefetto di aver ritenuto
irrilevante l’esibizione dello scontrino. Se
è vero che gli scontrini
di parcheggio non riportano la targa del
veicolo in sosta ma solo il giorno e gli orari
di inizio e fine sosta – per cui quello
scontrino non può essere fatto risalire alla
sosta di una certa auto – è altrettanto vero
allora che per l’automobilista non ci sarebbe
mai la possibilità di provare compiutamente di
avere sostato in modo regolare per cui non
potrebbe mai contestare una eventuale multa
elevata per errore.
D’altra parte vi è anche la possibilità che,
poggiato lo scontrino sul cruscotto, si chiude
la portiera e, a seguito dello spostamento
d’aria che ne deriva all’interno, lo scontrino
può scivolare a terra sul pavimento dell’auto e
non essere visibile.
Se tale documento si considera privo di
efficacia probatoria, allora siamo tutti a
rischio contravvenzione, perché qualunque
ausiliario o appartenente alle forze dell’ordine
ci può contravvenzionare, a nulla valendo la
nostra successiva esibizione dello scontrino di
pagamento, visto che la prova da noi esibita
vale meno della parola del verbalizzante che è
un pubblico ufficiale.
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Ritornando al fatto, l’ausiliario
sentito dal Giudice, ha dichiarato di
non escludere che il tagliando sia stato
pagato, ma di certo lui dopo aver fatto
il giro dell’auto non lo ha visto. Il
Giudice di Pace, valutate le varie
posizioni processuali ed esaminate le
eccezioni sollevate dalla ricorrente, ha
deciso di superare la presunzione di
fede privilegiata invocata dal Prefetto
per il verbale redatto dall’Ausiliario. |
Secondo tale Giudice,infatti, l'accertamento
effettuato dall'ausiliario, secondo il quale non
risultava esposto all’interno o all'esterno
dell’auto lo scontrino attestante il pagamento
della sosta, si configura come una circostanza
di fatto oggetto di valutazione personale e in
quanto tale è caratterizzata da un margine di
apprezzamento personale che esclude la fede
privilegiata prevista dall’art.2700 del codice
civile.
La Cassazione infatti,in relazione a tale
articolo, ha affermato che viene attribuita
piena prova all’atto proveniente dal pubblico
ufficiale solo per le dichiarazioni relative
ai fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il verbale che attesta che non c’era lo
scontrino è invece frutto di una valutazione
personale dell’Ausiliario e quindi non può
essere applicato l’art.2700 codice civile.
Non avendo il verbale i connotati della
certezza e della oggettività e non
essendo state fornite prove sufficienti della
responsabilità della ricorrente, il ricorso è
stato accolto ed è stata annullata l’ordinanza
di pagamento del Prefetto.
La sentenza in linea teorica è stata
ineccepibile. Ci auguriamo solo di trovare, ove
ne avessimo bisogno, un Giudice di Pace che la
condivida.
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